ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 246 del codice
 di  procedura  civile  (Incapacita'  a  testimoniare),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il 25 ottobre 1983 dalla Corte di appello di Roma,
 iscritta al n. 249 del registro ordinanze  1985  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185- bis dell'anno 1985;
    Visti  l'atto  di  costituzione  della  Fasco  Europe s.a. nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto   che  con  ordinanza  emessa  il  25  ottobre  1983  nel
 procedimento civile fra la Fasco Europe s.a. ed altri e il  Banco  di
 Roma  s.p.a.  ed  altra  la  Corte di appello di Roma ha sollevato la
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  246  c.p.c.,  in
 riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la norma impugnata, nella
 parte in cui non prevede il divieto di testimoniare  in  sede  civile
 sui  fatti  per  i  quali  il  testimone  sia imputato in un processo
 penale: a) contrasterebbe con il principio  nemo  tenetur  contra  se
 edere,  che riceverebbe nell'art. 2 Cost. riconoscimento e tutela; b)
 violerebbe l'art. 24 Cost., costituendo ostacolo alla  ricerca  della
 verita',  e  quindi  al  corretto  svolgimento  del  processo civile,
 l'eventuale deposizione testimoniale di un soggetto  imputato  di  un
 reato  avente per oggetto un fatto identico ovvero connesso, in tutto
 od in parte, con quello che forma oggetto  della  prova  testimoniale
 civile;  c)  sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, di
 cui   all'art.   3   Cost.,   per    il    motivo    di    riservare,
 ingiustificatamente,   al   teste-imputato  nel  processo  civile  un
 trattamento differente rispetto a quello previsto,  per  la  medesima
 fattispecie,  nel  processo  penale,  ai  sensi  dell'art. 348, comma
 terzo, c.p.p.;
      che  avanti  la  Corte  si  e'  costituita  la Fasco Europe s.a.
 concludendo per l'infondatezza della prospettata questione;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha
 richiesto la dichiarazione di inammissibilita' o,  in  subordine,  di
 infondatezza della questione medesima;
    Considerato che gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche'
 motivi la rilevanza della questione sul punto relativo alla effettiva
 qualita'  di  imputati  dei  testimoni  Barone,  Ventriglia  e Carli,
 dedotta a  seguito  di  una  mera  affermazione  di  parte  senza  il
 necessario accertamento e controllo da parte dello stesso giudice;