ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31
 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo  delle  assicurazioni
 sociali  nei  confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e
 familiari, nonche' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di
 pulizia  dei  locali),  promossi  con ordinanze emesse il 18 novembre
 1985 dal Pretore di Treviso e il 18  febbraio  1986  dal  Pretore  di
 Roma,  iscritte  rispettivamente  ai  nn.  391  e  572  del  registro
 ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 38 e 50, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che i Pretori di Treviso e di Roma, con ordinanze emesse
 rispettivamente in data 18  novembre  1985  (R.O.  n.  391/86)  e  18
 febbraio  1986 (R.O. n. 572/86), hanno sollevato, in riferimento agli
 artt. 3  e  38,  secondo  comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2  del  d.P.R.  31 dicembre 1971, n. 1403,
 nella  parte  in  cui  non  comprende,  fra  le  prestazioni   dovute
 dall'assicurazione   contro   le  malattie  agli  addetti  a  servizi
 domestici e familiari, la concessione di una  indennita'  giornaliera
 di malattia;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei minsitri ed in  quello  promosso  con  l'ordinanza  del
 Pretore di Treviso si e' costituito l'I.N.P.S.;
      che    entrambe    le    difese   hanno   concluso   nel   senso
 dell'infondatezza della questione;
      che la questione appare manifestamente infondata;
      che   l'art.   38,   secondo  comma,  Cost.,  pur  imponendo  al
 legislatore di assicurare ai  lavoratori  mezzi  adeguati  alle  loro
 esigenze  di  vita  in  caso  di malattia, non gli impone altresi' di
 considerare in modo eguale, a fini assicurativi, tutte le varie forme
 di prestazione dell'attivita' lavorativa (v. sent. n. 160/74);
      che,  in  particolare,  il  lavoro  domestico  e',  per  la  sua
 particolare natura, tale da differenziarsi  sostanzialmente,  sia  in
 relazione  all'oggetto,  sia in relazione ai soggetti interessati, da
 ogni rapporto di lavoro (v. sentt. nn. 27/74; 585/87);
      che,  in  relazione  a  tali  peculiarita'  (ivi compresa quella
 concernente l'obbligo del datore di lavoro di cura  e  di  assistenza
 medica ex art. 2242 cod. civ. per "le infermita' di breve durata" del
 lavoratore: su cui vedi sent. n. 135/69), trova  giustificazione  una
 diversa tutela previdenziale che implica anche, correlativamente, una
 ridotta  contribuzione   in   favore   degli   enti   gestori   delle
 assicurazioni sociali;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;