ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 regionale Trentino-Alto Adige 10  aprile  1980,  n.  5  (Modifiche  e
 integrazioni   alla  legge  regionale  29  dicembre  1975,  n.  14  e
 successive  modificazioni,  concernente   "Disciplina   delle   tasse
 regionali,   delle  soprattasse  provinciali  sulle  concessioni  non
 governative" e maggiorazione delle aliquote) promosso  con  ordinanza
 emessa  il  20  maggio  1986  del  Consiglio  di  Stato  - Sezione IV
 giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Comune di Trento contro  la
 Regione   Trentino-Alto  Adige,  iscritta  al  n.  756  del  registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto di costituzione del Comune di Trento, nonche' l'atto
 di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
                               ORDINANZA
    Ritenuto  che  con  ordinanza  resa  nel  giudizio di impugnazione
 contro i provvedimenti n. 832 e 833 emessi il 12  giugno  1980  dalla
 Giunta  regionale  del  Trentino-Alto Adige in attuazione dell'art. 2
 della legge regionale 10 aprile 1980, n. 5 (Modifiche e  integrazioni
 alla   legge   regionale   29  dicembre  1975,  n.  14  e  successive
 modificazioni, concernente "Disciplina delle tasse regionali e  delle
 soprattasse   provinciali   sulle   concessioni  non  governative"  e
 maggiorazione delle aliquote), il Consiglio di Stato ha sollevato, in
 riferimento  agli  artt.  73  dello  Statuto  speciale per la regione
 Trentino-Alto  Adige,  5,  117,  119  e  128  Cost.,   questione   di
 legittimita' costituzionale del detto art. 2;
      che,  secondo il giudice a quo, dalla postulata dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale della  norma  denunciata  discenderebbe
 l'illegittimita'  delle  deliberazioni  impugnate  davanti  ad  esso,
 dirette  a  prescrivere  criteri  e   modalita'   ai   Comuni   nella
 compilazione di elenchi relativi ad atti comunali soggetti alle tasse
 suindicate e a individuare gli atti stessi;
      che,  sempre  secondo  il  giudice  a  quo, la norma denunciata,
 devolvendo ai Comuni del Trentino-Alto Adige  il  solo  sessanta  per
 cento  del  gettito  delle  tasse  per  concessioni  non  governative
 gravanti su atti dei Comuni stessi, e riservando il residuo  quaranta
 per cento alla Regione, onerata dell'accertamento e della riscossione
 del tributo, avrebbe posto deroga all'art. 8  del  d.l.  10  novembre
 1978,  n.  702,  convertito  con  legge  8 gennaio 1979, n. 3, che ha
 assoggettato gli atti emessi dai  Comuni  nell'esercizio  delle  loro
 funzioni,  comprese  quelle  attribuite dal d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, per i quali era dovuta la tassa sulle concessioni governative di
 cui  al  d.P.R.  26  ottobre 1972, n. 641 e successive integrazioni e
 modificazioni, a decorrere dal primo  gennaio  1979,  a  tassa  sulle
 concessioni  comunali,  devolvendo  ai  Comuni  l'intero  gettito del
 tributo;
      che  con  il  disporre  senza  istituire  un tributo proprio, ma
 modificando la disciplina statale di un tributo locale, per  di  piu'
 in  violazione  dei  princi'pi  del  sistema  tributario,  la Regione
 avrebbe varcato i limiti fissati alla potesta'  tributaria  regionale
 dall'art.  73  dello  Statuto per il Trentino-Alto Adige in relazione
 all'art. 116 Cost., mentre, con il devolvere ai Comuni solo una parte
 del  gettito  del  tributo,  la  Regione  stessa  avrebbe  violato  i
 princi'pi dell'autonomia anche  finanziaria  (regionale  e  comunale)
 desumibili dagli artt. 5, 119 e 128 Cost.;
    Considerato  che la legge regionale impugnata individua il proprio
 campo di  applicazione  con  riferimento  alla  tassa  regionale  (un
 tributo,   dunque,  proprio  della  Regione)  istituita  dalla  legge
 regionale 29 dicembre 1975, n.  14  su  concessioni  non  governative
 aventi  per  oggetto  anche atti comunali, e quindi gli atti comunali
 che, elencati nella tariffa allegata ad essa legge impugnata, trovano
 riscontro  in quella allegata alla legge regionale n. 14 del 1975 ora
 menzionata;
      che il problema se la coincidenza fra gli atti comunali definiti
 con l'art. 8 d. l. n. 702 del 1978 (concernente tasse governative  su
 atti  comunali  trasferite ai comuni) e quelli elencati nelle tariffe
 allegate alle leggi regionali  n.  14  del  1975  e  n.  5  del  1980
 determini  un  contrasto  fra  la  disciplina regionale da tali leggi
 desumibile (concernente tasse regionali su atti comunali)  e',  prima
 che da risolvere negativamente (il contrasto non ricorre, ben potendo
 darsi concorrenza di due tributi, uno regionale  e  uno  comunale,  o
 divenuto tale, sui medesimi atti comunali), irrilevante, giacche' una
 disciplina  della  Regione  ben   puo'   discostarsi,   ove   rientri
 nell'oggetto  e non ecceda i limiti propri della potesta' legislativa
 regionale, da una disciplina statale;
      che  il problema se la disciplina regionale in argomento rientri
 nell'oggetto della potesta' legislativa della  Regione  Trentino-Alto
 Adige  e'  da  risolvere  affermativamente,  poiche'  tale Regione ha
 potesta' legislativa in materia tributaria,  ai  sensi  dell'art.  73
 dello Statuto speciale, in riferimento all'art. 116 Cost., e pertanto
 puo', tenuto conto del necessario coordinamento del detto art. 73 con
 l'art.  5  dello  Statuto  stesso  (che  concerne la competenza della
 Regione medesima in tema  di  ordinamento  dei  Comuni)  istituire  e
 regolamentare tributi propri anche su atti di Comuni;
      che il problema se la disciplina regionale in argomento ecceda i
 limiti della potesta' tributaria di cui al richiamato art.  73  dello
 Statuto  speciale e' da risolvere negativamente, poiche' secondo tale
 precetto statutario e' richiesto che  la  legislazione  regionale  in
 tema  di  tributi propri si presenti in armonia con i princi'pi della
 legislazione statale, e tale condizione e'  soddisfatta  dalla  legge
 regionale  impugnata,  con il devolvere ai Comuni il 60 per cento del
 gettito del tributo, e con il riservarne alla Regione il 40 per cento
 in  relazione agli oneri di accertamento e di esazione, poiche' dalla
 legislazione statale (ivi compresi gli artt. 3 della legge n. 281 del
 1970  e  8 della legge n. 702 del 1978) altro princi'pio, che sia qui
 utilizzabile, non puo' desumersi  che  quello  di  non  estraniare  i
 Comuni  dalla  devoluzione  del  gettito  di  un tributo regionale su
 concessioni aventi per oggetto atti comunali;
      che  il  problema se la disciplina regionale in argomento sia in
 violazione degli artt. 5, 119 e 128 Cost., e', infine,  da  risolvere
 negativamente,   poiche'  secondo  tali  precetti  costituzionali  e'
 richiesto che al Comune  siano  assicurati  i  mezzi  finanziari  per
 l'esercizio  delle  sue  funzioni normali, e il perseguimento di tale
 finalita' non puo' ritenersi precluso da  una  legge  regionale  come
 quella avente il contenuto suindicato;