ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 115 del codice
 di procedura penale e dell'art. 3, nono comma, del  decreto-legge  23
 dicembre  1976,  n.  857, convertito con modificazioni nella legge 26
 febbraio 1977, n. 39 (Modifica  della  disciplina  dell'assicurazione
 obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
 circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti),  promosso  con
 ordinanza emessa il 20 giugno 1985 dal Tribunale di Venezia, iscritta
 al n. 572 del registro ordinanze 1985  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  6,  prima serie speciale, dell'anno
 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto   che  la  S.I.P.E.A.  s.p.a.,  responsabile  civile  nel
 processo penale a carico di Secchiati Giampietro, ha proposto appello
 contro  la  sentenza  del  Pretore  di San Dona' di Piave, la quale -
 inflitta la "pena ritenuta di  giustizia"  all'imputato  riconosciuto
 colpevole  del  reato  di cui all'art. 590, terzo e quarto comma, del
 codice  penale  -  aveva  condannato  il   responsabile   civile   al
 risarcimento  del  danno  a  favore  della parte civile in solido con
 l'imputato, nonche' al pagamento di una somma a  titolo  di  sanzione
 amministrativa   a   favore   dell'Istituto  Nazionale  Assicurazioni
 Gestione autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
 strada";
      e  che  il  Tribunale  di  Venezia,  rilevato  che nel corso del
 dibattimento d'appello la costituzione  di  parte  civile  era  stata
 espressamente  revocata  "con  dichiarazione del procuratore speciale
 ricevuta dal cancelliere", ha, con  ordinanza  del  20  giugno  1985,
 sollevato questione di legittimita':
        a)  dell'art.  115 del codice di procedura penale, nella parte
 in cui, stabilendo che la citazione o l'intervento  del  responsabile
 civile  non  ha  effetto  se  la  costituzione  di parte civile viene
 revocata a norma degli artt. 101 e 102 dello stesso  codice,  prevede
 che  il  responsabile civile sia ipso iure privato della possibilita'
 di esercitare il proprio  diritto  di  difesa  a  tutela  dei  propri
 interessi  nel presente grado di giudizio, e comunque nell'ambito del
 processo penale  relativamente  all'accertamento  del  fatto  e  alla
 responsabilita'  dell'imputato", con conseguente violazione dell'art.
 24, primo e secondo comma, della Costituzione;
        b)  dell'art.  3,  nono  comma,  del decreto-legge 23 dicembre
 1976, n. 857, "come integrato" dalla legge 26 febbraio 1977,  n.  39,
 in relazione agli artt. 24 e 25 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
 nella parte in cui prevede la condanna del responsabile civile ad una
 sanzione   amministrativa  a  favore  dell'Istituto  Nazionale  delle
 Assicurazioni, con una sentenza "che  potrebbe  in  ipotesi  divenire
 irrevocabile  nei confronti del predetto responsabile civile anche se
 per avventura nel procedimento penale  a  carico  dell'assicurato  si
 pervenisse   all'assoluzione   di   quest'ultimo":   il  tutto  senza
 consentire  allo  stesso  responsabile  civile,  in  caso  di  revoca
 espressa   della   costituzione   di  parte  civile,  di  partecipare
 egualmente al giudizio di appello, risultando questo  precluso  dagli
 artt.  24  e  25  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, i quali
 legittimano "l'impugnazione del provvedimento del giudice  penale  da
 parte del terzo solo quando costui sia stato condannato in solido con
 l'imputato  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa",   con
 conseguente  violazione  dell'art.  24,  primo e secondo comma, della
 Costituzione;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
    Considerato,   quanto   alla   prima   questione,   che,  a  norma
 dell'art.103 del codice di procedura penale, la revoca espressa della
 costituzione  di  parte civile comporta - alla stregua della costante
 giurisprudenza della Corte di cassazione - l'obbligo per  il  giudice
 d'appello  di  revocare la condanna alle spese e ai danni pronunciata
 dal giudice di primo grado in favore della parte civile, precludendo,
 per  giunta,  a  quest'ultima,  in  base  al  primo  comma  del detto
 articolo, la  riproposizione  della  stessa  azione  civile  in  sede
 civile,  "salvo  che  ne  abbia  fatto  espressa riserva nell'atto di
 revocazione", cosa non verificatasi nel caso concreto;
      e,   quanto   alla   seconda  questione,  che  la  condanna  del
 responsabile   civile   a   pagare   all'Istituto   Nazionale   delle
 Assicurazioni  -  Gestione  autonoma  del  "Fondo  di garanzia per le
 vittime della strada" una somma, non superiore  alla  differenza  tra
 l'offerto  ed  il  liquidato  al  netto di rivalutazione e interessi,
 presuppone, ai sensi degli artt. 24 e  25  della  legge  24  novembre
 1981, n. 689, la pronuncia di una "sentenza a favore del danneggiato"
 e,  quindi,  una  decisione  che,  per   qualificarsi   tale,   resta
 subordinata  al  permanere - qui venuto meno - della parte civile nel
 giudizio penale;
      che,  comunque,  questa  Corte,  con sentenza n. 99 del 1973, ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 del codice di
 procedura penale, "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile
 o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorita' di cosa
 giudicata,  quanto  alla sussistenza del fatto, alla sua illiceita' e
 alla responsabilita' del condannato o di colui  al  quale  sia  stato
 conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile
 civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perche' non  posto
 in  condizione  di parteciparvi", precisando che in tutte le "ipotesi
 in  cui  il  responsabile  civile  non  e'  stato  in  condizione  di
 intervenire  nel  giudizio  penale  o  di parteciparvi compiutamente"
 l'applicabilita' "nei suoi confronti del vincolo di cui  all'art.  27
 c.p.p. importa violazione dell'art. 24 della Costituzione";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;