ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
 10 aprile  1978,  depositato  in  Cancelleria  il  18  successivo  ed
 iscritto  al  n.  13  del  registro  ricorsi  1978,  per conflitto di
 attribuzione sorto a  seguito  della  circolare  del  Ministro  della
 Marina  mercantile  n.  622678  s.d.,  avente per oggetto: "Pesca del
 novellame di sarda e di anguilla per il consumo";
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1988  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso in data 6 aprile 1978, notificato al Presidente
 del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 1978, e depositato nella
 Cancelleria  di  questa  Corte  in data 18 aprile 1978, il Presidente
 della Regione Sicilia ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione,  in
 relazione  alla  circolare  del  Ministro  della Marina mercantile n.
 622678 s. d., di cui chiede anche l'annullamento.
    Sulla  premessa  che, ai sensi del d.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920,
 il potere autorizzatorio  in  ordine  alla  pesca  del  novellame  di
 anguille,  riconosciuto al Ministro della Marina mercantile dall'art.
 126 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n.  1639  (regolamento  di  esecuzione
 della  l.  14  luglio  1965  n. 963), era stato esteso alla pesca del
 novellame di sarde (c.d. bianchetto), la circolare appena  menzionata
 ha  autorizzato "in via generale e permanente la pesca professionale,
 la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di sarda  e
 di  anguilla  per  un  tempo  non  superiore a due mesi, compreso nel
 periodo dal 1 › dicembre al  30›  aprile",  incaricando  altresi'  le
 direzioni  marittime  di  far  si'  che  i  rispettivi  Compartimenti
 addivenissero "alla scelta di un periodo di tempo unico per la  pesca
 in parola nell'acqua di giurisdizione".
    Sollevando  conflitto  in  relazione  a tale circolare, la Regione
 Sicilia ha ricordato che, ai  sensi  dell'art.  14  lett.  l),  dello
 Statuto  di autonomia, la stessa Regione gode, in materia di pesca in
 mare aperto, di  competenza  legislativa  esclusiva,  alla  quale  si
 raccordano,   in  forza  dell'art.  20  dello  Statuto,  la  relativa
 competenza amministrativa e, in forza  dell'art.  1  delle  norme  di
 attuazione  (d.P.R. 12 novembre 1975 n. 913), il potere di esercitare
 le attribuzioni del Ministro della Marina mercantile.
    La  ricorrente  ha  anche  sottolineato  che "di quella competenza
 legislativa e amministrativa la regione si  e'  sempre  pacificamente
 avvalsa", citando, come esempio, la legge regionale approvata in data
 19 luglio 1974, in ordine  alla  quale  questa  stessa  Corte  si  e'
 pronunciata con sentenza n. 47 del 1975.
    A  giudizio della ricorrente, non vi sarebbe, dunque, alcun dubbio
 sull'appartenenza alla Regione siciliana del potere di autorizzare la
 pesca  del  novellame  nel suo mare territoriale, tanto piu' che tale
 potere e' stato esercitato gia' prima dell'emanazione  dell'impugnata
 circolare, e precisamente, con un decreto assessoriale del 3 febbraio
 1977: con questo decreto si e' autorizzata la pesca del novellame  di
 sarda  nelle  acque  dei compartimenti marittimi della Sicilia per il
 periodo 3 febbraio-31 marzo 1977.
    2.   -   La   ricorrente  ha  formulato  anche  una  richiesta  di
 sospensione, sulla quale questa Corte  si  e'  pronunciata  in  senso
 affermativo  con  ord.  n.  83  del  1978.  Nella  motivazione  della
 decisione  su  tale  richiesta  si  e'  osservato  che  la  circolare
 impugnata, "in quanto indirizzata a tutte le direzioni marittime ed a
 tutte le capitanerie di porto, e'  suscettibile  di  determinare  non
 soltanto   contrasti   di  valutazioni  e  di  comportamenti  fra  le
 amministrazioni  rispettivamente  interessate,  ma   anche   concreti
 pregiudizi,  inerenti ai limiti, ai tempi, alle modalita' della pesca
 del novellame di sarda e di  anguilla  nel  mare  territoriale  della
 Sicilia".
