ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, recante: "Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori", promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, notificato l'8 febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 16 febbraio successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1979; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato l'8 febbraio 1979 la Regione Sicilia proponeva questione principale di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge statale 21 dicembre 1978, n. 861, recante "Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori", per contrasto con l'art. 43 dello Statuto siciliano e con le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La detta legge 21 dicembre 1978, n. 861 prevede infatti, nell'art. 3, che la gestione del rifornimento idrico delle isole minori, affidata dalla precedente normativa al Ministro della sanita', passi, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni interessate, fermi restando i compiti di provvista e di rifornimento di competenza del Ministero della difesa. Cio' comporterebbe, secondo l'assunto della Regione ricorrente, una modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale (art. 1, cpv., d.P.R. n. 1111 del 1956, secondo cui "sono salve le attribuzioni spettanti allo Stato per la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica"), senza l'osservanza del procedimento all'uopo previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo ed, in particolare, eludendo le competenze della Commissione paritetica. Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri contestando l'interpretazione della norma impugnata prospettata da parte ricorrente. L'art. 3 della legge n. 861 del 1978 intenderebbe trasferire alle regioni interessate la gestione del rifornimento idrico delle isole minori, di competenza, fino a quel momento, del Ministro della sanita' (legge 19 maggio 1967, n. 378), subentrato all'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica (legge 9 maggio 1950, n. 307), ferme restando le competenze del Ministero della difesa per i compiti di provvista; il richiamo esplicito del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 382 del 1975 escluderebbe, peraltro, la possibilita' di riferire questo trasferimento alle regioni a Statuto speciale. Cio' sarebbe confermato dal successivo art. 4 che confermerebbe, nell'ultima parte del secondo comma, il limite delle competenze statali nella disciplina del settore con riferimento alle regioni a Statuto speciale. Considerato in diritto 1. - La Regione Sicilia propone questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge statale 21 dicembre 1978, n. 861, recante "Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378 per il rifornimento idrico delle isole minori", per violazione dell'art. 43 dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La disposizione impugnata, prevedendo, infatti, il trasferimento della "gestione" del rifornimento idrico dal Ministero della sanita' alle regioni, avrebbe modificato la normativa di attuazione dello Statuto siciliano (art. 1 cpv. d.P.R. n. 1111 del 1956), che faceva salve le competenze statali in materia di igiene e sanita', senza osservare il procedimento all'uopo previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi nel giudizio, contesta le deduzioni di parte ricorrente, rilevando che il trasferimento attuato con l'art. 3 della legge n. 861 del 1978 concerne le sole regioni a Statuto ordinario, come si desumerebbe dall'esplicito richiamo, contenuto nella norma impugnata, al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975, oltreche' dalla separata disciplina che il successivo art. 4 contiene per quel che concerne il rifornimento idrico delle isole delle regioni a Statuto speciale. 2. - Il richiamo esplicito, contenuto nella disposizione impugnata, al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975 vale a delimitare il campo della sua applicabilita', escludendo da esso le regioni a Statuto speciale; cio' anche a prescindere dalla successiva disciplina contenuta nell'art. 4, che riguarda peraltro non la "gestione" del rifornimento idrico, ma il rifornimento medesimo in se' considerato. La disposizione non e', dunque, idonea a modificare le norme di attuazione dello Statuto siciliano e, pertanto, neppure a violare l'art. 43 del medesimo. La questione relativa deve essere dunque dichiarata non fondata.