ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della legge 3 agosto
 1985, n. 429, recante: "Norme per la gestione dei contributi  di  cui
 all'art.11  della  legge  18  dicembre  1951,  n. 1551, versati dagli
 studenti delle Universita' e degli Istituti Superiori", promosso  con
 ricorso   del   Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria,
 notificato il 19 settembre 1985,  depositato  in  cancelleria  il  27
 settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1985;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi  l'avv.  Gian  Carlo Moretti per la Regione Liguria e l'avv.
 dello Stato Giorgio D'Amato  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il 19 settembre 1985, e depositato il 27
 settembre successivo, la Regione Liguria ha  impugnato  l'art.  unico
 della  legge  3  agosto  1985  n. 429, che disciplina la gestione dei
 contributi versati dagli studenti delle Universita' e degli  Istituti
 Superiori a norma dell'art. 11 della l. 18 dicembre 1951, n. 1551.
    La  ricorrente adduce innanzi tutto la violazione della competenza
 legislativa   regionale   in   materia   di   assistenza   scolastica
 universitaria,  come  definita  dall'art.  117  Cost.  e  dalle norme
 contenute negli artt. 42 e segg. del d.P.R.  24 luglio 1977  n.  616,
 norme  con  le  quali  sono state trasferite alle Regioni le funzioni
 attinenti all'assistenza scolastica ed alle Opere  universitarie:  in
 tale  materia  la  legge  statale  avrebbe potuto quindi ridefinire i
 principi fondamentali della disciplina, ma non dettare come invece la
 legge  impugnata  ha  preteso  fare  -  una  normativa  di  dettaglio
 "minuziosamente disciplinatrice" della attribuzione  dei  contributi,
 della  loro  ripartizione, e della loro gestione ad opera di speciali
 organi amministrativi.
    La  Regione  ricorrente  lamenta  inoltre la lesione della propria
 competenza amministrativa ( ex art. 118, primo comma Cost.)  e  della
 propria  autonomia  finanziaria, (ex art. 119 Cost.), dal momento che
 la legge in questione attribuisce a  speciali  organi  amministrativi
 universitari  competenze  amministrative  regionali  e  sottrae  alle
 Regioni la potesta' di disporre dei contributi di cui si discute, che
 avrebbero  acquisito,  anche  in  virtu'  dell'art. 120 del d.P.R. n.
 616/1977, "natura squisitamente paratributaria".
    Un  terzo  profilo  di  censura  riguarda,  infine,  la violazione
 dell'art.  97  Cost.,  per  avere  la  legge  impugnata  creato  "una
 duplicita'   di   competenze  in  materia  di  assistenza  scolastica
 universitaria senza che sia stato previsto  un  adeguato  momento  di
 coordinamento  delle  connesse  funzioni"  e  per  aver  dettato  una
 disciplina finanziaria "che favorisce la dispersione degli interventi
 diminuendone   l'efficacia   e   rendendo  probabili  duplicazioni  e
 sperperi".
    Si  e'  costituito  in  giudizio  il  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,   chiedendo   che  il  ricorso  sia  respinto,  in  quanto  la
 rivendicata competenza legislativa e  amministrativa  in  materia  di
 assistenza  scolastica  universitaria sarebbe "cosa del tutto diversa
 da quella attivita' assistenziale  e  sportiva  delle  organizzazioni
 studentesche  cui  sono  destinati  i  contributi",  i quali peraltro
 sarebbero versati dagli studenti alle Universita' e  non  alle  Opere
 Universitarie. Ad avviso del resistente dovrebbe parimenti escludersi
 la violazione dell'art. 97 Cost., dato che il legislatore non avrebbe
 nella specie superato i limiti di ragionevolezza che circoscrivono la
 sua discrezionalita' nella scelta  dei  criteri  organizzativi  della
 p.a.
    In  prossimita' dell'udienza la Regione ha presentato una memoria,
 dove si ribadiscono le tesi formulate nel  ricorso,  con  riferimento
 particolare  alla asserita natura assistenziale dei contributi di cui
 all'art. 11, ultimo comma, della legge n. 1551 del 1951.
                         Considerato in diritto
    1.    -    La    Regione   ricorrente   lamenta   l'illegittimita'
 costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97  Cost.,
 dell'articolo  unico  della  legge  3  agosto  1985  n.  429,  che ha
 disciplinato la gestione dei contributi versati dagli studenti  delle
 Universita'  e degli Istituti superiori ai sensi dell'art. 11, ultimo
 comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
    Secondo   quest'ultima   norma   -   adottata  nel  quadro  di  un
 aggiornamento  della  disciplina  in  tema  di  contributi,  tasse  e
 soprattasse   universitarie   gia'   posta   dal   T.U.  delle  leggi
 sull'istruzione universitaria (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592)  -  tali
 contributi   possono  essere  richiesti  dalle  Universita'  e  dagli
 Istituti Superiori, fino alla misura di 1.000 per  ciascun  studente,
 "per  le  attivita'  assistenziali  e  sportive  delle organizzazioni
 rappresentative studentesche".
    La  gestione  dei  contributi in esame e' stata disciplinata dalla
 legge  di  cui  e'  causa  mediante  l'istituzione,  presso  ciascuna
 Universita',   di   una   speciale   commissione   del  consiglio  di
 amministrazione, composta  pariteticamente  da  rappresentanti  degli
 studenti  e  dei docenti, con il compito di stabilire l'utilizzazione
 dei fondi risultanti dalle contribuzioni in  "attivita'  culturali  e
 sociali  attinenti  alla  realta' universitaria", secondo le proposte
 formulate dalle associazioni studentesche rappresentate nei  consigli
 di  facolta',  fatta  in ogni caso salva la destinazione di una quota
 pari al  50%  dei  contributi  stessi  per  iniziative  ed  attivita'
 sportive.
    2. - Il ricorso e' infondato.
    La  formulazione della disciplina richiamata rende evidente la non
 pertinenza  dei   contributi   di   cui   e'   causa   alla   materia
 dell'assistenza  scolastica gestita attraverso le opere universitarie
 e trasferita alle Regioni ordinarie dagli artt. 42 e 44 del d.P.R. 24
 luglio 1977 n. 616. I contributi in esame si riferiscono, infatti, ad
 attivita' che non sono svolte dalle opere universitarie, bensi' dalle
 organizzazioni  rappresentative  studentesche  -  attraverso  cui  si
 esprime una particolare forma di autonomia  connessa  all'istituzione
 universitaria  -  e  che  si  realizzano  in  iniziative di carattere
 culturale, sportivo e sociale oggettivamente diverse dalle  attivita'
 di  assistenza in senso proprio (quali quelle connesse all'erogazione
 di borse di studio, di servizi di mensa, di assistenza  medica  ecc.)
 riferibili alle opere universitarie.
    Data  l'estraneita'  della  disciplina posta dalla legge impugnata
 rispetto alla sfera delle competenze regionali in tema di  assistenza
 scolastica  ed  opere  universitarie, il ricorso si presenta, dunque,
 infondato sotto tutti i profili enunciati, che muovono  dalla  comune
 premessa  relativa  all'inquadramento della disciplina in esame entro
 la  sfera   della   assistenza   scolastica   gestita   dalle   opere
 universitarie.