ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
 il 21 ottobre 1985, depositato in Cancelleria  il  30  successivo  ed
 iscritto  al  n.  43  del  Registro  ricorsi  1985,  per conflitto di
 attribuzione   sorto   a   seguito   del   decreto    del    Ministro
 dell'Agricoltura  e  delle Foreste del 2 agosto 1985 (G.U. n. 198 del
 23 agosto 1985), recante: "Modalita' e procedura per la richiesta  ed
 il  rilascio  del  nulla-osta  di  importazione previsto dall'art. 26
 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni
 alla  legge  25  novembre  1971,  n.  1096, concernente la disciplina
 dell'attivita' sementiera".
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Udito  l'avvocato  Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e
 l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 21 ottobre 1985 e depositato il 30
 successivo,  la  Regione   Lombardia   ha   proposto   conflitto   di
 attribuzione  in relazione al decreto del Ministro dell'Agricoltura e
 delle Foreste del 2 agosto  1985,  avente  ad  oggetto  "Modalita'  e
 procedura   per  la  richiesta  ed  il  rilascio  del  nulla-osta  di
 importazione previsto dall'art. 26 della legge  20  aprile  1976,  n.
 195,  recante  modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971,
 n. 1096, concernente la disciplina dell'attivita' sementiera".
    Secondo  la  regione  ricorrente,  con  il  decreto  impugnato  il
 Ministro dell'Agricoltura ha inteso attribuire agli Osservato'ri  per
 le  malattie  delle  piante compiti di verifica della conformita' dei
 prodotti  sementieri   destinati   all'importazione   rispetto   alle
 prescrizioni  del  nulla-osta  ministeriale. Poiche' gli Osservato'ri
 per le malattie delle piante sono uffici trasferiti alle regioni  sin
 dal   1972,  i  quali  peraltro  sono  stati  disciplinati  da  leggi
 regionali, la ricorrente deduce che il decreto impugnato,  in  quanto
 attribuisce  a  uffici  regionali  e  al  personale  dipendente della
 regione compiti e mansioni non previsti dalle leggi  regionali,  pone
 in essere una invasione del potere organizzatorio della regione.
    Sempre  ad avviso della ricorrente, lo stesso decreto invade, poi,
 le   competenze   regionali,   in   quanto    attribuisce    potesta'
 provvedimentali  esterne ai dipendenti regionali. Semmai, aggiunge la
 ricorrente,  per  rispettare  le  attribuzioni  regionali,  lo  Stato
 avrebbe   potuto  delegare  alla  regione,  ove  lo  avesse  ritenuto
 opportuno,  le   funzioni   amministrative   disciplinate   dall'atto
 impugnato,  mentre  non  avrebbe  mai  dovuto  provvedere ad affidare
 direttamente compiti, mansioni ed esercizio di  proprie  funzioni  ad
 uffici della regione e a dipendenti regionali.
    2.  -  Si  e'  costituito  nel presente giudizio il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non
 fondato.
    La  difesa  dello  Stato  osserva,  in primo luogo, che il ricorso
 della Regione Lombardia muove da una premessa inesatta, in quanto gli
 Osservato'ri  per  la  difesa delle piante sono stati trasferiti alle
 Regioni solo dopo l'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976,  n.
 195,  della  quale  il  decreto impugnato costituisce attuazione, per
 effetto degli artt. 74, primo comma, e 111, primo comma,  del  d.P.R.
 24  luglio  1977,  n.  616.  Il d.P.R. n. 11 del 1972, infatti, aveva
 mantenuto ferme le attribuzioni dello Stato quanto alla importazione,
 esportazione  ed  al  transito  di piante o parti di piante e semi di
 provenienza estera (art. 4, lett. d). Ne', ad avviso dell'Avvocatura,
 il  trasferimento  delle  funzioni  concernenti la importazione delle
 sementi   puo'   desumersi    dall'avvenuto    trasferimento    degli
 Osservato'ri,  perche', da un lato, l'art. 4, primo comma, del d.P.R.
 n. 616 del 1977 riserva allo Stato quelle funzioni  che,  nell'ambito
 della difesa fito-sanitaria, attengono ai rapporti internazionali, e,
 dall'altro, l'art. 71, lett. b)  dello  stesso  d.P.R.  riserva  allo
 Stato  le  funzioni  amministrative  concernenti l'organizzazione del
 commercio con l'estero.
    Da  tutto  cio'  consegue, a giudizio dell'Avvocatura, che rientra
 nella competenza dello Stato dettare le norme regolamentari  previste
 dall'art.  26  della  legge n. 195 del 1976, e che spetta al Ministro
 dell'Agricoltura emettere il nulla-osta richiesto dallo  stesso  art.
