ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza 26 gennaio 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella parte in cui dispongono per talune categorie di dipendenti, l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella d'inquadramento; che tale questione e' analoga ad altre gia' dichiarate manifestamente infondate con ordinanza 23 dicembre 1987, n. 601; che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre questa Corte a discostarsi da tale decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;