ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 21 ottobre 1985, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 43 del Registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 2 agosto 1985 (G.U. n. 198 del 23 agosto 1985), recante: "Modalita' e procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attivita' sementiera". Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 21 ottobre 1985 e depositato il 30 successivo, la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 2 agosto 1985, avente ad oggetto "Modalita' e procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attivita' sementiera". Secondo la regione ricorrente, con il decreto impugnato il Ministro dell'Agricoltura ha inteso attribuire agli Osservato'ri per le malattie delle piante compiti di verifica della conformita' dei prodotti sementieri destinati all'importazione rispetto alle prescrizioni del nulla-osta ministeriale. Poiche' gli Osservato'ri per le malattie delle piante sono uffici trasferiti alle regioni sin dal 1972, i quali peraltro sono stati disciplinati da leggi regionali, la ricorrente deduce che il decreto impugnato, in quanto attribuisce a uffici regionali e al personale dipendente della regione compiti e mansioni non previsti dalle leggi regionali, pone in essere una invasione del potere organizzatorio della regione. Sempre ad avviso della ricorrente, lo stesso decreto invade, poi, le competenze regionali, in quanto attribuisce potesta' provvedimentali esterne ai dipendenti regionali. Semmai, aggiunge la ricorrente, per rispettare le attribuzioni regionali, lo Stato avrebbe potuto delegare alla regione, ove lo avesse ritenuto opportuno, le funzioni amministrative disciplinate dall'atto impugnato, mentre non avrebbe mai dovuto provvedere ad affidare direttamente compiti, mansioni ed esercizio di proprie funzioni ad uffici della regione e a dipendenti regionali. 2. - Si e' costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato. La difesa dello Stato osserva, in primo luogo, che il ricorso della Regione Lombardia muove da una premessa inesatta, in quanto gli Osservato'ri per la difesa delle piante sono stati trasferiti alle Regioni solo dopo l'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n. 195, della quale il decreto impugnato costituisce attuazione, per effetto degli artt. 74, primo comma, e 111, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Il d.P.R. n. 11 del 1972, infatti, aveva mantenuto ferme le attribuzioni dello Stato quanto alla importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera (art. 4, lett. d). Ne', ad avviso dell'Avvocatura, il trasferimento delle funzioni concernenti la importazione delle sementi puo' desumersi dall'avvenuto trasferimento degli Osservato'ri, perche', da un lato, l'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 riserva allo Stato quelle funzioni che, nell'ambito della difesa fito-sanitaria, attengono ai rapporti internazionali, e, dall'altro, l'art. 71, lett. b) dello stesso d.P.R. riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione del commercio con l'estero. Da tutto cio' consegue, a giudizio dell'Avvocatura, che rientra nella competenza dello Stato dettare le norme regolamentari previste dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976, e che spetta al Ministro dell'Agricoltura emettere il nulla-osta richiesto dallo stesso art. 26. Mentre devono considerarsi delegate alle Regioni, ai sensi dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 21 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976. Pertanto il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che integrano la disciplina di una attribuzione statale, non invade alcuna competenza regionale. Allo stesso modo, il conferimento agli Osservato'ri della competenza ad esercitare le funzioni relative al rilascio del nulla-osta e alla vigilanza sulla corrispondenza tra importazione ed autorizzazione ad importare, non lede alcuna attribuzione della Regione, per il fatto che l'art. 26 della legge n. 195 del 1976, della quale il decreto impugnato costituisce esecuzione, fa menzione degli Osservato'ri per le malattie delle piante. D'altronde, ove tali uffici non dovessero piu' esistere, la disposizione di cui all'art. 26, ad avviso dell'Avvocatura, non potrebbe operare che in connessione con la normativa regionale che abbia attribuito a diverso ufficio regionale le funzioni prima esercitate dagli Osservato'ri e poi delegate agli uffici regionali, ai sensi dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. In ogni caso, conclude la difesa dello Stato, il diretto avvalersi da parte dello Stato di uffici regionali per l'esercizio di una propria attribuzione, al di fuori di un'apposita delega alla Regione, non potrebbe dar luogo ad alcuna violazione di competenze regionali, come gia' sostenuto dalla Corte con la sentenza n. 35 del 1972. Considerato in diritto 1. - La questione su cui la Corte e' chiamata a pronunciarsi e' la seguente: se un decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con il quale viene affidato ad un ufficio regionale l'esercizio di funzioni statali, sia invasivo o meno delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione degli uffici e di individuazione degli organi muniti di potesta' provvedimentale esterna. Nel caso di specie, infatti, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con il decreto impugnato, ha affidato agli Osservato'ri per le malattie delle piante, che sono stati espressamente trasferiti alle regioni con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 74), il compito di verificare se i prodotti sementieri destinati all'importazione risultino conformi alle prescrizioni del nulla-osta ministeriale. Considerato che le due parti concordano nel ritenere che le funzioni attinenti al controllo di conformita', come sopra definito, sono di spettanza statale e che l'oggetto del conflitto riguarda soltanto se lo Stato possa affidare l'esercizio di quelle funzioni ad uffici regionali, come gli Osservato'ri per le malattie delle piante, il ricorso va rigettato. 2. - Secondo una recente pronuncia di questa Corte (sent. n. 216 del 1987) - che ha ribadito, peraltro, un principio gia' affermato nella sentenza n. 35 del 1972 - non si puo' dubitare della "legittimita' di disposizioni che consentono allo Stato, senza utilizzare l'istituto della delega all'ente di cui al secondo comma dell'art. 118 Cost., di avvalersi di uffici regionali". Per un verso, infatti, sarebbe assurdo negare allo Stato una facolta' riconosciuta alle regioni nei confronti degli altri enti locali territoriali e, per un altro, questo principio, come ha piu' volte affermato questa Corte (sentt. n. 359 del 1985, nn. 221 del 1988), risponde alle esigenze della "leale cooperazione" fra le componenti essenziali dello Stato regionale, che deve necessariamente caratterizzare i rapporti tra organi statali e regionali in un'amministrazione pubblica ispirata, a norma dell'art. 5 Cost., al riconoscimento delle autonomie nell'ambito di un disegno unitario. In siffatto quadro, questa Corte non puo' esimersi dal sottolineare l'opportunita' di intese, di accordi o di convenzioni tra lo Stato e le regioni interessate, allorquando dall'avvalimento degli uffici regionali derivino, per questi ultimi, particolari oneri ovvero particolari problemi incidenti sullo svolgimento delle proprie funzioni.