ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della
 legge 7 maggio 1965, n. 459 ("Disposizioni sul collocamento a  riposo
 degli  ufficiali  sanitari,  medici condotti e veterinari condotti"),
 promosso con ordinanza emessa il 31  maggio  1984  dal  T.A.R.  della
 Liguria  sul  riscorso  proposto da Resta Giorgio contro la U.S.L. n.
 14, iscritta al n. 1230 del  registro  ordinanze  1984  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso di un giudizio amministrativo promosso dal Prof.
 Giorgio Resta per  l'annullamento  della  delibera  del  Comitato  di
 Gestione  della  U.S.L.  n. 14 "Genova V", n. 219 del 18 maggio 1983,
 con  la  quale  il  ricorrente  veniva  collocato  a  riposo  per  il
 raggiungimento  del  65›  anno  di  eta',  il T.A.R. della Liguria ha
 sollevato, con  ordinanza  in  data  31  maggio  1984,  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio
 1965, n. 459, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
    La  disposizione  impugnata,  consentendo  soltanto agli ufficiali
 sanitari  ed  ai  sanitari  condotti  -  in   servizio   al   momento
 dell'entrata  in vigore della legge ed in carriera da epoca anteriore
 al 31 dicembre 1952 - il  trattenimento  in  servizio  per  il  tempo
 necessario  a  raggiungere  il  massimo  pensionabile, e comunque non
 oltre il compimento del settantesimo anno di eta', porrebbe in essere
 un'ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti degli altri
 sanitari comunali, che, ai sensi  dell'art.  53  d.P.R.  20  dicembre
 1979,  n.  761,  vengono  obbligatoriamente  collocati  a  riposo  al
 compimento del sessantesimo anno di eta'.
    Osserva il giudice a quo che una deroga analoga a quella contenuta
 nella norma censurata era stata gia' disposta dalla legge  24  luglio
 1954,  n.  596,  per  gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti in
 servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore  del  testo
 unico  delle  leggi  sanitarie  (r.d.  27  luglio  1934  n.  1265)  e
 successivamente estesa ad  altre  categorie  di  personale  sanitario
 dipendente  dagli  enti  locali  (l.  20  dicembre 1962 n. 1751, l. 6
 ottobre 1964 n. 982, l. 13 luglio 1965 n. 840).
    Tale  evoluzione  legislativa  renderebbe  ancor  piu' evidente la
 lamentata disparita' di trattamento, gia' di per se stessa  priva  di
 ragionevole  giustificazione,  nonche'  la conseguente violazione del
 principio di imparzialita' di cui all'art. 97 Cost.
    2.  -  Non  si  sono  costituite  le parti, mentre, e' intervenuta
 l'Avvocatura  Generale  dello  Stato   eccependo   una   carenza   di
 motivazione   sulla   rilevanza   della   questione   in  quanto  non
 risulterebbe  sufficientemente  esplicitato  se  la   posizione   del
 ricorrente  qualificata  come  "medico  igienista  di  prima  classe"
 all'atto dell'assunzione, e poi "dirigente tecnico" sia riconducibile
 ad una qualche categoria di sanitari comunali.
    Nel  merito  l'interveniente  ha  sostenuto  l'eterogeneita' delle
 situazioni poste a confronto. La  deroga  relativa  al  personale  in
 servizio  nel  1934  avrebbe  infatti obbedito ad esigenze diverse da
 quelle sottostanti alla deroga disposta  dalla  norma  impugnata,  di
 qui'   l'impossibilita'  di  generalizzare  quest'ultima,  diretta  a
 disciplinare un  fenomeno  circoscritto  a  specifiche  categorie  di
 sanitari.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  questione  oggetto  del  giudizio  di costituzionalita'
 riguarda l'articolo unico della legge 7 maggio  1965  n.  549,  nella
 parte in cui consente soltanto agli ufficiali sanitari ed ai sanitari
 condotti (in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge e
 in  carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) il trattenimento
 in  servizio  per  il  tempo  necessario  a  raggiungere  il  massimo
 pensionabile,  e comunque non oltre il conseguimento del settantesimo
 anno di eta'.
    Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non prevedendo come
 destinatari del beneficio del trattenimento  in  servizio  anche  gli
 altri  sanitari  comunali,  contrasta  con gli artt. 3 e 97 Cost., in
 quanto pone in essere un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento,
 violando, altresi', il principio di imparzialita'.
    2.  - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita'
 per  irrilevanza,  perche',  diversamente  da  quanto   si   sostiene
 dall'Avvocatura  dello Stato, l'ordinanza di rimessione e' esauriente
 sul punto della qualificazione del ricorrente nel giudizio a quo come
 appartenente  alla categoria dei sanitari comunali, rispetto ai quali
 si tende a far estendere i benefici previsti dalla norma  denunciata.
    3.  - Nel merito la questione, sollevata in riferimento all'art. 3
 Cost., e' fondata.
    Se  e'  vero  che  la  regola  generale  per  i sanitari che siano
 dipendenti pubblici e' quella del collocamento a riposo al  65›  anno
 di   eta',  tuttavia,  come  nel  caso  della  norma  denunciata,  il
 legislatore, in vista di  varie  considerazioni,  vi  ha  piu'  volte
 derogato,  elevando  il  limite  al  70›  anno di eta' in relazione a
 particolari categorie di personale.
    Nel  caso ora sottoposto all'esame della Corte va rilevato che per
 gli ufficiali sanitari ed i medici condotti era stata introdotta  una
 prima deroga in tal senso dalla legge n. 596 del 1954, per coloro che
 fossero stati assunti anteriormente alla entrata in vigore  del  t.u.
 del 1934 n. 383.
    Tale  deroga era stata estesa dalla legge 20 dicembre 1962 n. 1751
 ai medici ed ai veterinari  addetti  agli  uffici  comunali,  proprio
 perche'  ritenuti  equiparati  ai  primi  (Atto  Camera  n.  3525, 3a
 legislatura).
    Appare  percio'  inspiegabile, come e' stato ben messo in evidenza
 nell'ordinanza  di  rimessione,  che  quando  il  legislatore  si  e'
 occupato  degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti entrati in
 carriera successivamente e  fino  al  31  dicembre  1952,  non  abbia
 compreso  nel  beneficio  anche  gli  altri sanitari comunali che, in
 relazione al precedente analogo beneficio, erano stati assimilati  ai
 primi.
    4.  -  La  ravvisata  illegittimita'  costituzionale  della  norma
 denunciata, in riferimento  all'art.  3  Cost.,  e'  da  considerarsi
 assorbente del riferimento all'art. 97 Cost.