ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 41 della
 legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del  personale  delle
 aziende    dipendenti    dal    Ministero   delle   poste   e   delle
 telecomunicazioni e relativo trattamento  economico"),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  26  gennaio  1987 dal Tribunale amministrativo
 regionale del Lazio, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 44, prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
 ordinanza 26 gennaio 1987, ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., degli
 artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101  ("Nuovo  ordinamento
 del  personale  delle  aziende dipendenti dal Ministero delle poste e
 delle telecomunicazioni e  relativo  trattamento  economico"),  nella
 parte   in   cui  dispongono  per  talune  categorie  di  dipendenti,
 l'attribuzione   di   uno   stipendio   iniziale   della    categoria
 immediatamente inferiore a quella d'inquadramento;
      che   tale   questione  e'  analoga  ad  altre  gia'  dichiarate
 manifestamente infondate con ordinanza 23 dicembre 1987, n. 601;
      che  non  sono  stati  dedotti  motivi nuovi che possano indurre
 questa Corte a discostarsi da tale decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;