ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del  contenzioso
 tributario")  e  dell'art.  54,  primo comma, lett. a), del d.P.R. 26
 ottobre  1972,  n.  634  ("Disciplina  dell'imposta  di   registro"),
 promosso  con ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dalla Commissione
 Tributaria di 1› grado di Verbania, iscritta al n. 832  del  registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio avente ad oggetto un avviso
 di liquidazione per il recupero del 50% dell'imposta complementare di
 registro  ed  I.N.V.I.M., la Commissione tributaria di primo grado di
 Verbania, con ordinanza in  data  29  settembre  1986,  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art.  54  primo  comma  lett. a) del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 634 nella parte in cui, prevedendo  un  diverso  trattamento
 per   la  riscossione  -  in  pendenza  di  giudizio  -  dell'imposta
 complementare e dell'imposta suppletiva, si porrebbe in contrasto con
 l'art. 3 Cost.;
       b) dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte
 in cui, escludendo  l'applicabilita'  al  procedimento  davanti  alle
 Commissioni  tributarie  dell'art.  128 cod. proc. civ., impedisce la
 pubblicita' dell'udienza, cosi' violando  l'art.  101,  primo  comma,
 Cost.,  inteso  ad  assicurare il controllo dell'opinione pubblica su
 tutte le manifestazioni della sovranita' dello Stato;
      che e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo,
 preliminarmente,  la  inammissibilita'   della   questione   relativa
 all'art.  54  d.P.R.  n. 634 del 1972, e ritenendo comunque infondate
 entrambe le questioni.
    Considerato  che  la  proposta  eccezione  di  inammissibilita' va
 disattesa, in quanto l'eventuale caducazione della  norma  impugnata,
 sulla  quale  si  fonda il provvedimento dell'amministrazione oggetto
 del giudizio a quo, non potrebbe non incidere  sulla  definizione  di
 quest'ultimo;
      che  la  diversita'  dei  regimi  contenuti  nelle lett. a) e b)
 dell'art. 54, primo comma, d.P.R. n.  634  del  1972  e  consistenti,
 nella previsione di una graduale riscossione per l'ipotesi di imposta
 complementare per il maggior valore, e della riscossione solo dopo la
 decisione  di  ultimo  grado  nel  caso  di  imposta  suppletiva,  e'
 giustificata dalla eterogeneita' delle situazioni giuridiche ad  essi
 inerenti,  trattandosi  di una nuova valutazione che, nel primo caso,
 e'  originata  dall'esigenza  di  rivedere   la   dichiarazione   del
 contribuente,     mentre,     nel     secondo,    dalla    necessita'
 dell'amministrazione   di   ridefinire   il   suo   stesso   operato,
 prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo;
      che  pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente
 infondata;
      che  ad  identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione
 all'altra questione concernente l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n.  636,  nella  parte  in  cui  esclude l'applicabilita' al processo
 tributario della regola della pubblicita' dell'udienza, non potendosi
 non  confermare,  atteso  il  breve  lasso  di  tempo  intercorso, le
 considerazioni al riguardo gia' svolte  nella  sentenza  n.  212  del
 1986;
      che,  tuttavia,  qualora  la questione dovesse essere nuovamente
 sottoposta  all'esame  di  questa   Corte,   nonostante   le   "gravi
 conseguenze"  gia' paventate nella predetta sentenza n. 212 del 1986,
 l'adeguamento del processo tributario al principio  di  cui  all'art.
 101 Cost. sarebbe inevitabile.