ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 74 della
 legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n.  34  (Modifiche
 all'ordinamento  urbanistico  provinciale ed alle leggi sull'edilizia
 abitativa agevolata) promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 2 maggio 1983 dal Consiglio di Stato -
 Adunanza Plenaria - sui ricorsi riuniti proposti da Hauser  Josef  ed
 altri contro la Provincia di Bolzano ed altro, iscritta al n. 921 del
 registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
      2)  ordinanza  emessa il 26 giugno 1984 dal Consiglio di Stato -
 Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Savio  Paolo  ed
 altri  contro  la Provincia Autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al
 n. 771 del  registro  ordinanze  1985  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima serie speciale dell'anno
 1986;
    Visti  gli atti di costituzione di Hauser Josef ed altri, di Savio
 Paolo ed altra e della Provincia di Bolzano ed altro;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  gli  avvocati  Sergio  Dragogna per Hauser Josef ed altri e
 Savio Paolo ed altra e l'avvocato Mario Barbato per la  Provincia  di
 Bolzano ed altro;
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  Stato (Ad. plen.), con ordinanza
 emessa  il  primo  settembre  1983,   ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, comma quinto, della legge
 della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34,  nella  parte  in
 cui,   modificando   e   sostituendo   l'art.   16,   comma   quinto,
 dell'ordinamento urbanistico provinciale (approvato con  decreto  del
 Presidente  della  Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20), prevede
 che   il   termine   decennale   per   l'espropriazione,   decorrente
 dall'approvazione  del  piano  urbanistico  comunale, deve intendersi
 rispettato, oltreche' nell'ipotesi di intervenuta acquisizione  delle
 aree,  anche  "qualora...  sia stato emesso il decreto del Presidente
 della  Giunta  provinciale  di  costituzione  della   comunione   e/o
 divisione  materiale ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20
 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni", per violazione  degli
 artt. 3 e 42 della Costituzione;
      che,  con  la  medesima  ordinanza,  il  Consiglio  di  Stato ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 della
 detta  legge  della  Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, il
 quale prevede l'applicazione della norma dell'art. 2 anche quando  il
 decreto  di  costituzione  della comunione e/o divisione materiale e'
 stato emesso prima della entrata in vigore della  legge  stessa,  per
 violazione  del  princi'pio  generale  dell'ordinamento  (artt. 4 e 8
 dello Statuto speciale  per  il  T.A.A.)  di  irretroattivita'  delle
 leggi;
      che  analoghe  questioni  sono  state sollevate dal Consiglio di
 Stato (IV sez.) con ordinanza emessa il 24 giugno 1984;
      che  si sono costituiti, con unico atto, la provincia di Bolzano
 ed il Comune di Silandro, deducendo  l'infondatezza  delle  questioni
 proposte  e rilevando l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate
 con la legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45;
      che  si  sono  costituite  anche  le  parti  private nei giudizi
 innanzi al  Consiglio  di  Stato  (Hauser  e  Jagmeister,  nel  primo
 giudizio;  Savio e Ladurner, nel secondo), svolgendo argomentazioni a
 sostegno della fondatezza delle questioni proposte;
    Considerato  che,  stante  l'identita'  delle questioni, i giudizi
 possono essere riuniti;
      che,  successivamente  all'emissione  della  prima  ordinanza di
 rimessione ed anteriormente all'emissione della seconda ordinanza, e'
 stata  promulgata  la  legge  della  Provincia di Bolzano 21 novembre
 1983, n. 45, la quale nell'art. 4, terzo comma, dispone, fra l'altro,
 la    soppressione    nel   testo   dell'art.   16,   quinto   comma,
 dell'ordinamento  urbanistico  provinciale,   cosi'   come   emendato
 dall'art. 2, quinto comma, della legge 24 novembre 1980, n. 34, delle
 parole "rispettivamente per le  zone  di  espansione  non  sia  stato
 emesso   il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  di
 costituzione della comunione e/o divisione materiale dei  terreni  ai
 sensi  dell'art.  21  della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e
 successive modificazioni":  disposizione  che  importa  l'abrogazione
 anche  dell'art.  74  della  legge provinciale di Bolzano 24 novembre
 1980, n. 34, secondo cui tale previsione e' applicabile agli atti  di
 costituzione   della   comunione   e/o   divisione   materiale   gia'
 intervenuti;
      che,  successivamente  all'emissione di entrambe le ordinanze di
 rimessione, e' stata promulgata la legge della Provincia  di  Bolzano
 21  gennaio 1987, n. 4, la quale, nell'art. 49, disciplina nuovamente
 la materia  precisando  (comma  secondo)  che  "le  indicazioni  (del
 programma  urbanistico)  perdono  ogni efficacia... qualora, entro 10
 anni dalla data di approvazione del piano medesimo o di variante allo
 stesso,  gli  enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione
 delle aree stesse";
     che,  dunque, in relazione a tali leggi, e' necessario restituire
 gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;