ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 (Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Pretore di Venezia, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 26 novembre 1985, pervenuta alla Corte il 3 luglio 1986 (R.O. n. 539/86), nel corso di un procedimento proposto dal commerciante Polacco Bruno contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di esso ricorrente all'accredito dei contributi figurativi previsti dalla legge 22 dicembre 1980 n. 932 a favore dei perseguitati politici, antifascisti e razziali e dallo stesso I.N.P.S. negato in considerazione della inapplicabilita' della legge menzionata alla gestione commercianti in cui era assicurato il Polacco, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della detta legge n. 932 del 1980, in riferimento agli art. 3 e 35 Cost. nella parte in cui esclude i lavoratori del commercio dal beneficio dell'accredito dei contributi figurativi per il conseguimento delle prestazioni assicurative nella relativa gestione speciale; che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha rilevato che il detto accredito e' riservato ai lavoratori subordinati che non hanno potuto prestare attivita' lavorativa perche' perseguitati politici, antifascisti o razziali gia' in base all'art. 5 della legge n. 96 del 1955 e all'art. 3 della legge n. 284 del 1961, interpretata autenticamente dall'articolo unico della legge n. 1424 del 1965 e che, all'epoca della prima delle dette leggi, i commercianti non erano nemmeno iscritti all'I.N.P.S.; che l'accredito dei contributi figurativi, a totale carico dello Stato, e' un beneficio la cui attribuzione, oltre ad essere connessa all'obbligo dell'iscrizione, e' demandata alla discrezionalita' del legislatore; che, peraltro, sussiste una notevole differenza tra le due forme di lavoro, quello subordinato e quello autonomo, sia per i profili previdenziali sia per quelli assicurativi; Considerato che effettivamente l'accredito dei contributi figurativi e' strettamente collegato all'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.S. e che all'epoca del suo primo riconoscimento (l. n. 96/1955) i commercianti non avevano l'obbligo di assicurarsi presso l'I.N.P.S.; che, comunque, gli obiettivi della parificazione tra tutte le categorie di lavoratori, nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del sistema pensionistico, sono ancora da realizzarsi e che tale realizzazione e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore il quale puo' anche provvedervi con la gradualita' imposta dalla necessita' di una razionale considerazione sia delle esigenze di vita dei lavoratori sia delle effettive disponibilita' finanziarie, e che rimangono, in sede di giudizio di costituzionalita', insindacabili le scelte operate al riguardo (sentt. nn. 173/86, 31/86, 144/84); che, quindi, la questione sollevata e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;