ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 145, primo
 comma, del codice di procedura  civile  (Notificazione  alle  persone
 giuridiche),  promosso  con  ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dalla
 Corte di  appello  di  Palermo,  iscritta  al  n.  126  del  registro
 ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 124 dell'anno 1980;
    Visti l'atto di costituzione di Di Marco Onofrio nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che nel giudizio di appello proposto da Onofrio Di Marco
 contro la s.p.a. Immobiliare Calatafimi avverso la sentenza 6  maggio
 1978,   con  la  quale  il  Tribunale  di  Palermo  aveva  dichiarato
 inammissibile la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal Di Marco nei
 confronti  della Immobiliare Calatafimi, a causa della nullita' della
 notificazione della citazione alla convenuta, rimasta  contumace,  la
 Corte  d'appello  di  Palermo  ha  sollevato,  su  istanza  di parte,
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3
 e  24 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 145, primo comma,
 c.p.c., nella parte in cui non  consente  (secondo  l'interpretazione
 del  giudice  a  quo)  che  - contrariamente a quanto disposto per le
 persone fisiche -  la  notificazione  alla  persona  giuridica  possa
 essere  ritualmente eseguita a mani del portiere dello stabile in cui
 la persona giuridica ha sede (e  che  naturalmente  non  sia  addetto
 all'esclusivo   servizio   di   questa,  nel  quale  ultimo  caso  si
 rientrerebbe nella previsione dello stesso  art.  145,  primo  comma,
 cit.);
      che  ad  avviso del giudice rimettente la disposizione censurata
 istituirebbe una arbitraria ed  irrazionale  differenziazione  -  non
 giustificata   da   alcuna  diversita'  intrinseca  del  rapporto  di
 portierato - tra il regime delle notificazioni alle persone  fisiche,
 per  le  quali la notificazione al portiere e' ammessa dall'art. 139,
 terzo comma, c.p.c., e la disciplina delle notificazioni alle persone
 giuridiche, che non contempla tale possibilita';
      che con cio' la norma denunciata renderebbe piu' difficile agire
 in giudizio contro  le  persone  giuridiche  e  sarebbe  pertanto  in
 contrasto con l'art. 24 Cost.;
      che in data 21 giugno 1980 ha depositato atto di deduzioni nella
 cancelleria della Corte Onofrio Di Marco, parte del giudizio  a  quo,
 asserendo  che la sua costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte e'
 da considerare tempestiva perche' non gli  e'  mai  stata  notificata
 l'ordinanza   di  rimessione  della  Corte  d'appello  di  Palermo  e
 conseguentemente non e' mai iniziato nei suoi  confronti  il  decorso
 del   termine  di  costituzione  risultante  dal  combinato  disposto
 dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte
 costituzionale e dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
      che  il  Di  Marco  ha  inoltre  svolto argomentazioni adesive a
 quelle contenute nell'ordinanza di rinvio, sostenendo  la  fondatezza
 della proposta questione di legittimita' costituzionale;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  costituzione  del Di Marco deve considerarsi
 tempestiva perche' la parte privata ha depositato  nella  cancelleria
 della   Corte  l'atto  di  costituzione  il  21  giugno  1980  mentre
 l'ordinanza di rimessione  gli  era  stata  notificata  soltanto  due
 giorni prima;
      che  l'individuazione  dei  soggetti  abilitati  a  ricevere  le
 notificazioni  in  materia  civile  e'  il  frutto   di   valutazioni
 discrezionali  del  legislatore  il  quale,  tra  una  pluralita'  di
 soluzioni  astrattamente  possibili,  sceglie  quelle  ritenute  piu'
 idonee  in  ragione  di  numerosi  fattori, tra i quali la natura dei
 destinatari,  i  luoghi  in  cui  essi  vivono  e  svolgono  la  loro
 attivita', la natura delle loro relazioni sociali e familiari;
      che  non  compete  percio'  alla  Corte sindacare le valutazioni
 legislative sull'idoneita' o meno di determinate persone  a  ricevere
 le  notificazioni, salvo il caso in cui la scelta del legislatore sia
 del tutto priva di una ragionevole giustificazione;
      che,  sicuramente,  questa  ipotesi  estrema  non  ricorre nella
 fattispecie condotta all'esame di questa Corte, dal  momento  che  la
 disposizione denunciata, anche se interpretata nel senso indicato dal
 giudice a quo, e' diretta ad assicurare il risultato  concreto  della
 notificazione  alla  persona  giuridica,  imponendo  a tale fine, non
 irrazionalmente, che la notifica sia effettuata a  mani  di  soggetti
 legati alla medesima da un rapporto qualificato;
      che per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;