ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni  tributarie)
 promosso  con  ordinanza  emessa il 6 febbraio 1985 dalla Commissione
 tributaria di secondo  grado  di  Milano,  iscritta  al  n.  567  del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 44/prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento iniziato da Capelli
 Virgilio ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef  di
 una   pensione   privilegiata   militare  ordinaria,  la  Commissione
 tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del  6  febbraio
 1985  (reg. ord. n. 567 del 1987), sollevava, in riferimento all'art.
 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni
 ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di  quelle
 privilegiate di guerra;
      che  tale  differenza  sembrava al giudice a quo ingiustificata,
 con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi non fondata la questione;
      Considerato  che  questa Corte, con sentenza n. 151 del 1981, ha
 ritenuto non fondata una questione strettamente analoga,  concernente
 l'assoggettamento all'irpef delle pensioni che non siano privilegiate
 di guerra;
      che   la   sentenza  suddetta  escluse  l'assimilabilita'  delle
 situazioni poste a confronto, contrapponendo la funzione risarcitoria
 delle  pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermita' da eventi
 bellici -  per  cui  non  e'  configurabile  la  nozione  di  reddito
 imponibile - a quella delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse
 sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi  integrative,
 e  talvolta  sostitutive,  delle  pensioni  normali,  restando  cosi'
 escluso da esse il carattere risarcitorio;
      che  tale  ratio decidendi vale anche nel presente giudizio, non
 trattandosi, come si e' detto, di pensione di guerra  e  non  essendo
 configurabile quindi una funzione risarcitoria;
      che  nessun  elemento  nuovo  e' stato dedotto dall'ordinanza di
 rimessione, la quale  si  e'  limitata  a  indicare  genericamente  e
 assiomaticamente  come  ulteriore  tertium  comparationis  le rendite
 Inail, le quali, per contro, non avendo  carattere  assistenziale  ma
 previdenziale,  sono  anch'esse soggette al medesimo tributo (arg. ex
 art. 34 d.P.R. cit.);
      che  pertanto  la questione dev'essere dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953,  n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;