ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 16 settembre 1981, depositato in Cancelleria il 24 settembre successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1981 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 22 maggio 1981 recante: "Individuazione delle funzioni residue della Societa' umanitaria fondazione P.M. Loria, in Milano"; Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna; Ritenuto che, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 settembre 1981, la Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il d.P.R. 22 maggio 1981 recante "Individuazione delle funzioni residue della Societa' umanitaria fondazione P.M. Loria, in Milano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 luglio 1981, deducendo la violazione degli artt. 56 dello Statuto speciale per la Sardegna e 79 del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 (recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"); che non si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri; che la Regione Sardegna, con atto depositato in Cancelleria in data 19 marzo 1988 ha rinunciato al proprio ricorso, in conformita' della deliberazione 5 novembre 1982 della Giunta regionale; Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;