ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 51 e seguenti
 (sez. IV) e 180, secondo comma, n. 1, della legge 22 aprile 1941,  n.
 633  ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
 suo esercizio"), promosso con ordinanza emessa il  14  febbraio  1980
 dal  Pretore di Narni, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1980
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  138
 dell'anno 1980;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Canonici  Lorenzo  e della
 S.I.A.E., nonche' l'atto di intervento del Presidente  del  Consiglio
 dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento penale a carico del
 legale rappresentante di un'emittente radiofonica locale, imputato ex
 art.  171,  lett. b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione
 del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo  esercizio"),
 per aver diffuso opere musicali senza preventiva autorizzazione della
 S.I.A.E., il Pretore di Narni, con ordinanza emessa  il  14  febbraio
 1980, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a) degli
 artt. 51 e seguenti (sez. IV) della legge 22 aprile 1941, n. 633,  in
 relazione  all'art.  3  della  Costituzione,  nella  parte in cui non
 estendono  alle  emittenti  radiofoniche  locali   la   possibilita',
 viceversa  prevista  per  la  R.A.I.,  di  radiodiffondere  senza  il
 consenso dell'autore opere incise su disco o su nastro; b)  dell'art.
 180,  comma  secondo,  n.  1, della medesima legge, in relazione agli
 artt. 4, primo comma, e 41, primo comma,  della  Costituzione,  nella
 parte  in cui impone la preventiva autorizzazione dell'autore (ovvero
 della S.I.A.E.) per  l'utilizzazione  dell'opera  in  assenza  di  un
 criterio di predeterminazione del compenso dovuto;
      che, per quanto concerne il primo problema, a parere del giudice
 a quo  la  denunziata  normativa  determinerebbe  una  situazione  di
 privilegio in favore della R.A.I.;
      che  in  ordine  alla  seconda  questione, il pretore rimettente
 sostiene che la norma impugnata, generalizzando in capo alla S.I.A.E.
 il diritto di concedere l'autorizzazione preventiva per utilizzare le
 opere d'ingegno, possa costituire  un  impedimento  al  diritto  alla
 liberta' del lavoro e d'iniziativa economica. Anzi, piu' in generale,
 sarebbe la  stessa  previsione  di  un'autorizzazione  dell'autore  a
 rendere  difficoltose  le  attivita' lavorative od imprenditoriali di
 artisti od impresari  nelle  quali  si  concretizza  lo  sfruttamento
 dell'opera;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,  concludendo   per   la
 declaratoria   di   inammissibilita',   ovvero  d'infondatezza  delle
 proposte questioni;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa Corte si e' costituita la
 S.I.A.E.  la  quale  ha  anche  presentato   memoria   nell'imminenza
 dell'udienza  sostenendo  l'irrilevanza  e,  comunque, l'infondatezza
 delle questioni ed insistendo sulla necessita' delle proprie funzioni
 di  tutela  e  d'intermediazione  e sull'illogicita' dell'assunto che
 vorrebbe l'autore obbligato a consentire  l'utilizzazione  dell'opera
 ad un prezzo d'imperio;
      che  si  e' infine costituito, presentando ulteriore memoria, in
 proprio e quale  legale  rappresentante  dell'emittente  radiofonica,
 l'imputato   nel  giudizio  di  rinvio  richiedendo  la  declaratoria
 d'illegittimita' delle norme impugnate;
    Considerato  che la questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 51 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, sollevata sul
 presupposto  di  un  asserito,  piu' favorevole trattamento riservato
 alla R.A.I.  ed  in  riferimento  al  prospettato  contrasto  con  il
 principio  d'eguaglianza,  e'  stata gia' da questa Corte risolta nel
 senso dell'infondatezza con la sentenza 9 luglio 1986, n. 215;
      che,  inoltre,  la  Corte  ha gia' escluso che l'art. 180, primo
 comma, della citata legge sul diritto di autore  concreti  violazione
 dell'art.  41, primo comma, della Costituzione (sent. 13 aprile 1972,
 n. 65);
      che  nella  decisione da ultimo citata venne chiarito come colui
 che intenda utilizzare l'altrui  opera  dell'ingegno  ben  possa  far
 valere  le  proprie  ragioni  giudizialmente ove ritenga eccessivo il
 compenso richiestogli, cosi' risultando razionalmente contemperate le
 esigenze  imprenditoriali  dello  spettacolo  - cui e' funzionalmente
 connesso il lavoro di interpreti ed esecutori - e la  protezione  del
 diritto d'autore;
      che  quest'ultimo,  sia  per  la  tutela  che  per  il  concreto
 esercizio, e' apparso  al  legislatore  meritevole  di  una  speciale
 disciplina fondata su quella rilevanza d'interesse generale e, quindi
 pubblica, gia' dalla Corte sottolineata nella sentenza 3 aprile 1968,
 n. 25;
      che,  pertanto,  la  garanzia  del diritto al lavoro risulta del
 tutto  logicamente  armonizzata  con  la  previsione  della  liberta'
 dell'arte e della scienza, in un regime di liberta' negoziale;
      che  la  costruzione  di  un  intero  sistema  normativo qual e'
 ipotizzato  dal  giudice  a  quo  ed  in  cui  le   possibilita'   di
 utilizzazione  dell'opera  d'ingegno  siano parzialmente sottratte al
 controllo del suo autore, appare compito esclusivo  del  legislatore,
 anche  a  prescindere  dalla  dubbia  compatibilita'  con  il  quadro
 costituzionale di riferimento;
      che  pertanto  i giudizi di costituzionalita' non possono essere
 ammessi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;