ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 675 del codice
 di procedura civile (Termine d'efficacia del provvedimento), promosso
 con  ordinanza  emessa  il  1› ottobre 1982 dal Tribunale di Palermo,
 iscritta al n. 905 del registro ordinanze  1982  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che,  nel  corso  del  procedimento promosso da Concetta
 Tuzzolino, vedova di Angelo  Rizzo,  deceduto  senza  testamento,  in
 proprio  e  quale  esercente  la  potesta'  sul figlio minore, contro
 Pietro e Giovanni Rizzo per ottenere la condanna dei  convenuti  alla
 restituzione  di  beni da essi posseduti senza titolo e di proprieta'
 del defunto Angelo Rizzo,  il  Tribunale  di  Palermo  sospendeva  di
 pronunciarsi  sulla  convalida  del  sequestro  giudiziario  dei beni
 immobili oggetto della controversia, disposto dal giudice  istruttore
 con provvedimento emesso fuori udienza il 7 dicembre 1981 ed eseguito
 oltre il  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  pronuncia,  ed  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli
 artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 675 c.p.c.,  nella  parte  in  cui  non
 prevede  che, in caso di sequestro emesso fuori d'udienza, il termine
 di trenta giorni per la sua esecuzione, stabilito dalla stessa  norma
 a  pena di inefficacia, decorra dalla comunicazione del provvedimento
 alla parte invece che dalla pronuncia del provvedimento;
      che  ad avviso del giudice a quo la norma impugnata interpretata
 dalla giurisprudenza nel senso che il termine di  trenta  giorni  per
 l'esecuzione  del  sequestro  decorre  appunto  dalla  emissione  del
 provvedimento, anche se avvenuta  fuori  udienza,  e  non  dalla  sua
 comunicazione  alla  parte  interessata - potrebbe determinare, da un
 lato, una ingiustificata disparita' di  trattamento  tra  i  soggetti
 interessati  all'esecuzione di un sequestro a seconda che il relativo
 provvedimento  sia  pronunciato  in  udienza  o  fuori   udienza   e,
 dall'altro   lato,   discriminerebbe  arbitrariamente  "le  parti  in
 relazione  al  fatto  del  tutto  casuale  della  maggiore  o  minore
 tempestivita' della notifica dell'avviso di cancelleria";
    Considerato  che, nell'istituire un termine di efficacia di trenta
 giorni del  provvedimento  di  sequestro,  alla  cui  scadenza  cessa
 l'autorizzazione  ad  eseguire il sequestro stesso, il legislatore ha
 giustamente posto, a  carico  della  parte  interessata  alla  misura
 cautelare, un preciso onere di diligenza strettamente connesso con la
 natura di detta misura, che esige una rapida esecuzione;
      che   l'adempimento   di   tale   onere   di  diligenza  implica
 preliminarmente, per un evidente nesso logico, che il sequestrante  -
 nella ipotesi in cui il provvedimento venga emesso fuori dell'udienza
 - segua lo svolgimento della procedura da lui messa in moto  e  venga
 cosi'   a   conoscenza   dell'avvenuto   deposito  del  provvedimento
 richiesto;
      che  la  previsione  di  un  attivo  impegno della parte istante
 nell'informarsi sull'esito del procedimento da essa promosso non puo'
 certo  considerarsi  intrinsecamente  irrazionale perche' intimamente
 connesso alla sua richiesta,  sicche'  non  e'  configurabile  alcuna
 violazione del diritto di difesa;
      che   per  le  suesposte  ragioni  la  norma  impugnata  non  e'
 contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost. e la questione sollevata  dal
 Tribunale di Palermo va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;