ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 77 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bagni Partenopea e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982; Visti gli atti di costituzione di Bagni Partenopea e dell'I.N.A.I.L.; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Uditi l'avv. Franco Agostini per Bagni Partenopea e l'avv. Antonino Catania per l'I.N.A.I.L.; Ritenuto in fatto 1. - Il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 10 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Osserva, infatti, l'ordinanza che la norma impugnata, vigente fino al 18 dicembre 1977, richiede, per la corresponsione delle quote integrative alla moglie infortunata, la riduzione dell'attitudine al lavoro del marito a meno di un terzo, anziche' il semplice fatto che egli viva a carico della moglie: situazione considerata invece sufficiente, nell'ipotesi inversa, ove l'infortunato fosse il marito. Tale disparita' di trattamento, secondo il Pretore, violerebbe gli artt. 3 e 29 della Costituzione che pongono il principio di parita' tra uomo e donna, e segnatamente fra i conuigi. In realta' l'art. 9 della legge n. 903 del 1977 ha disposto che alla donna lavoratrice o pensionata debbano essere corrisposte le maggiorazioni delle pensioni, per i familiari a carico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Ma non avendo tale disposizione effetto retroattivo, resterebbe tuttora in vigore, fino al 18 dicembre 1977, l'art. 77 impugnato. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Pretore si richiama ai precedenti di questa Corte costituiti dalle sentenze nn. 6 e 105 del 1980. 2. - L'ordinanza e' stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte Costituzionale si e' costituita la signora Partenopea Bagni, ricorrente nel giudizio a quo, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini. S'e' costituito altresi' l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani e Antonio Catania. 3. - La difesa della signora Bagni ricorda come la Corte abbia gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale di normative previdenziali, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, a causa della mancata retroattivita' della legge stessa. L'ordinanza di rimessione si porrebbe dunque in questa stessa linea, nella quale viene censurata l'irrazionale limitazione della piena eguaglianza dei coniugi in materia di prestazioni erogata in caso di infortuni sul lavoro. A sua volta la difesa dell'INAIL deduce, in primo luogo, l'inammissibilita' della questione proposta, sia perche' sarebbe formulata in termini generici sia perche' la questione sarebbe irrilevante. Secondo l'INAIL, infatti, la condizione della riduzione a meno di un terzo delle capacita' di lavoro del marito non e' posta dall'impugnato art. 77 d.P.R. n. 1124 del 1965, ma dal successivo art. 85, seconda ipotesi del n. 1, stesso d.P.R., cui espressamente rinvia la prima disposizione. Peraltro, a far data dal 18 dicembre 1977, quest'ultimo articolo non sarebbe piu' operante nella sua originaria portata, bensi' in quella ricavabile dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, entrata in vigore appunto il giorno 18 successivo. In tale situazione, non sarebbe piu' possibile disquisire, nei termini prospettati dall'ordinanza, sul contenuto di una norma non piu' esistente nel nostro ordinamento, e percio' non piu' applicabile. Nel merito l'INAIL afferma che i precedenti di questa Corte, riguardando le assicurazioni gestite dall'INPS, si fonderebbero su presupposti diversi da quelli che regolano la particolare situazione dell'assicurazione infortuni: mentre, d'altra parte, la legge n. 903 del 1977 (art. 9 in particolare) non avrebbe espressamente modificato il regime delle quote integrative di rendita infortunistica. In ogni caso, poi, sarebbe palesemente infondato l'assunto, che si evince dall'ordinanza, secondo cui ogni qualvolta intervenga un trattamento piu' favorevole debba necessariamente conseguirne l'incostituzionalita' delle norme anteriori. La difesa della signora Bagni ha presentato memoria con cui ribadisce le gia' rassegnate conclusioni. Considerato in diritto 1. - Non sembra che l'eccezione di inammissibilita' proposta dall'INAIL abbia fondamento. In realta', non puo' dirsi che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia formulata in modo generico. Lamentando che la donna infortunata non possa ricevere, per l'epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 9-12-1977 n. 903, quelle quote integrative della rendita infortunistica che le vengono corrisposte a far epoca dal 18 dicembre 1977, l'ordinanza ha correttamente messo in luce che la disparita' di trattamento tra uomini e donne (che la legge