ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  riuniti  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 30,
 terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 21 agosto 1978 n.
 46  (Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e
 i sordomuti), come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge
 della  Provincia  di  Bolzano 1› agosto 1980, n. 29, promossi con due
 ordinanze emesse dal Pretore di Bolzano il 12 febbraio 1982 e  il  18
 dicembre 1985, iscritte al n. 281 del registro ordinanze 1982 e al n.
 186 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della  Repubblica  n.  269 dell'anno 1982 e n. 28, 1a serie speciale,
 dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Mattana Angelo ed altri, di
 Bravi Goliardo e della Provincia Autonoma di Bolzano;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25  novembre  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che,  nel  procedimento  promosso  da  Mattana  Angelo,
 Antonio, Rosa e Maria Lucia contro la Provincia Autonoma di  Bolzano,
 avente   ad   oggetto   il  pagamento  dei  ratei  di  indennita'  di
 accompagnamento  richiesta  dalla  loro  de  cuius  Maria  Lazzarotto
 Mattana  e  negata  dalla  Giunta provinciale per non essere stata la
 defunta sottoposta al prescritto accertamento sanitario,  il  Pretore
 di  Bolzano  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano  1›
 agosto  1980  n.  29  (recte:  dell'art. 30, terzo comma, della legge
 provinciale  di  Bolzano  21  agosto  1978  n.  46,  come  modificato
 dall'art. 1 della legge della stessa provincia 1› agosto 1980 n. 29),
 in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento che
 esso  determina  tra  gli  eredi  del  minorato  che  ha  ottenuto il
 riconoscimento di tale sua condizione prima della morte e quelli  del
 minorato che non lo ha ottenuto;
      che  i  ricorrenti,  costituitisi  nel giudizio, hanno insistito
 sulla fondatezza della questione, dipendendo, a  loro  avviso,  detta
 discriminazione da una circostanza meramente casuale, non sorretta da
 alcuna giustificazione ragionevole, quale e'  la  maggiore  o  minore
 tempestivita' dell'accertamento medico;
      che  la  Provincia  Autonoma  ha  eccepito  l'irrilevanza  della
 questione   in   quanto    la    norma    richiede    l'effettuazione
 dell'accertamento  sanitario,  non avvenuto nella specie per la morte
 dell'interessata  verificatasi  poco  dopo  la  presentazione   della
 domanda;  e  nel  merito  ha sostenuto l'infondatezza della questione
 stessa per difetto di omogeneita' delle situazioni poste a  confronto
 e  perche'  la stessa legge provinciale n. 29 del 1980 pone, all'art.
 2,  secondo  comma,  un  termine  ragionevole   di   sei   mesi   per
 l'espletamento  dell'accertamento  tecnico,  secondo  una valutazione
 discrezionale rimessa al legislatore;
      che  nel  procedimento  proposto  da  Bravi Goliardo, Giovanni e
 Luisa, quali eredi di Prearo Annamaria  Bravi,  contro  la  Provincia
 Autonoma  di Bolzano, a seguito del rigetto della domanda proposta in
 sede amministrativa,  per  ottenere  il  pagamento  dei  ratei  della
 pensione  o  dell'assegno di invalidita' spettante alla loro de cuius
 dal 1› gennaio 1982 al 30 aprile 1983, lo  stesso  Pretore  (R.O.  n.
 186/86)   ha   sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 30, terzo comma, della legge provinciale n.  46  del  1978,
 come  modificato  dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge provinciale
 n. 29 del 1980 in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto  la  norma
 censurata non consente agli eredi della persona asseritamente inabile
 la possibilita' di proseguire l'azione per il riconoscimento del loro
 diritto  qualora  la  morte  di  detta  persona  intervenga  dopo  la
 decisione negativa della Commissione sanitaria  provinciale  e  prima
 del definitivo riconoscimento dello stato di invalidita';
      che  i  ricorrenti,  costituitisi  nel giudizio, hanno insistito
 sulla fondatezza della questione rilevando che nella  specie  vi  era
 gia'   stato   l'accertamento  medico-legale,  che  pero'  non  aveva
 riconosciuto la sussistenza di una malattia di grado invalidante;
      che  la  Provincia  Autonoma  di Bolzano ha, anzitutto, eccepito
 l'irrilevanza della questione in quanto la signora Prearo  Bravi  era
 deceduta  dopo  che  l'accertamento  medico-legale  aveva avuto esito
 negativo; e, nel  merito,  la  infondatezza  della  stessa  questione
 essendo gia' intervenuto l'accertamento stesso con tale esito;
    Considerato che le due questioni, siccome connesse, possono essere
 riunite e decise con un'unica ordinanza;
      che  non sussiste la violazione dell'art. 3 Cost. denunciata con
 l'ordinanza  del  12  febbraio  1982  (R.O.   n.   281/82),   essendo
 nettamente diverse le situazioni poste a raffronto;
      che   non   sussiste   nemmeno   la   violazione   del  precetto
 costituzionale (art. 24 Cost.) denunciata con  la  seconda  ordinanza
 (R.O.  n.  186/86)  in quanto la stessa norma impugnata consente agli
 eredi di ottenere l'accertamento degli  ulteriori  requisiti  per  la
 concessione  della pensione anche dopo la morte dell'inabile ed anche
 dopo che l'accertamento medico-legale  abbia  avuto  esito  positivo;
 mentre,  nel  caso  in  cui l'accertamento abbia avuto esito negativo
 occorre,  prima  dell'inizio  dell'azione  giudiziaria,  proporre  il
 ricorso  amministrativo  ai  sensi dell'art. 443 cod. proc. civ. e la
 sua proposizione sospende il giudizio;  sicche'  in  tale  situazione
 deve  ritenersi  assicurata  la tutela giudiziale del preteso diritto
 fatto valere;
      che,   pertanto,  le  questioni  sollevate  sono  manifestamente
 infondate;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;