 26.  Mentre  devono  considerarsi  delegate  alle  Regioni,  ai sensi
 dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977,  le  funzioni
 di  vigilanza previste dall'art. 21 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700
 e dall'art. 26 della legge n. 195 del 1976.
    Pertanto  il  decreto  impugnato, dettando norme regolamentari che
 integrano la disciplina  di  una  attribuzione  statale,  non  invade
 alcuna  competenza  regionale. Allo stesso modo, il conferimento agli
 Osservato'ri della competenza ad esercitare le funzioni  relative  al
 rilascio  del  nulla-osta  e  alla vigilanza sulla corrispondenza tra
 importazione  ed  autorizzazione  ad  importare,  non   lede   alcuna
 attribuzione della Regione, per il fatto che l'art. 26 della legge n.
 195  del  1976,  della  quale  il   decreto   impugnato   costituisce
 esecuzione,  fa  menzione  degli  Osservato'ri  per le malattie delle
 piante. D'altronde, ove tali uffici non dovessero piu'  esistere,  la
 disposizione  di  cui  all'art.  26,  ad  avviso dell'Avvocatura, non
 potrebbe operare che in connessione con la  normativa  regionale  che
 abbia  attribuito  a  diverso  ufficio  regionale  le  funzioni prima
 esercitate dagli Osservato'ri e poi delegate agli  uffici  regionali,
 ai sensi dell'art. 111, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
    In ogni caso, conclude la difesa dello Stato, il diretto avvalersi
 da parte dello Stato di  uffici  regionali  per  l'esercizio  di  una
 propria attribuzione, al di fuori di un'apposita delega alla Regione,
 non potrebbe dar luogo ad alcuna violazione di competenze  regionali,
 come gia' sostenuto dalla Corte con la sentenza n. 35 del 1972.
                         Considerato in diritto
    1. - La questione su cui la Corte e' chiamata a pronunciarsi e' la
 seguente:  se  un  decreto  del  Ministro  dell'Agricoltura  e  delle
 Foreste,  con  il  quale  viene  affidato  ad  un  ufficio  regionale
 l'esercizio  di  funzioni  statali,  sia  invasivo   o   meno   delle
 attribuzioni regionali in materia di organizzazione degli uffici e di
 individuazione  degli  organi  muniti  di  potesta'   provvedimentale
 esterna.
    Nel  caso di specie, infatti, il Ministro dell'Agricoltura e delle
 Foreste, con il decreto impugnato, ha affidato agli Osservato'ri  per
 le  malattie  delle  piante,  che sono stati espressamente trasferiti
 alle regioni con il d.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616  (art.  74),  il
 compito   di   verificare   se   i   prodotti   sementieri  destinati
 all'importazione risultino conformi alle prescrizioni del  nulla-osta
 ministeriale.
    Considerato  che  le  due  parti  concordano  nel  ritenere che le
 funzioni attinenti al controllo di conformita', come sopra  definito,
 sono  di  spettanza  statale  e  che l'oggetto del conflitto riguarda
 soltanto se lo Stato possa affidare l'esercizio di quelle funzioni ad
 uffici regionali, come gli Osservato'ri per le malattie delle piante,
 il ricorso va rigettato.
    2.  -  Secondo una recente pronuncia di questa Corte (sent. n. 216
 del 1987) - che ha ribadito, peraltro, un  principio  gia'  affermato
 nella  sentenza  n.  35  del  1972  -  non  si  puo'  dubitare  della
 "legittimita'  di  disposizioni  che  consentono  allo  Stato,  senza
 utilizzare  l'istituto  della delega all'ente di cui al secondo comma
 dell'art. 118 Cost., di avvalersi di uffici regionali". Per un verso,
 infatti,  sarebbe assurdo negare allo Stato una facolta' riconosciuta
 alle regioni nei confronti degli altri enti  locali  territoriali  e,
 per  un  altro, questo principio, come ha piu' volte affermato questa
 Corte (sentt. n. 359 del 1985,  nn.  221  del  1988),  risponde  alle
 esigenze  della  "leale  cooperazione"  fra  le componenti essenziali
 dello Stato regionale,  che  deve  necessariamente  caratterizzare  i
 rapporti   tra  organi  statali  e  regionali  in  un'amministrazione
 pubblica ispirata, a norma dell'art. 5 Cost., al riconoscimento delle
 autonomie nell'ambito di un disegno unitario.
    In   siffatto   quadro,   questa   Corte  non  puo'  esimersi  dal
 sottolineare l'opportunita' di intese, di accordi  o  di  convenzioni
 tra  lo  Stato e le regioni interessate, allorquando dall'avvalimento
 degli uffici regionali derivino, per questi ultimi, particolari oneri
 ovvero particolari problemi incidenti sullo svolgimento delle proprie
 funzioni.