ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Pretore di Perugia, iscritte ai nn. 693 e 694 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Produttori Tabacco Alto Tevere, della s.r.l. Azienda Agraria Biagini e dell'I.N.A.I.L.; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto in fatto La Cooperativa Produttori Tabacchi Alto Tevere era dall'I.N.A.I.L. convenuta in giudizio dinanzi al Pretore di Perugia per sentir dichiarare il suo obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i suoi impiegati dipendenti, adibiti anche a mansioni manuali. La stessa sollevava eccezione di legittimita' costituzionale delle relative norme perche', dalla loro applicazione, derivava un doppio onere contributivo essendo i detti impiegati contemporaneamente iscritti anche all'E.N.P.A.I.A. Il Pretore, in accoglimento dell'eccezione, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, sollevava questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 9, secondo comma, legge 29 novembre 1962 n. 1655 nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali del 1 febbraio 1947, siccome prevede un doppio obbligo assicurativo; b) dello stesso art. 9 nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio gia' coperta dall'I.N.A.I.L. Considerato in diritto La Corte rileva che, in riferimento all'art. 3 Cost., risulta censurato l'art. 9, secondo comma, della legge n. 1655 del 1962, interpretato nel senso che resterebbe applicabile l'art. 4 del Regolamento del 1 febbraio 1947 della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali, con la conseguente imposizione di un doppio obbligo assicurativo e contributivo dei dipendenti che svolgono anche mansioni manuali, sia presso l'I.N.A.I.L. che presso l'E.N.P.A.I.A. e della impossibilita', per i datori di lavoro, di detrarre dai contributi da versare all'E.N.P.A.I.A. quelli versati all'I.N.A.I.L. La questione non e' fondata. Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione, E.N.P.A.I.A. ed I.N.A.I.L., operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi corporativi, l'assicurazione presso il primo ente e' diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'I.N.A.I.L., tenuto conto che questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e' limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attivita' meramente burocratiche. Pertanto, non sussistendo la lamentata doppia contribuzione, la questione sollevata non e' fondata.