ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 22 dicembre 1980, n. 932 (Integrazioni e modifiche alla  legislazione
 recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e
 razziali), promosso con ordinanza emessa  il  26  novembre  1985  dal
 Pretore  di Venezia, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1986 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,  prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 26 novembre
 1985, pervenuta alla Corte il 3 luglio 1986  (R.O.  n.  539/86),  nel
 corso  di  un  procedimento  proposto  dal commerciante Polacco Bruno
 contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto  di
 esso  ricorrente  all'accredito  dei  contributi  figurativi previsti
 dalla legge 22  dicembre  1980  n.  932  a  favore  dei  perseguitati
 politici,  antifascisti  e razziali e dallo stesso I.N.P.S. negato in
 considerazione della inapplicabilita'  della  legge  menzionata  alla
 gestione  commercianti in cui era assicurato il Polacco, ha sollevato
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  detta
 legge  n.  932  del 1980, in riferimento agli art. 3 e 35 Cost. nella
 parte in  cui  esclude  i  lavoratori  del  commercio  dal  beneficio
 dell'accredito  dei  contributi figurativi per il conseguimento delle
 prestazioni assicurative nella relativa gestione speciale;
      che  l'I.N.P.S.,  costituitosi  nel giudizio, ha rilevato che il
 detto accredito e' riservato ai lavoratori subordinati che non  hanno
 potuto  prestare  attivita' lavorativa perche' perseguitati politici,
 antifascisti o razziali gia' in base all'art. 5 della legge n. 96 del
 1955  e  all'art.  3  della  legge  n.  284  del  1961,  interpretata
 autenticamente dall'articolo unico della legge n.  1424  del  1965  e
 che,  all'epoca  della  prima  delle  dette leggi, i commercianti non
 erano nemmeno iscritti all'I.N.P.S.;
      che l'accredito dei contributi figurativi, a totale carico dello
 Stato, e' un beneficio la cui attribuzione, oltre ad essere  connessa
 all'obbligo  dell'iscrizione,  e' demandata alla discrezionalita' del
 legislatore;
      che, peraltro, sussiste una notevole differenza tra le due forme
 di lavoro, quello subordinato e quello autonomo, sia  per  i  profili
 previdenziali sia per quelli assicurativi;
    Considerato   che   effettivamente   l'accredito   dei  contributi
 figurativi  e'  strettamente  collegato  all'iscrizione  obbligatoria
 all'I.N.P.S.  e  che  all'epoca  del  suo primo riconoscimento (l. n.
 96/1955) i commercianti non avevano l'obbligo di  assicurarsi  presso
 l'I.N.P.S.;
      che,  comunque,  gli  obiettivi della parificazione tra tutte le
 categorie di  lavoratori,  nell'ambito  dell'ulteriore  sviluppo  del
 sistema   pensionistico,  sono  ancora  da  realizzarsi  e  che  tale
 realizzazione e' rimessa alla  discrezionalita'  del  legislatore  il
 quale  puo'  anche  provvedervi  con  la  gradualita'  imposta  dalla
 necessita' di una razionale considerazione sia delle esigenze di vita
 dei  lavoratori sia delle effettive disponibilita' finanziarie, e che
 rimangono, in sede di giudizio di costituzionalita', insindacabili le
 scelte operate al riguardo (sentt. nn. 173/86, 31/86, 144/84);
      che,   quindi,   la   questione   sollevata   e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;