    3.  -  Non  si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri.
                         Considerato in diritto
    1. - Come descritto in narrativa, la Regione Sicilia chiede che le
 sia riconosciuta la competenza  all'autorizzazione  della  pesca  del
 novellame  di  sarda  e  di anguilla nel proprio mare territoriale, a
 norma degli artt. 14, lett. l), e  20  Statuto  Sicilia,  e  relative
 norme  di  attuazione.  Di  conseguenza,  la stessa ricorrente chiede
 anche  l'annullamento  della  Circolare  del  Ministro  della  Marina
 mercantile  n.  622678  s.  d.,  con la quale il predetto Ministro ha
 autorizzato in via generale  e  permanente  la  pesca  dell'anzidetto
 novellame.
    Il ricorso va accolto.
    2.   -  Nell'attribuire  alla  regione  ricorrente  la  competenza
 legislativa esclusiva in materia di pesca (art. 14,  lett.  l)  e  le
 relative funzioni amministrative (art. 20), lo Statuto speciale della
 Sicilia intende riferirsi, come questa Corte ha affermato in un  caso
 analogo  relativo alla Regione Sardegna (sent. n. 23 del 1957) e come
 e' pacificamente ammesso,  tanto  alla  pesca  nelle  acque  interne,
 quanto  alla pesca nella frazione di mare territoriale circostante la
 regione.
    Questa  interpretazione  ha un preciso riscontro nel d.P.R. n. 913
 del  1975,  che,  dettando  le  norme  di  attuazione  dello  Statuto
 siciliano  in materia di pesca, prevede, innanzitutto, che la Regione
 "esercita le attribuzioni del Ministero della  Marina  mercantile  in
 materia di pesca nel mare territoriale" (art. 1), e, subito dopo, che
 "nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la  disciplina,
 la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonche' la
 sovrintendenza sui mercati ittici, sui centri  di  raccolta  e  sulle
 scuole professionali".
    Non  si  puo', pertanto, dubitare che, se pure nei limiti indicati
 dall'art. 3 dell'appena citato d.P.R. n. 913 del 1975 -  che  riserva
 allo  Stato  la cura delle esigenze militari e di pubblica sicurezza,
 oltreche' i servizi di carattere nazionale -  spettino  alla  Regione
 Sicilia    il    potere    di    disciplinare    legislativamente   e
 amministrativamente la pesca del c.d. novellame.
    Del  resto, questa sembra essere anche la piu' recente convinzione
 dello Stato che, negli ultimi provvedimenti ministeriali adottati  in
 attuazione  delle  leggi  che  riconoscono  al  Ministro della Marina
 mercantile il potere di  autorizzare  la  pesca,  la  detenzione,  il
 trasporto  e  il commercio del novellame "di qualunque specie vivente
 marina" e, in particolare, di quello "di anguilla (ceca) e  di  sarda
 (bianchetto)",  lascia  "ferma"  la  competenza  vantata nella stessa
 materia dalle regioni a statuto speciale (d.m. 20 dicembre  1985,  in
 G.U. 8 gennaio 1986, n. 5).
    3.   -   Collocata  all'interno  del  quadro  di  ripartizione  di
 competenze ora delineato, la  circolare  del  Ministro  della  Marina
 mercantile n. 622678 s. d., la quale detta una disciplina della pesca
 del novellame di  sarda  e  di  anguilla  da  applicarsi  nell'ambito
 dell'intero   mare  territoriale  nazionale,  deve  dunque  ritenersi
 violativa delle competenze  attribuite  alla  Regione  Sicilia  dagli
 artt.  14,  lett.  l), e 20 dello Statuto di autonomia, nonche' dalle
 "Norme di attuazione", di cui  al  d.P.R.  n.  913  del  1975.  Essa,
 pertanto, e' conseguentemente annullata.