ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  del disegno di legge
 regionale approvato il 24 marzo 1983 e riapprovato il 4 maggio  1983,
 avente  per oggetto: " Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
 21 dicembre 1977, n. 72: ordina mento della professione di maestro di
 sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta", promosso con ricorso del
 Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio  1983,
 depositato  in  cancelleria il 31 maggio successivo ed iscritto al n.
 21 del registro ricorsi 1983;
    Visto  l'atto  di  costituzione della Regione autonoma della Valle
 d'Aosta;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Francesco Saja;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
 l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    Con ricorso notificato il 4 marzo 1983 il Presidente del Consiglio
 dei  ministri  impugnava  in  via  principale  il  disegno  di  legge
 regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale il 24
 marzo precedente, rinviato dal Governo e  riapprovato  il  4  maggio.
 L'art.  unico  del testo normativo, modificando la legge regionale 21
 dicembre 1977 n. 72, in materia di ordinamento della  professione  di
 maestro   di   sci,   poneva,   quale   requisito   per  la  relativa
 autorizzazione, la buona conoscenza della lingua francese  comprovata
 da appositi esami.
    Riteneva  il  ricorrente  che la norma determinasse ingiustificata
 disparita' di trattamento tra gli aspiranti all'esercizio della detta
 professione, cosi' violando l'art. 3 Cost., e limitasse il diritto al
 lavoro dei medesimi, in contrasto con l'art. 120 Cost.
    La Regione, costituitasi, contrastava la pretesa avversaria e poi,
 con memoria depositata in prossimita' dell'udienza, osservava che  la
 materia  in  questione era stata interamente ridisciplinata con legge
 regionale 1› dicembre 1986 n. 59, non sussistendo  cosi'  piu'  alcun
 interesse alla sopravvivenza della legge impugnata.
                         Considerato in diritto
    Come  accennato  in narrativa, l'art. 16 della legge della Regione
 Valle d'Aosta 1› dicembre 1986 n. 59, dettante  la  disciplina  della
 professione di maestro di sci e delle scuole di sci nella valle, pone
 (lett. f), tra gli altri  requisiti  per  la  iscrizione  nell'elenco
 regionale  professionale, la dimostrazione "di avere conoscenza delle
 lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame
 organizzato   annualmente  dall'Assessorato  regionale  del  turismo,
 urbanistica e beni culturali".
    Inoltre la l. reg. n. 72 del 1977 e' stata esplicitamente abrogata
 dall'art. 32 l. n. 59 del 1986.
    Non  sussistendo piu' alcun interesse delle parti alla causa e non
 avendo mai esplicato effetti la norma  impugnata,  va  dichiarata  la
 cessazione della materia del contendere.