ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 della
 legge 27  gennaio  1963,  n.  19  (Tutela  giuridica  dell'avviamento
 commerciale),  promosso  con  ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dalla
 Corte di  appello  di  Bologna,  iscritta  al  n.  612  del  registro
 ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 46 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento  civile avente per
 oggetto la cessazione del  rapporto  di  locazione  di  immobile  non
 abitativo,  la  Corte  di appello di Bologna, qualificato il rapporto
 contrattuale come affitto di azienda, sollevava, in riferimento  agli
 artt.   3  e  35,  primo  comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio  1963  n.  19  (tutela
 giuridica  dell'avviamento  commerciale),  i  quali  prevedono che il
 diritto al compenso per la perdita dell'avviamento, a  seguito  della
 cessazione del rapporto di locazione, sia attribuito al conduttore di
 immobile adibito all'esercizio di attivita' commerciale od artigiana,
 e non anche all'affittuario dell'azienda;
      che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  le  norme impugnate
 contrasterebbero con il principio di  eguaglianza  e  con  quello  di
 tutela del lavoro;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, costituitasi,
 chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
    Considerato  che  la diversita' di disciplina tra locazione avente
 per oggetto il godimento di un immobile destinato dal  conduttore  ad
 esercizio commerciale ed affitto di azienda si giustifica chiaramente
 con il fatto che, nel primo caso, l'immobile costituisce il bene  che
 forma  oggetto  del contratto, mentre, nel secondo, esso si sostanzia
 in uno degli  elementi  del  complesso  aziendale  ceduto  nella  sua
 totalita' in godimento all'affittuario;
      che,  pertanto,  nella locazione di immobile l'avviamento e' una
 qualita' che viene creata dal conduttore - sicche'  e'  corretto  che
 egli   ne   sia   indennizzato   alla  cessazione  del  contratto  -,
 nell'affitto  di   azienda,   invece,   non   e'   dato   configurare
 nell'avviamento   un   bene  che  la  l.  n.  19  del  1963  (e,  non
 dissimilmente, l'art. 34 l. 27 luglio  1978,  n.  392,  che  ha,  sul
 punto, sostituito l'impugnata normativa) imponga sia indennizzato, in
 quanto esso gia' inerisce, inscindibilmente, al  complesso  aziendale
 dato  in  affitto  e  -  percio' nel caso di cessazione del contratto
 nulla spetta all'affittuario -;
      che,  all'evidenza,  per  le  considerazioni  suesposte  risulta
 assorbito anche  il  profilo  relativo  alla  prospettata  violazione
 dell'art.   35   Cost.,   non   potendo   l'affittuario  dell'azienda
 rivendicare l'avviamento come  un  bene  a  lui  spettante  e  quindi
 indennizzabile;
      che,    in    conclusione,    la   questione   di   legittimita'
 costituzionale, sotto i profili prospettati in riferimento agli artt.
 3 e 35 Cost., e' da ritenersi manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;