ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509 conv. nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1979 dal Pretore di Rho, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1980; Visto l'atto di costituzione del Consorzio agrario provinciale di Milano; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto da Franco Fortini contro il Consorzio agrario provinciale di Milano, il Pretore di Rho ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 11 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 (recte: del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760); e cio' perche' detta norma, nel disciplinare la speciale procedura di sequestro e di vendita dei beni dell'agricoltore inadempiente a tutela del credito agrario, stabilisce che il pretore adito dall'istituto mutuante possa, assunte soltanto sommarie informazioni, disporre il sequestro e la vendita "degli oggetti sottoposti a privilegio"; che ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata importerebbe che il pretore possa adottare i provvedimenti di sequestro e di vendita richiesti dall'istituto mutuante anche senza sentire il debitore esecutato, con la conseguenza che costui potrebbe svolgere la sua difesa solo in un momento successivo all'emanazione dei suddetti provvedimenti ed esclusivamente in relazione al ricavato della vendita; che sempre secondo il giudice a quo la norma denunciata, cosi' interpretata, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.; che si e' costituito dinanzi alla Corte il Consorzio agrario provinciale di Milano richiamando le considerazioni svolte dalla Corte nella decisione n. 37 del 1973 e sollecitando una pronuncia di manifesta infondatezza; Considerato che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509 (convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760) e' stata gia' esaminata dalla Corte, sotto lo stesso profilo, con la ricordata sentenza n. 37 del 1973 ed e' stata dichiarata infondata in quanto da un lato, la specialita' della procedura e' giustificata in genere dalle discipline svolte a favorire il credito agrario, e, in ispecie, la procedura e' consentita soltanto nel caso in cui sussistano rigorosi requisiti di legge, senza che peraltro sia vietato al debitore di intervenire e svolgere la sua difesa; che nell'ordinanza di rinvio non sono stati dedotti motivi nuovi che inducano la Corte a discostarsi dalla sua precedente pronuncia; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;