ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.l.19
 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni in legge 26  luglio
 1970, n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina
 in ruolo dal personale insegnante e non insegnante  delle  scuole  di
 istruzione   elementare,   secondaria   e  artistica),  promosso  con
 ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dalla Corte dei conti  -  Sezione
 III  giurisdizionale  -  sul  ricorso proposto da Sprizzi Margherita,
 iscritta al n. 151 del registro  ordinanze  1983  e  pubblicata  alla
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino.
                            Ritenuto in fatto
    Con  ordinanza emessa il 3 novembre 1981 (pervenuta il 18 febbraio
 1983) dalla Corte dei conti  -  Sezione  III  giurisdizionale  -  sul
 ricorso  proposto  da  Sprizzi  Margherita (Reg. ord. n. 151/1983) e'
 stata sollevata questione incidentale di legittimita'  costituzionale
 "dell'art. 8 D.L. 19 giugno 1970 n. 370 (convertito con modificazioni
 in L. 26 luglio 1970 n. 576) in quanto - a differenza del  precedente
 art.  7 secondo comma, relativo agli insegnanti - non dispone, per il
 personale  direttivo   delle   scuole   elementari,   secondarie   ed
 artistiche, che il riconoscimento del servizio di insegnamento non di
 ruolo, previsto dalla normativa di  cui  trattasi,  operi  anche  nei
 confronti  del  personale cessato dal servizio, per qualsiasi motivo,
 nel periodo compreso tra il 1› luglio 1970 ed il 1› gennaio 1972" per
 contrasto con l'art. 3 Cost.
    Assume   il   Collegio  rimettente  che  il  legislatore,  avrebbe
 "disciplinato,  in  un  medesimo  contesto  normativo,  sia  per   il
 personale  insegnante  che  per  quello  direttivo  della  scuola, il
 riconoscimento di  un  identico  servizio  (di  insegnamento  non  di
 ruolo),  con  modalita'  pressoche'  identiche  (rilevanza, almeno in
 parte, ai soli fini economici; scaglionamento nel tempo degli effetti
 del  riconoscimento):  peraltro,  nel  prendere  in considerazione un
 medesimo possibile evento (il  collocamento  a  riposo  che  potrebbe
 intervenire  medio-tempore),  ne avrebbe inteso escludere gli effetti
 pregiudizievoli  per  gli  interessati,  ma  limitatamente  ai   soli
 insegnanti".
    Ma la diversita' di trattamento operata fra insegnanti e personale
 direttivo non apparirebbe fondata "su  una  rilevante  differenza  di
 situazioni o su un riconoscibile criterio di logica e di equita'".
    Sembrerebbe  quindi  "quanto meno dubbio che l'insegnante divenuto
 preside,  tuttora   inserito,   e   con   compiti   di   piu'   ampia
 responsabilita',  nel  settore  operativo della scuola, eventualmente
 soggetto  ad  obbligo  d'insegnamento  (ancorche'   beneficiario   di
 possibile  esonero,  come  risulta,  per la ricorrente, dal documento
 matricolare in atti) possa, per cio' solo,  divenire  destinatario  -
 nell'evidenziato  contesto  della  normativa di cui trattasi - di una
 meno favorevole disciplina, con esclusione da un beneficio  attinente
 al trattamento di quiescenza", risultando prevalenti gli elementi che
 depongono a favore di una sostanziale identita' di situazioni.
                         Considerato in diritto
    1.1. - L'art.7 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito
 nella legge 26  luglio  1970  n.  576  (Riconoscimento  del  servizio
 prestato  prima  della nomina in ruolo del personale insegnante e non
 insegnante  delle  scuole  di  istruzione  elementare,  secondaria  e
 artistica) prevede (ultimo comma) che i riconoscimenti previsti - nei
 confronti del personale insegnante - operano anche nei  confronti  di
 coloro che abbiano a cessare dal servizio nel periodo compreso tra il
 1› luglio 1970 ed il 1› gennaio 1972.
    1.2.  -  Il  successivo  art.  8  ammette  la riconoscibilita' del
 pregresso servizio di insegnamento non di  ruolo  nei  confronti  del
 personale direttivo scolastico.
    Tuttavia  non  e' qui prevista la salvaguardia del beneficio anche
 per coloro che vennero a cessare dal servizio entro la  data  del  1›
 gennaio 1972.
    Da   qui  l'assunto  del  Collegio  rimettente  di  una  palese  e
 irrazionale disparita' di trattamento in presenza di una  omogeneita'
 di situazioni.
    2. - La questione e' fondata.
    La Corte ha avuto modo di considerare che l'art. 8 d.l. n. 370 del
 1970 riveste nella sua interezza - anche in relazione ad altre  norme
 intervenute  in  tempi  successivi  - i connotati di una disposizione
 transitoria intesa a consentire, con finalita' riequilibratrice,  una
 parita'  di  situazioni  tra  personale passato nei ruoli direttivi e
 personale tuttora insegnante (ord. n. 318 del 1988).
    Non  v'e'  motivo  ora per discostarsi da tali propri recentissimi
 assunti, osservandosi -  quanto  all'odierna  fattispecie  -  che  il
 riequilibrio di cui si e' recato cenno - operato dal legislatore - va
 disposto in toto, con conseguente ammissione  ai  benefici  anche  di
 coloro  che  - immessi tra il personale direttivo - fossero pervenuti
 alla quiescenza nello stesso lasso  temporale  dei  soggetti  rimasti
 annoverati fra il personale insegnante.