ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali), promossi con le ordinanze emesse il 22 marzo 1984 dal Pretore di Modena e il 24 settembre 1984 dal Pretore di Bologna, iscritte rispettivamente ai nn. 910 e 1232 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984 e n. 65- bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione di Ferrari Muzio e dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che i Pretori di Modena e Bologna, con ordinanze emesse rispettivamente il 22 marzo 1984 (R.O. n. 910/84) ed il 24 settembre 1984 (R.O. n. 1232/84), hanno sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., esclude la ricostruzione della posizione assicurativa di coloro il cui rapporto di lavoro pubblico sia stato risolto o abbia avuto altrimenti termine, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, per motivi di credo politico, sindacale o religioso, sebbene essi, alla pari dei lavoratori con rapporto privato - ai quali e', invece, concesso il beneficio di detta ricostruzione - fossero soggetti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestita dall'I.N.P.S.; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata del giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Modena, concludendo i primi due nel senso dell'infondatezza della questione e quest'ultima in senso opposto; che la questione appare manifestamente infondata; che, invero, a prescindere dalla circostanza eccezionale dell'assoggettamento di rapporti di lavoro pubblico (quali sono, nella fattispecie, ad avviso dei giudici remittenti, quelli relativamente ai quali si verificarono le vicende risolutorie in questione), il diverso trattamento censurato trova giustificazione nella diversita' che, nonostante il tendenziale processo di avvicinamento, sono pur sempre ravvisabili, fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, giusti i principi posti da questa Corte in materia e ripetutamente ribaditi (v. sentt. n. 209/75; n. 49/76; n. 194/76 ecc.); Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;