ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della  maternita'
 e   sull'interruzione  volontaria  della  gravidanza),  promosso  con
 ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dal  Pretore  di  San  Dona'  di
 Piave,  iscritta  al n. 1379 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che nel corso del giudizio civile per risarcimento danni
 da lesione del "diritto alla  paternita'",  instaurato  da  Giampiero
 Boso  nei  confronti  della  moglie  Ornella Bassi, il Pretore di San
 Dona'  di  Piave,  con  ordinanza  del  16  novembre  1984  (R.O.  n.
 1379/1984),  ha sollevato questione di legittimita' dell'art. 5 della
 legge 22 maggio 1978 n. 194  ("Norme  per  la  tutela  sociale  della
 maternita'  e  sull'interruzione  volontaria  della  gravidanza"), in
 riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione;
      che  ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, nella parte
 in cui non riconosce rilevanza alla volonta' del padre del concepito,
 marito   della  donna  che  chiede  di  interrompere  la  gravidanza,
 violerebbe il principio di uguaglianza tra i coniugi che gli artt. 29
 e 30 Cost. pongono a base del matrimonio;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  non  vi  e' stata
 costituzione di parti  private,  mentre  ha  spiegato  intervento  il
 Presidente  del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza
 della questione;
    Considerato   che  la  norma  impugnata  e'  frutto  della  scelta
 politico-legislativa - insindacabile da parte di questa  Corte  -  di
 lasciare  la donna unica responsabile della decisione di interrompere
 la gravidanza;
      che  tale  scelta non puo' considerarsi irrazionale in quanto e'
 coerente  al  disegno  dell'intera  normativa  e,   in   particolare,
 all'incidenza,  se  non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato
 gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna;
      che   di   conseguenza   la   proposta   questione  si  appalesa
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;