ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 25 ottobre 1985, depositato in Cancelleria  il
 5 novembre successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1985,
 per conflitto di attribuzione sorto  a  seguito  della  circolare  n.
 5/85,  in  data  30 luglio 1985, della Provincia autonoma di Bolzano,
 avente per oggetto: "Redazione e  pubblicazione  delle  deliberazioni
 congiuntamente nella lingua tedesca ed italiana;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Francesco Saja;
    Udito  l'Avvocato  dello  Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Lo  Stato  ha impugnato in sede di conflitto la circolare n. 5 del
 1985 della Provincia autonoma  di  Bolzano,  avente  per  oggetto  la
 "redazione  e  pubblicazione delle deliberazioni congiuntamente nella
 lingua tedesca ed italiana", con la quale veniva stabilito  che  solo
 la    parte   dispositiva   delle   deliberazioni   delle   pubbliche
 amministrazioni per le quali era prevista la pubblicazione negli albi
 dovesse essere redatta nelle due lingue.
    Secondo  il  ricorrente,  la  circolare  impugnata avrebbe violato
 l'art. 100 dello Statuto del Trentino Alto-Adige, il cui ultimo comma
 rinvia  alle  norme  di attuazione dello Stato le determinazioni e la
 disciplina dei casi nei quali e' prescritto l'uso congiunto delle due
 lingue.
    La Provincia di Bolzano non si e' costituita.
                         Considerato in diritto
    Nelle  more  del  procedimento  l'Amministrazione  provinciale  di
 Bolzano ha emanato una nuova circolare (la n. 1 del 1988), avente per
 oggetto  la  "redazione  integrale  delle  deliberazioni nelle lingue
 tedesca  ed  italiana",  espressamente  indicata  come  integralmente
 sostitutiva di quella impugnata.
    Poiche'  tale  nuovo  provvedimento  si  adegua  puntualmente alla
 normativa statutaria, ne discende che debba  dichiararsi  cessata  la
 materia del contendere.