ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
 il 16 settembre 1981,  depositato  in  Cancelleria  il  24  settembre
 successivo  ed  iscritto  al  n.  37  del  registro  ricorsi 1981 per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 22  maggio  1981
 recante:   "Individuazione  delle  funzioni  residue  della  Societa'
 umanitaria fondazione P.M. Loria, in Milano";
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna;
    Ritenuto  che,  con ricorso notificato al Presidente del Consiglio
 dei ministri in data  16  settembre  1981,  la  Regione  Sardegna  ha
 sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso
 il d.P.R. 22  maggio  1981  recante  "Individuazione  delle  funzioni
 residue  della Societa' umanitaria fondazione P.M. Loria, in Milano",
 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del  18  luglio  1981,
 deducendo  la violazione degli artt. 56 dello Statuto speciale per la
 Sardegna e 79 del d.P.R. 19 giugno 1979 n.  348  (recante  "Norme  di
 attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla
 legge 22 luglio 1975, n.  382  e  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 24 luglio 1977, n. 616");
      che non si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
      che  la  Regione Sardegna, con atto depositato in Cancelleria in
 data 19 marzo 1988 ha rinunciato al proprio ricorso,  in  conformita'
 della deliberazione 5 novembre 1982 della Giunta regionale;
    Considerato  che  va  conseguentemente dichiarata l'estinzione del
 processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative
 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;