ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 709 del codice
 di procedura civile (Separazione personale dei coniugi  notificazione
 della  fissazione  dell'udienza), promosso con ordinanza emessa il 30
 luglio 1983 dal Tribunale di Lecce, iscritta al n. 765  del  registro
 ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 luglio 1983, nel corso del
 procedimento civile  per  separazione  personale  promosso  da  Guido
 Stapane  nei confronti della coniuge Teresa Coluccia, il Tribunale di
 Lecce ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 709  cod.  proc.  civ.  in  riferimento  all'art.  24, comma 2, della
 Costituzione;
     che  ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte
 in cui  non  prevede  che  l'ordinanza  presidenziale  di  fissazione
 dell'udienza   di   comparizione   delle  parti  davanti  al  giudice
 istruttore debba  essere  notificata,  oltre  che  al  convenuto  non
 comparso,  anche  al  convenuto  che, pur comparso personalmente, non
 abbia potuto avere conoscenza diretta dell'ordinanza medesima perche'
 pronunciata  fuori  udienza,  sarebbe  in  contrasto con il parametro
 costituzionale   invocato   in   quanto   tale   mancata   previsione
 precluderebbe la retta instaurazione del contraddittorio;
      che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  nessuna  parte  si  e'
 costituita mentre ha spiegato intervento il Presidente del  Consiglio
 dei  ministri,  concludendo  per  l'inammissibilita' o, in subordine,
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che, com'e' stato affermato da questa Corte nelle sue
 precedenti sentenze n. 151 e 201 del 1971, la fase presidenziale  del
 procedimento   per   separazione  personale  fra  coniugi  ha  natura
 contenziosa;
      che  percio'  la  conseguente  esigenza  dell'instaurazione  del
 contraddittorio ben puo' essere soddisfatta, data la  specialita'  di
 tale  fase, anche con la semplice presenza personale delle parti, del
 resto prevista espressamente dall'art. 707 cod. proc. civ.;
      che,  una  volta  soddisfatta  in tal modo la detta esigenza, il
 convenuto, ancorche' non  comparso,  ben  puo'  acquisire  conoscenza
 dell'ordinanza  di  cui  all'art.  709  cod. proc. civ. adoperando la
 normale diligenza  della  parte  che  attende  un  provvedimento  del
 giudice  in un giudizio a cui ha gia' partecipato personalmente (cfr.
 sent. n. 189 del 1988);
      che,  pertanto,  la  questione prospettata appare manifestamente
 infondata in quanto l'attuale sistema offre le  garanzie  sufficienti
 per  assicurare nel procedimento di separazione personale fra coniugi
 la reale instaurazione del contraddittorio;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;