ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dal Pretore di San Dona' di Piave, iscritta al n. 1379 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso del giudizio civile per risarcimento danni da lesione del "diritto alla paternita'", instaurato da Giampiero Boso nei confronti della moglie Ornella Bassi, il Pretore di San Dona' di Piave, con ordinanza del 16 novembre 1984 (R.O. n. 1379/1984), ha sollevato questione di legittimita' dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978 n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione; che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, nella parte in cui non riconosce rilevanza alla volonta' del padre del concepito, marito della donna che chiede di interrompere la gravidanza, violerebbe il principio di uguaglianza tra i coniugi che gli artt. 29 e 30 Cost. pongono a base del matrimonio; che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi e' stata costituzione di parti private, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che la norma impugnata e' frutto della scelta politico-legislativa - insindacabile da parte di questa Corte - di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza; che tale scelta non puo' considerarsi irrazionale in quanto e' coerente al disegno dell'intera normativa e, in particolare, all'incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna; che di conseguenza la proposta questione si appalesa manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;