ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimia' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 della legge 11 febbraio 1980, n. 18  (Indennita'  di  accompagnamento
 agli  invalidi  civili  totalmente  inabili),  promosso con ordinanza
 emessa il 26 giugno 1986 dal Pretore di Milano, iscritta  al  n.  690
 del  registro  ordinanze  1986  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 57, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Milano  -  giudice del lavoro - ha
 sollevato  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella
 parte in cui, secondo una corretta  interpretazione  della  normativa
 che  regola la materia, non estende agli invalidi civili - totalmente
 inabili e non deambulanti - l'assegno integrativo previsto  a  favore
 degli  invalidi  di  guerra  che  si  trovino nelle stesse condizioni
 dall'art. 6  del  d.P.R.  30  dicembre  1981,  n.  834,  per  preteso
 contrasto  con  il  primo  comma  dell'art.  3 della Costituzione, in
 quanto situazioni eguali riceverebbero diverso trattamento normativo;
      considerato  che  la norma de qua evidenzia una differenziazione
 di situazioni tra gli invalidi civili e gli invalidi di  guerra,  che
 deve  essere  ravvisata nell'obiettiva diversita' dei presupposti che
 sono alla base del fatto invalidante, scaturente nel secondo caso dai
 fatti  bellici,  comportanti anche un elemento risarcitorio, estraneo
 alla ipotesi  dell'invalidita'  civile;  estremo  questo  piu'  volte
 evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte;
      che,  a favore degli invalidi per servizio, la vigente normativa
 ha esteso l'assegno integrativo di cui all'art.  6  del  gia'  citato
 d.P.R.  n.  834  del  1981, cosi' esplicitando ulteriormente la ratio
 della esclusione degli invalidi civili dal cennato beneficio;
      che,  conseguentemente,  le  situazioni  poste  a  raffronto dal
 giudice a quo non possono essere considerate  omogenee,  sicche'  non
 puo'  dirsi  violato  il  disposto  dell'art.  3,  primo comma, della
 Costituzione;
      che  pertanto  la  proposta  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;