ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16
 luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo  unico  delle  leggi  sul
 credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal
 Tribunale di Alessandria, iscritta al n. 487 del  registro  ordinanze
 1986  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n.
 39/prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visti  l'atto  di  costituzione dell'Istituto Bancario S. Paolo di
 Torino nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 nel procedimento
 civile di opposizione all'esecuzione in corso tra il fallimento della
 s.n.c.  Cantele  & C. di Cantele Carlo e l'Istituto Bancario S. Paolo
 di Torino ed altri, il  Tribunale  di  Alessandria  ha  sollevato  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 42 del r.d. 16
 luglio 1905, n. 646, in relazione  all'art.  3,  primo  comma,  della
 Costituzione;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la norma impugnata, nella
 parte  in  cui  consente  agli  istituti  di  credito  fondiario   di
 proseguire nella azione esecutiva nonostante l'avvenuta dichiarazione
 di fallimento del debitore, violerebbe il principio  di  eguaglianza,
 di cui al cit. art. 3 Cost., perche' sottrarrebbe ingiustificatamente
 l'istituto  di  credito  fondiario  procedente   in   via   esecutiva
 all'applicazione dell'art. 52 della legge fallimentare;
      che  il  giudice  a  quo, pur essendo a conoscenza che la stessa
 questione e' stata dichiarata non fondata con  sentenza  n.  211  del
 1976,  chiede  che  la Corte la riesamini insistendo, in particolare,
 sull'irragionevolezza del  trattamento  privilegiato  riservato  agli
 istituti  di  credito  fondiario  di  fronte ad un fatto eccezionale,
 quale il fallimento;
      che  avanti  la  Corte  si  e' costituito l'Istituto Bancario S.
 Paolo di Torino, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 analogamente chiedendo che la questione, sulla base della sentenza n.
 211 del 1976, sia dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato  che l'argomentazione della ordinanza introduttiva del
 presente  giudizio,  sostanzialmente  ripetitiva   di   quella   gia'
 esaminata  con la predetta sentenza, non e' affatto idonea ad indurre
 la Corte a discostarsi dalla precedente pronuncia, in  cui  e'  stato
 posto  in  luce come la destinazione delle disponibilita' finanziarie
 degli istituti in questione all'esigenza primaria  di  assicurare  il
 buon  funzionamento  del credito fondiario giustifichi gli strumenti,
 eventualmente speciali, di sollecita  e  sicura  soddisfazione  delle
 loro posizioni creditorie;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953,  n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;