ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 709 del codice di procedura civile (Separazione personale dei coniugi notificazione della fissazione dell'udienza), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Tribunale di Lecce, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 luglio 1983, nel corso del procedimento civile per separazione personale promosso da Guido Stapane nei confronti della coniuge Teresa Coluccia, il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 24, comma 2, della Costituzione; che ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore debba essere notificata, oltre che al convenuto non comparso, anche al convenuto che, pur comparso personalmente, non abbia potuto avere conoscenza diretta dell'ordinanza medesima perche' pronunciata fuori udienza, sarebbe in contrasto con il parametro costituzionale invocato in quanto tale mancata previsione precluderebbe la retta instaurazione del contraddittorio; che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna parte si e' costituita mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilita' o, in subordine, l'infondatezza della questione; Considerato che, com'e' stato affermato da questa Corte nelle sue precedenti sentenze n. 151 e 201 del 1971, la fase presidenziale del procedimento per separazione personale fra coniugi ha natura contenziosa; che percio' la conseguente esigenza dell'instaurazione del contraddittorio ben puo' essere soddisfatta, data la specialita' di tale fase, anche con la semplice presenza personale delle parti, del resto prevista espressamente dall'art. 707 cod. proc. civ.; che, una volta soddisfatta in tal modo la detta esigenza, il convenuto, ancorche' non comparso, ben puo' acquisire conoscenza dell'ordinanza di cui all'art. 709 cod. proc. civ. adoperando la normale diligenza della parte che attende un provvedimento del giudice in un giudizio a cui ha gia' partecipato personalmente (cfr. sent. n. 189 del 1988); che, pertanto, la questione prospettata appare manifestamente infondata in quanto l'attuale sistema offre le garanzie sufficienti per assicurare nel procedimento di separazione personale fra coniugi la reale instaurazione del contraddittorio; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;