ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del
 codice civile, nel testo modificato dalla sentenza  n.  63  dell'anno
 1966  della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 25
 giugno 1977 dal Pretore di Roma, iscritta  al  n.  193  del  registro
 ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 255 dell'anno 1982;
    Visti  l'atto  di  costituzione della S.p.A. Istituto Luce nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 25 giugno
 1977, ma pervenuta alla Corte solo il 15  marzo  1982,  ha  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale, in riferimento agli art. 3
 e 24 Cost., dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, come  modificato
 dalla  sentenza  n.  63 del 1966 di questa Corte, nella parte in cui,
 consentendo che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra
 in  corso  di  rapporto  allorquando questo sia dotato di stabilita',
 determinerebbe una disparita' di trattamento tra i lavoratori privati
 e  quelli  pubblici  nonche'  una  riduzione del diritto di difesa di
 questi ultimi;
      che  nel  presente  giudizio  si  e'  costituito l'Istituto Luce
 S.p.A. a mezzo dell'Avv. Maurizio Marazza chiedendo che la  questione
 venga   dichiarata   inammissibile  perche'  irrilevante  e  comunque
 manifestamente infondata, ed ha spiegato intervento il Presidente del
 Consiglio  dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
    Considerato  che il giudice a quo, come del resto gia' aveva fatto
 con numerose ordinanze emesse tra il 1975 ed il 1978, non ha valutato
 sotto   alcun   profilo,   la  rilevanza  della  questione  sollevata
 d'ufficio;
      che,  in  particolare,  non  ha  verificato se all'Istituto Luce
 S.p.A. siano o meno applicabili la legge n. 604 del 1966 e  la  legge
 n. 300 del 1970 e se la violazione del principio di uguaglianza possa
 essere denunciata da  un  lavoratore  che  non  dipende  da  un  ente
 pubblico,  ne'  ha esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale
 sollevata dall'Istituto convenuto, ne', infine, ha  verificato  quale
 sia  il  grado di stabilita' del rapporto di lavoro intercorso tra la
 Committeri e l'Istituto Luce S.p.A.;
      che, quindi, come gia' questa Corte ha rilevato giudicando sulle
 altre ordinanze emesse dallo stesso giudice
 a  quo  (v.  ordd.  nn.  51  del  1979  e  78 del 1980), si impone la
 restituzione degli atti al Pretore di Roma perche' svolga il giudizio
 di  rilevanza  e valuti la non manifesta infondatezza della questione
 anche alla luce delle sentt. nn. 40 e 44 del 1979 e  delle  ordinanze
 nn. 51 e 52 del 1979 e 78 del 1980 di questa Corte;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;