ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma,
del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art. 4, lett.
b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) e
dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, in
relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di
amnistia e indulto) promossi con ordinanze emesse l'11 febbraio 1985
dal Tribunale di Rieti e il 20 dicembre 1984 dal Tribunale di Milano,
iscritte rispettivamente ai nn. 234 e 346 del registro ordinanze 1985
e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiali della Repubblica nn. 179 e 244
bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 (reg. ord.
n. 234/1985) il Tribunale di Rieti ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.
6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di
amnistia e indulto) in quanto, ai fini della valutazione delle cause
ostative per la determinazione dell'indulto, impone di tener conto
delle condanne passate in giudicato nel periodo di tempo anteriore
all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza;
che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 (reg. ord. n.
346/1985) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b) del d.P.R. 4
agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 413/1978, cit.,
in quanto fa esclusivo riferimento alla data di passaggio in
giudicato delle precedenti condanne;
che, nel primo dei citati giudizi, e' intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i relativi
giudizi vanno riuniti;
che le ordinanze di rimessione, nel dubitare della conformita'
all'art. 3 Cost. delle disposizioni impugnate, si risolvono in
richieste di pronunce ablative su scelte del legislatore gia'
ritenute non irragionevoli da parte di questa Corte (cfr. sent. n.
141 del 1984 e ord. n. 534 del 1987);
che non vengono addotti motivi nuovi tali da indurre a
discostarsi dalla citata giurisprudenza;
che il riferimento al principio della funzione rieducativa della
pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., appare del tutto
inconferente in quanto nella specie vengono in rilievo i criteri di
determinazione della pena in applicazione dell'indulto e non le
modalita' di esecuzione della stessa;
che, pertanto, le questioni di legittimita' costituzionale
sollevate dai Tribunali di Rieti e di Milano devono essere dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;