ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  della legge 15 giugno
 1984,  n.  245,  recante:  "Elaborazione  del  piano   generale   dei
 trasporti",  promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia
 e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 21 e  23  luglio
 1984,  depositati  in cancelleria il 27 luglio successivo ed iscritti
 ai nn. 25 e 26 del registro ricorsi 1984.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  Consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
    Ritenuto   che  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  con  ricorso
 notificato il 21 luglio 1984, ha impugnato la legge 15  giugno  1984,
 n.  245, recante "Elaborazione del piano generale dei trasporti", per
 violazione degli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto speciale
 (legge  cost.  31  gennaio  1963,  n.  1), deducendo che la normativa
 impugnata non prevede una adeguata partecipazione delle regioni  alla
 formazione del piano;
      che  la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il
 23 luglio 1984,  ha  impugnato  l'art.  2  della  suddetta  legge  n.
 245/1984,  per  violazione  degli  artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, comma
 primo, e 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)  e
 relative  norme  di  attuazione  (d.P.R.  22  marzo  1974,  n.  381),
 deducendo che illegittimamente la  garanzia  della  "intesa"  tra  lo
 Stato  e  la Provincia e' prevista solo nella fase di predisposizione
 del progetto del piano generale dei trasporti, e non anche in  quelle
 successive di formazione dello schema di piano, ad opera del Ministro
 dei trasporti, e della approvazione dello stesso, anche con eventuali
 modifiche, da parte del Consiglio dei ministri;
      che nei due giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio
 dei ministri,  mediante  l'Avvocatura  dello  Stato,  contestando  la
 fondatezza dei ricorsi.
    Considerato  che  i due giudizi, per ragioni di connessione, vanno
 riuniti;
      che,    quanto    all'impugnativa    promossa    dalla   Regione
 Friuli-Venezia Giulia, per dedotta violazione delle sue competenze in
 tema  di  "trasporti...  di  interesse  regionale" e di "urbanistica"
 (art. 4, nn. 11 e 12, dello Statuto) in relazione a  quanto  disposto
 dagli artt. 44 e 47 dello Statuto, e' sufficiente osservare:
        a)  come  la partecipazione della Regione, ai sensi del citato
 art. 44,  al  procedimento  di  formazione  del  piano  generale  dei
 trasporti  sia  adeguatamente garantita dalla facolta' di intervenire
 alle riunioni del Comitato costituito per la elaborazione del  piano,
 prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 245/1984;
        b) come la consultazione della regione, contemplata dal citato
 art. 47, riguardando l'istituzione concreta dei servizi di trasporto,
 la  regolamentazione  di  tali  servizi,  una  volta  istituiti, e la
 successiva modificazione degli stessi, non sia affatto preclusa dalla
 legge   impugnata,   la   quale   riguarda   soltanto  la  previsione
 programmatrice,  necessariamente  caratterizzata  da  generalita'  ed
 astrattezza,  dei  servizi  di  trasporto, secondo quanto chiaramente
 enunciato dall'art. 1 della legge n. 245/1984 ("al fine di assicurare
 un   indirizzo  unitario  alla  politica  dei  trasporti  nonche'  di
 coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione
 degli  interventi  amministrativi  dello Stato, delle regioni e delle
 province autonome di Trento e di Bolzano, il  Governo...  approva  il
 piano generale dei trasporti... ");
        c)   come,   secondo   gli   espressi   rilievi,  le  esigenze
 partecipative della  Regione  e  quindi  quelle  della  sua  speciale
 autonomia  siano  adeguatamente tutelate anche in relazione a un atto
 di pianificazione, qual e' quello in esame, diretto ad assicurare  un
 "indirizzo  unitario  alla politica trasporti" sull'intero territorio
 nazionale (art. 1 sopracitato);
      che,    pertanto,    il   ricorso   suindicato   va   dichiarato
 manifestamente infondato;
      che, quanto all'impugnativa proposta dalla Provincia autonoma di
 Bolzano, sulla premessa della recessivita', nelle fasi successive del
 procedimento  di  formazione  del piano, della "intesa" raggiunta tra
 Stato e provincia nella  fase  di  predisposizione  del  piano,  essa
 appare  manifestamente  infondata  per  effetto  della erroneita' del
 presupposto dal quale muove;
      che, infatti, come ha riconosciuto l'Avvocatura dello Stato, non
 e' dato desumere,  dalla  normativa  impugnata,  argomento  alcuno  a
 sostegno  dell'asserita  recessivita'  della  "intesa",  la quale, al
 contrario, va ritenuta vincolante anche nelle fasi  di  approntamento
 dello  schema  di  piano  e  di approvazione del piano, nel senso che
 eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova "intesa".
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale.