ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980, riapprovata il 15 aprile 1981, avente per oggetto: "Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 27 febbraio 1978, n. 43", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 maggio 1981, depositato in Cancelleria il 16 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1981; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente; Ritenuto in fatto Con atto notificato il 4 maggio 1981 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimita' costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo aveva approvato in data 11 marzo 1980 un disegno di legge che prevedeva lo scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed, a questi fini, disponeva che l'approvazione del conto consuntivo dei detti Enti per l'anno 1976 comportasse approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti non approvati. In seguito a rinvio governativo, il Consiglio regionale ha approvato un nuovo disegno di legge in data 23 aprile 1980 che, pur non prevedendo lo scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, ha nuovamente disposto che l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976 comporti l'approvazione in sanatoria dei rendiconti degli enti precedenti secondo il modello offerto dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, cosi' come formulato nella legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. Rinviata dal Commissario governativo anche questa legge regionale, essa e' stata riapprovata il 15 aprile 1981. Il Governo, nel proporre questione di costituzionalita' in via principale, ha dedotto violazione del principio fondamentale in materia contabile secondo cui i rendiconti degli enti dipendenti dalla regione debbono essere approvati annualmente (art. 27 l. n. 335 del 1976; art. 1, lett. c), d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 ed art. 13 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relativi, rispettivamente, ai controlli sugli enti locali e sugli enti dipendenti dalla regione; art. 13 d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042 ed art. 10 d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, relativi ai controlli sui bilanci delle aziende di cura e soggiorno e degli enti provinciali per il turismo) e, dunque, degli artt. 117 e 118 della Costituzione. La Regione Abruzzo non si e' costituita. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri propone in via principale questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 15 aprile 1981, concernente l'approvazione dei bilanci degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la quale prevede, attraverso un rinvio al contenuto normativo dell'art. 2, comma secondo, legge 27 febbraio 1978, n. 43, che l'approvazione dei bilanci dei detti enti relativi all'anno 1976 comporta approvazione in sanatoria dei bilanci degli anni precedenti. 2. - Il ricorrente sostiene che la legge regionale impugnata, con il prevedere che l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976 degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, importa l'approvazione in sanatoria dei consuntivi degli anni precedenti, violi il principio, fondamentale in materia di contabilita' regionale, dell'approvazione annuale dei rendiconti degli enti dipendenti. La questione e' fondata. L'approvazione dei rendiconti degli enti dipendenti anno per anno (ai sensi dell'art. 27 l. 19 maggio 1976, n. 335, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni"), deve ritenersi in realta' principio fondamentale della materia, in quanto soddisfa l'esigenza irrinunziabile di un controllo effettivo e puntuale sulla gestione finanziaria. L'approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti il 1976, disposta dalla legge impugnata come conseguenza automatica dell'approvazione del rendiconto di tale anno 1976, costituisce invece chiaramente elusione dell'esigenza suindicata. Ne' il fatto che la norma dello Stato (art. 2, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43), cui l'impugnata deliberazione regionale rinvia, abbia previsto una sanatoria analoga per l'approvazione dei rendiconti dei comuni e delle province vale ad escludere la dedotta violazione di un principio fondamentale della materia. Si tratta, infatti, di norma collegata, come risulta dai pur travagliati lavori preparatori (discussione del 14 febbraio 1978 alla Camera), alla peculiare situazione nella quale si sono venuti a trovare gli enti locali - i cui compiti generali o comunque estremamente comprensivi non possono paragonarsi a quelli degli E.P.T. e delle Aziende autonome di cura e soggiorno - per essere stati gravati da spese ed obblighi sempre crescenti, cui non facevano riscontro adeguamenti nelle entrate. Ne' puo' restare senza rilievo la circostanza che la legge dello Stato concerneva enti i cui amministratori, a differenza di quelli degli enti considerati dalla legge regionale, sono politicamente responsabili.