ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 21 dicembre 1978, n. 861, recante:  "Aumento  dell'autorizzazione  di
 spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il
 rifornimento idrico delle isole minori",  promosso  con  ricorso  del
 Presidente  della  Giunta  regionale  della  Sicilia,  notificato l'8
 febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 16 febbraio successivo ed
 iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1979;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'avv. dello
 Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  l'8  febbraio  1979  la  Regione Sicilia
 proponeva  questione  principale   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  3  della  legge  statale 21 dicembre 1978, n. 861, recante
 "Aumento dell'autorizzazione di  spesa  prevista  dall'art.  7  della
 legge  19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole
 minori", per contrasto con l'art. 43 dello Statuto siciliano e con le
 norme  di  attuazione contenute nel d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La
 detta legge 21 dicembre 1978, n. 861 prevede  infatti,  nell'art.  3,
 che  la gestione del rifornimento idrico delle isole minori, affidata
 dalla precedente normativa  al  Ministro  della  sanita',  passi,  in
 attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del d.P.R.  24 luglio
 1977, n. 616, alle regioni interessate, fermi restando i  compiti  di
 provvista e di rifornimento di competenza del Ministero della difesa.
 Cio' comporterebbe, secondo l'assunto della Regione  ricorrente,  una
 modifica  delle  norme  di attuazione dello Statuto speciale (art. 1,
 cpv.,  d.P.R.  n.  1111  del  1956,  secondo  cui  "sono   salve   le
 attribuzioni  spettanti  allo Stato per la tutela dell'igiene e della
 sanita' pubblica"),  senza  l'osservanza  del  procedimento  all'uopo
 previsto  dall'art.  43  dello  Statuto  medesimo ed, in particolare,
 eludendo le competenze della Commissione paritetica.
    Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri contestando
 l'interpretazione  della  norma  impugnata   prospettata   da   parte
 ricorrente.  L'art.  3  della  legge  n.  861  del  1978 intenderebbe
 trasferire alle regioni  interessate  la  gestione  del  rifornimento
 idrico  delle  isole  minori, di competenza, fino a quel momento, del
 Ministro della sanita' (legge 19 maggio  1967,  n.  378),  subentrato
 all'Alto  Commissario  per  l'igiene  e  la sanita' pubblica (legge 9
 maggio 1950, n. 307), ferme  restando  le  competenze  del  Ministero
 della  difesa  per  i compiti di provvista; il richiamo esplicito del
 d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 382  del  1975  escluderebbe,
 peraltro,  la  possibilita'  di  riferire  questo  trasferimento alle
 regioni a Statuto speciale. Cio' sarebbe  confermato  dal  successivo
 art.  4  che  confermerebbe,  nell'ultima parte del secondo comma, il
 limite delle competenze statali  nella  disciplina  del  settore  con
 riferimento alle regioni a Statuto speciale.
                         Considerato in diritto
    1.   -  La  Regione  Sicilia  propone  questione  di  legittimita'
 costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge  statale  21
 dicembre  1978, n. 861, recante "Aumento dell'autorizzazione di spesa
 prevista dall'art. 7 della legge  19  maggio  1967,  n.  378  per  il
 rifornimento  idrico delle isole minori", per violazione dell'art. 43
 dello Statuto siciliano e delle norme  di  attuazione  contenute  nel
 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La disposizione impugnata, prevedendo,
 infatti, il trasferimento della "gestione"  del  rifornimento  idrico
 dal  Ministero  della  sanita'  alle  regioni,  avrebbe modificato la
 normativa di attuazione dello Statuto siciliano (art. 1  cpv.  d.P.R.
 n.  1111 del 1956), che faceva salve le competenze statali in materia
 di  igiene  e  sanita',  senza  osservare  il  procedimento  all'uopo
 previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo.
    Il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  costituitosi  nel
 giudizio, contesta le deduzioni di parte ricorrente, rilevando che il
 trasferimento  attuato  con  l'art.  3  della  legge  n. 861 del 1978
 concerne le sole regioni a Statuto  ordinario,  come  si  desumerebbe
 dall'esplicito  richiamo,  contenuto nella norma impugnata, al d.P.R.
 n. 616 del 1977 ed alla  legge  n.  382  del  1975,  oltreche'  dalla
 separata  disciplina  che  il successivo art. 4 contiene per quel che
 concerne il rifornimento idrico delle isole delle regioni  a  Statuto
 speciale.
    2.   -   Il   richiamo  esplicito,  contenuto  nella  disposizione
 impugnata, al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n.  382  del  1975
 vale  a  delimitare  il campo della sua applicabilita', escludendo da
 esso le regioni a Statuto speciale; cio' anche  a  prescindere  dalla
 successiva  disciplina  contenuta  nell'art. 4, che riguarda peraltro
 non  la  "gestione"  del  rifornimento  idrico,  ma  il  rifornimento
 medesimo in se' considerato.
    La  disposizione  non  e', dunque, idonea a modificare le norme di
 attuazione dello Statuto siciliano e,  pertanto,  neppure  a  violare
 l'art.  43  del  medesimo.  La  questione relativa deve essere dunque
 dichiarata non fondata.