ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 195, 512 e 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1973 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Ferraresso Gino ed altro, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Padova - nel decidere, fra l'altro, su un appello proposto dalla parte civile avverso una pronuncia assolutoria del Pretore appellata anche dal pubblico ministero, ma con impugnazione successivamente rinunciata da quest'ultimo - ha, con ordinanza del 9 luglio 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1987), sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' del "disposto" degli artt. 195, 512 e 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui, "denegandosi alla parte civile il diritto di proporre - autonomamente dal P.M. - appello rispetto alla sentenza, che non riconosce la responsabilita' di un imputato in relazione ad un evento dannoso", pone "un limite ad una attivita' di quella parte, che, una volta assunta tale qualita', pare debba poterne esercitare tutti i diritti, che dalla stessa discendono, primo fra tutti quello di impugnativa, fondamentale a proposito dell'accesso, in pratica, al doppio grado di giurisdizione"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto gia' decisa dalla Corte con sentenza n. 1 del 1970, nonche' con ordinanza n. 154 del 1970; Considerato che, a prescindere da qualsiasi rilievo circa l'ammissibilita' dell'appello proposto nella specie dalla parte civile, in presenza non solo dell'appello, poi rinunciato, proposto dal pubblico ministero, ma anche degli appelli proposti dagli imputati contro la medesima sentenza, la questione sollevata risulta gia' decisa da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1970, la quale - nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale per la "parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili" - ha avuto modo di precisare (punto 3 del Considerato in diritto) che il diniego, in certi casi, del diritto di appellare alla parte civile "si giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa, ha nel processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel silenzio del pubblico ministero e dell'imputato, le manchi il potere di provocare il riesame sul fatto"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;