ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Alessandria, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/prima serie speciale dell'anno 1986; Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 nel procedimento civile di opposizione all'esecuzione in corso tra il fallimento della s.n.c. Cantele & C. di Cantele Carlo e l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed altri, il Tribunale di Alessandria ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui consente agli istituti di credito fondiario di proseguire nella azione esecutiva nonostante l'avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, violerebbe il principio di eguaglianza, di cui al cit. art. 3 Cost., perche' sottrarrebbe ingiustificatamente l'istituto di credito fondiario procedente in via esecutiva all'applicazione dell'art. 52 della legge fallimentare; che il giudice a quo, pur essendo a conoscenza che la stessa questione e' stata dichiarata non fondata con sentenza n. 211 del 1976, chiede che la Corte la riesamini insistendo, in particolare, sull'irragionevolezza del trattamento privilegiato riservato agli istituti di credito fondiario di fronte ad un fatto eccezionale, quale il fallimento; che avanti la Corte si e' costituito l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, analogamente chiedendo che la questione, sulla base della sentenza n. 211 del 1976, sia dichiarata manifestamente infondata; Considerato che l'argomentazione della ordinanza introduttiva del presente giudizio, sostanzialmente ripetitiva di quella gia' esaminata con la predetta sentenza, non e' affatto idonea ad indurre la Corte a discostarsi dalla precedente pronuncia, in cui e' stato posto in luce come la destinazione delle disponibilita' finanziarie degli istituti in questione all'esigenza primaria di assicurare il buon funzionamento del credito fondiario giustifichi gli strumenti, eventualmente speciali, di sollecita e sicura soddisfazione delle loro posizioni creditorie; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;