citata ha eliminato da quel momento) permane pero' per il periodo precedente, fino ai limiti della prescrizione quinquennale: e cio' perche' l'INAIL eccepiva la vigenza dell'art. 77, secondo co., del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fino all'entrata in vigore della citata nuova legge. Secondo tale articolo, infatti, le quote integrative della rendita infortunistica dovevano essere corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio fosse occorso ad una donna, sempreche', pero', il coniuge versasse nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 85 n. 1 della stessa legge: e cioe' che la sua attitudine al lavoro fosse ridotta a meno di un terzo. Laddove al marito venivano corrisposte per il solo fatto che la moglie vivesse a suo carico, senza ulteriori condizioni. Ebbene, tutto questo ad avviso del Pretore si pone in contrasto sia con il principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.) sia con la parita' fra coniugi nella famiglia (art. 29 Cost.). Non e', dunque, consistente la censura di genericita'. Nemmeno puo' essere accolto il secondo profilo di inammissibilita', secondo cui si sarebbe verificata aberratio ictus in quanto la condizione che non consente la corresponsione delle quote integrative non e' posta dall'articolo impugnato ma dal successivo art. 85 della legge. Articolo che e' stato abrograto dalla l. n. 903 del 1977, mentre la disciplina sarebbe ora contenuta nell'art. 12 della nuova legge. Ma l'assunto non e' esatto, perche' e' proprio il secondo comma dell'art. 77 impugnato che pone l'esclusione ove non ricorrano le condizioni descritte nell'art. 85 successivo: dove appare evidente che il rinvio all'art. 85 e' ricettizio, e che quelle condizioni vanno lette come se fossero parte integrante dell'art. 77 che le recepisce interamente. 2. - Nel merito la questione e' fondata. E' vero, infatti, come oppone l'INAIL, che le sentenze nn. 6 e 105 del 1980 di questa Corte hanno provveduto nei sensi ora richiesti dall'ordinanza in esame, ma in materia di pensioni d'invalidita' e vecchiaia e, rispettivamente, di assegni famigliari. Non sono, pero', condivisibili le conseguenze che l'INAIL vorrebbe trarne. Secondo la difesa di quest'ultima, infatti, trattandosi in quei casi di assicurazioni gestite dall'INPS, i presupposti che regolano la particolare assicurazione infortuni sarebbero diversi. Non spiega, pero', la difesa dell'Ente per quali ragioni quei differenti presupposti dovrebbero comportare la legittimita' di una disuguaglianza fra i coniugi, tale da giustificare la disapplicazione dei principi costituzionali sanciti negli art.li 3 e 29 della Costituzione. Ed e' strano che si faccia riferimento all'art. 9 della nuova legge n. 903 del 1977 per escludere che la legge stessa abbia inteso modificare anche la speciale disciplina delle quote integrative di rendita infortunistica, quando dalla stessa ordinanza risulta che alla parte privata ricorrente proprio l'INAIL corrisponde le quote integrative a far epoca dal 18 dicembre 1977, giusto sulla base dell'art. 9 della l. 9 dicembre 1977 n. 903: ne' la difesa dell'INAIL ha contestato questa affermazione, che rappresenta la premessa dell'ulteriore pretesa della ricorrente in ordine al periodo precedente. In effetti, il punto non e' in contestazione; tant'e' vero che la questione sollevata dal Pretore riguarda soltanto il tempo che precede l'entrata in vigore della legge fino alla prescrizione. Evidentemente gli Uffici amministrativi dell'INAIL, come il Pretore nell'ordinanza, hanno dato all'art. 9 un'interpetrazione estensiva in relazione alla voce "pensioni per famigliari a carico", ricomprendendovi anche le rendite per infortunio sul lavoro. D'altra parte, lo spirito generale della legge e' quello di eliminare qualunque disparita' di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro, e la nuova legge non si riferisce, percio', soltanto agl'istituti previdenziali ed assistenziali, ma anche a quelli delle assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro (cfr. art.li 10 e 12). 3. - Cio' chiarito, appare di tutta evidenza che gl'interventi operati dalla Corte con le precedenti sentenze per rendere applicabile la parita' al marito superstite (quando sia venuta a morte la moglie assicurata) anche per il periodo precedente al decesso, devono ora essere estesi, nell'ambito della stessa ratio, anche alle quote integrative della rendita infortunistica, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 903/1977. Tale risultato non puo' essere ottenuto in altro modo se non dichiarando l'illegittimita' dell'art. 77 nella parte impugnata, in modo da eliminare l'operativita' per il tempo antecedente all'entrata in vigore della legge.