ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 162, terzo
 comma, del codice civile, nel testo  vigente  prima  della  legge  10
 aprile  1981,  n.  142  (Modifiche  ad  alcune  norme  relative  alle
 convenzioni tra coniugi) in relazione all'art. 2 della stessa  legge,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  29 maggio 1981 dal Tribunale di
 Catania, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1982 e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  procedimento  promosso  da  Carla Cibrario nei
 confronti del marito Giuseppe Meccio, l'attrice  chiedeva  che  fosse
 dichiarato  nullo ed inefficace - per difetto dell'autorizzazione del
 Tribunale prescritta dall'art. 162 c.c. - l'atto pubblico in data  25
 gennaio  1980,  con il quale i coniugi avevano dichiarato di adottare
 il regime patrimoniale di separazione dei beni, e che, in relazione a
 cio',  il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3,  primo  comma,  Cost.,
 dell'art. 162, comma terzo, del codice civile nel testo vigente prima
 dell'entrata in vigore della legge  10  aprile  1981  n.  142  (anche
 considerato in relazione all'art. 2 della legge suddetta) nella parte
 in cui non dispone che, per le convenzioni matrimoniali con le  quali
 venga  istituito  il  regime  di  separazione  dei  beni in luogo del
 preesistente regime di comunione, sia necessaria l'autorizzazione del
 giudice;
    Considerato che l'autorizzazione giudiziale richiesta in ogni caso
 per il mutamento delle convenzioni matrimoniali, stabilito  in  epoca
 successiva alla celebrazione del matrimonio e previsto dall'art. 162,
 terzo comma, c.c. nel testo  vigente  prima  dell'entrata  in  vigore
 della   legge   10  aprile  1981  n.  142,  costituiva  una  notevole
 limitazione all'autonomia contrattuale dei coniugi, giustificata  con
 l'esigenza   di  controllare  la  spontaneita'  effettiva  del  nuovo
 accordo;
      che  la ricordata disciplina e' stata sostituita con la legge 10
 aprile 1981 n. 142, recante "Modifiche ad alcune norme relative  alle
 convenzioni tra coniugi", la quale ha soppresso in linea di principio
 l'autorizzazione  suddetta   (art.   1),   lasciandola   sopravvivere
 "soltanto  per  il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di
 convenzioni  matrimoniali   stipulate   per   atto   pubblico   prima
 dell'entrata in vigore della legge" (art. 2);
      che,  in  considerazione  dell'oggettiva  ed evidente diversita'
 esistente tra il caso di una  convenzione  matrimoniale  modificativa
 del  regime  patrimoniale legale della famiglia gia' contrattualmente
 stabilito  dai  coniugi,  e  l'ipotesi  di  una   prima   convenzione
 matrimoniale,  e'  chiaramente  da escludere il contrasto della norma
 impugnata con l'art. 3 della Costituzione;
      che,   per  le  suesposte  ragioni,  la  questione  proposta  va
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;