ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.l.19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni in legge 26 luglio 1970, n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Sprizzi Margherita, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1983 e pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino. Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 (pervenuta il 18 febbraio 1983) dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Sprizzi Margherita (Reg. ord. n. 151/1983) e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale "dell'art. 8 D.L. 19 giugno 1970 n. 370 (convertito con modificazioni in L. 26 luglio 1970 n. 576) in quanto - a differenza del precedente art. 7 secondo comma, relativo agli insegnanti - non dispone, per il personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, che il riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo, previsto dalla normativa di cui trattasi, operi anche nei confronti del personale cessato dal servizio, per qualsiasi motivo, nel periodo compreso tra il 1 luglio 1970 ed il 1 gennaio 1972" per contrasto con l'art. 3 Cost. Assume il Collegio rimettente che il legislatore, avrebbe "disciplinato, in un medesimo contesto normativo, sia per il personale insegnante che per quello direttivo della scuola, il riconoscimento di un identico servizio (di insegnamento non di ruolo), con modalita' pressoche' identiche (rilevanza, almeno in parte, ai soli fini economici; scaglionamento nel tempo degli effetti del riconoscimento): peraltro, nel prendere in considerazione un medesimo possibile evento (il collocamento a riposo che potrebbe intervenire medio-tempore), ne avrebbe inteso escludere gli effetti pregiudizievoli per gli interessati, ma limitatamente ai soli insegnanti". Ma la diversita' di trattamento operata fra insegnanti e personale direttivo non apparirebbe fondata "su una rilevante differenza di situazioni o su un riconoscibile criterio di logica e di equita'". Sembrerebbe quindi "quanto meno dubbio che l'insegnante divenuto preside, tuttora inserito, e con compiti di piu' ampia responsabilita', nel settore operativo della scuola, eventualmente soggetto ad obbligo d'insegnamento (ancorche' beneficiario di possibile esonero, come risulta, per la ricorrente, dal documento matricolare in atti) possa, per cio' solo, divenire destinatario - nell'evidenziato contesto della normativa di cui trattasi - di una meno favorevole disciplina, con esclusione da un beneficio attinente al trattamento di quiescenza", risultando prevalenti gli elementi che depongono a favore di una sostanziale identita' di situazioni. Considerato in diritto 1.1. - L'art.7 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) prevede (ultimo comma) che i riconoscimenti previsti - nei confronti del personale insegnante - operano anche nei confronti di coloro che abbiano a cessare dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1970 ed il 1 gennaio 1972. 1.2. - Il successivo art. 8 ammette la riconoscibilita' del pregresso servizio di insegnamento non di ruolo nei confronti del personale direttivo scolastico. Tuttavia non e' qui prevista la salvaguardia del beneficio anche per coloro che vennero a cessare dal servizio entro la data del 1 gennaio 1972. Da qui l'assunto del Collegio rimettente di una palese e irrazionale disparita' di trattamento in presenza di una omogeneita' di situazioni. 2. - La questione e' fondata. La Corte ha avuto modo di considerare che l'art. 8 d.l. n. 370 del 1970 riveste nella sua interezza - anche in relazione ad altre norme intervenute in tempi successivi - i connotati di una disposizione transitoria intesa a consentire, con finalita' riequilibratrice, una parita' di situazioni tra personale passato nei ruoli direttivi e personale tuttora insegnante (ord. n. 318 del 1988). Non v'e' motivo ora per discostarsi da tali propri recentissimi assunti, osservandosi - quanto all'odierna fattispecie - che il riequilibrio di cui si e' recato cenno - operato dal legislatore - va disposto in toto, con conseguente ammissione ai benefici anche di coloro che - immessi tra il personale direttivo - fossero pervenuti alla quiescenza nello stesso lasso temporale dei soggetti rimasti annoverati fra il personale insegnante.