ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973 n. 533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1980 dal Pretore di Brescia, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno 1980; Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Bisider nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel giudizio di opposizione proposto dalla s.p.a. Bisider contro la FIOM-CGIL ed altri avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Pretore di Brescia ha sollevato, su istanza della societa' opponente, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del secondo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1977 n. 847, norma che esclude la revoca dell'efficacia esecutiva del decreto di repressione della condotta antisindacale sino alla sentenza con cui il pretore-giudice del lavoro definisce il giudizio di opposizione avverso il decreto medesimo; che nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la societa' Bisider sostenendo ancora la illegittimita' della norma impugnata; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, svolgendo argomentazioni dirette a dimostrare l'infondatezza della questione; Considerato che la disposizione censurata non attua una irrazionale compressione del diritto di difesa delle parti giacche' il decreto pretorile immediatamente esecutivo, di cui si discute, e' adottato nell'ambito di un procedimento che, sebbene sommario, si svolge nel contraddittorio dei soggetti interessati; che la limitazione della possibilita' di sospendere l'efficacia esecutiva alla sola sentenza di definizione del giudizio di opposizione costituisce una scelta di politica legislativa diretta ad una maggior tutela dei lavoratori organizzati in sindacato: scelta non irrazionale, in quanto diretta alla tutela della parte ritenuta meritevole di una piu' intensa tutela anche sul piano processuale; che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;