ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 8
 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11  agosto
 1973  n.  533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio
 1970 n. 300), promosso con ordinanza emessa il 22  gennaio  1980  dal
 Pretore  di Brescia, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1980 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno
 1980;
    Visti  l'atto  di costituzione della s.p.a. Bisider nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  giudizio  di opposizione proposto dalla s.p.a.
 Bisider contro la FIOM-CGIL ed altri avverso  un  decreto  emesso  ai
 sensi  dell'art.  28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Pretore di
 Brescia ha sollevato, su istanza della societa' opponente,  questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3 e 24
 Cost., del secondo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio  1970  n.
 300,  nel  testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1977 n.
 847, norma che esclude la revoca dell'efficacia esecutiva del decreto
 di  repressione  della  condotta antisindacale sino alla sentenza con
 cui  il  pretore-giudice  del  lavoro  definisce   il   giudizio   di
 opposizione avverso il decreto medesimo;
      che nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la societa'
 Bisider sostenendo ancora la illegittimita' della norma impugnata;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 svolgendo argomentazioni dirette a  dimostrare  l'infondatezza  della
 questione;
    Considerato   che   la   disposizione   censurata  non  attua  una
 irrazionale compressione del diritto di difesa delle  parti  giacche'
 il  decreto pretorile immediatamente esecutivo, di cui si discute, e'
 adottato nell'ambito di un procedimento  che,  sebbene  sommario,  si
 svolge nel contraddittorio dei soggetti interessati;
      che  la limitazione della possibilita' di sospendere l'efficacia
 esecutiva  alla  sola  sentenza  di  definizione  del   giudizio   di
 opposizione costituisce una scelta di politica legislativa diretta ad
 una maggior tutela dei lavoratori organizzati  in  sindacato:  scelta
 non  irrazionale,  in quanto diretta alla tutela della parte ritenuta
 meritevole di una piu' intensa tutela anche sul piano processuale;
      che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;