ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967,  n.
 658,  sulla  previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il 6
 settembre 1982 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 145 del  registro
 ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 191 dell'anno 1983;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Fermo,  con  ordinanza emessa il 6
 settembre   1982,   ha   sollevato    questione    di    legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della
 legge 22 febbraio  1973,  n.  27,  nella  parte  in  cui  prevede  un
 differente  trattamento tra i marittimi titolari di pensione a carico
 della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara che  trovino  una  nuova
 occupazione  a terra, per i quali la pensione viene ridotta, e quelli
 che vengono nuovamente imbarcati,  per  i  quali  l'erogazione  della
 pensione viene sospesa;
      che  nel presente giudizio si e' costituito l'Istituto Nazionale
 della Previdenza Sociale chiedendo che la questione venga  dichiarata
 inammissibile e comunque non fondata;
      che   analoghe   conclusioni  ha  formulato  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, intervenuto  nel  presente  giudizio  per  il
 tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato;
      considerato che la disposizione impugnata disciplina due ipotesi
 che pur riferendosi entrambe  a  marittimi  titolari  di  pensioni  a
 carico  della  Cassa  Nazionale di Previdenza Marinara, sono tra loro
 nettamente diverse;
      che,  infatti,  in favore dei marittimi titolari di pensione che
 riprendono  la  navigazione  con  imprese  soggette  all'obbligo   di
 iscrizione  alla  predetta  Cassa,  e'  prevista,  al  momento  della
 definitiva cessazione  della  navigazione,  la  riliquidazione  della
 pensione;
      che, viceversa, per i marittimi titolari di pensione che vengano
 nuovamente  occupati  a  terra  alle  dipendenze  di  terzi  soggetti
 all'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, o a forme sostitutive ed
 integrative  della  medesima,  non  e' prevista alcuna riliquidazione
 della pensione ma solo la  possibilita'  di  cumulo  tra  pensione  e
 reddito da lavoro dipendente con le modalita' ed i limiti posti dalle
 norme sull'assicurazione generale;
      che,   pertanto,   tenuto   conto   del   trattamento  normativo
 complessivo riservato al marittimo  titolare  di  pensione  a  carico
 della  Cassa  Nazionale  di  Previdenza  Marinara, non e' ravvisabile
 alcuna  violazione  del  principio  di  uguaglianza   nella   diversa
 disciplina posta dal legislatore;
      che, quindi, la questione appare manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;