ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 74 della legge
 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina  dell'adozione  e  dell'affidamento
 dei  minori),  promosso  con  ordinanza  emessa il 1› giugno 1983 dal
 Tribunale per i  minorenni  di  Catania,  iscritta  al  n.  1256  del
 registro  ordinanze  1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto   che   con  ordinanza  emessa  il  1›  giugno  1983  nel
 procedimento relativo al  minore  Agatino  Ronsisvalle,  riconosciuto
 alla  nascita  dalla  madre  Elena  Ronsisvalle,  il  Tribunale per i
 minorenni  di  Catania  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  74  della  legge  4 maggio 1983 n. 184, in
 riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost.;
      che,  ad  avviso  del  giudice a quo, la norma impugnata - nella
 parte in cui non prevede per i minori, il cui riconoscimento da parte
 di  persona  coniugata  avvenga  dopo  il  riconoscimento  dell'altro
 genitore, l'obbligo di segnalazione  da  parte  dell'Ufficiale  dello
 stato   civile   al  tribunale  per  i  minorenni  e  il  correlativo
 potere-dovere  di  detto  tribunale  di   provvedere   ai   necessari
 accertamenti  -  violerebbe  gli indicati parametri costituzionali in
 quanto: a) creerebbe, in contrasto con il principio  di  uguaglianza,
 un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra i minori i quali,
 prima che dalla persona coniugata, non siano  stati  riconosciuti  da
 alcun  genitore, e i minori gia' riconosciuti dall'altro genitore; b)
 anziche' proteggere  l'infanzia,  (art.  31  Cost.),  affiderebbe  il
 destino   dei   bambini   nati  fuori  del  matrimonio  all'eventuale
 riconoscimento non veridico da parte di soggetti inadatti al ruolo di
 genitori adottivi;
      che avanti la Corte nessuna delle parti si e' costituita, mentre
 ha spiegato intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
 concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  norma  impugnata  e'  collegata  all'intento
 legislativo - certamente non irrazionale - di limitare,  ai  fini  di
 tutela  della  vita  intima  delle persone, il dovere di segnalazione
 dell'ufficiale dello stato civile e il potere-dovere di indagine  del
 tribunale  soltanto  al caso, previsto dalla stessa norma, del minore
 gia' riconosciuto  da  un  genitore,  ossia  all'ipotesi  in  cui  il
 riconoscimento  del  minore  da parte di persona coniugata avvenga in
 circostanze tali da render possibile un dubbio sulla veridicita'  del
 riconoscimento stesso;
      che la situazione suddetta del minore non riconosciuto da nessun
 genitore  e'  palesemente  diversa  da   quella   del   minore   gia'
 riconosciuto  da  un  genitore,  il quale, a norma dell'art. 263 cod.
 civ.,  e'  legittimato  ad   impugnare   per   non   veridicita'   il
 riconoscimento  successivo,  rendendo  cosi' inutile l'intervento dei
 pubblici poteri, da ridurre sempre al minimo nel diritto di famiglia;
      che,  d'altra  parte,  il  richiesto  ampliamento dei poteri del
 giudice  minorile  non  equivarrebbe  certo  ad  una   piu'   intensa
 protezione  dell'infanzia,  potendo anzi risolversi in un pregiudizio
 per il  minore  e  cosi'  anche  in  una  lesione  del  diritto  alla
 riservatezza;
      che,  per  le  suesposte  ragioni, deve evidentemente escludersi
 ogni contrasto della norma impugnata con gli  artt.  3  e  31,  comma
 secondo, Cost.;
      che,  in  conclusione,  la  questione si appalesa manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;