ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 77 del d.P.R.
 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per  l'assicurazione
 obbligatoria   contro   gl'infortuni   sul   lavoro   e  le  malattie
 professionali), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal
 Pretore  di  Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Bagni
 Partenopea e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 211 del registro  ordinanze
 1982  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255
 dell'anno 1982;
    Visti   gli   atti   di   costituzione   di   Bagni  Partenopea  e
 dell'I.N.A.I.L.;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
 Ettore Gallo;
    Uditi  l'avv.  Franco  Agostini  per  Bagni  Partenopea  e  l'avv.
 Antonino Catania per l'I.N.A.I.L.;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 10 febbraio 1982,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  77,
 secondo  comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Osserva, infatti,
 l'ordinanza che la norma impugnata, vigente fino al 18 dicembre 1977,
 richiede,  per  la corresponsione delle quote integrative alla moglie
 infortunata, la riduzione dell'attitudine al lavoro del marito a meno
 di  un terzo, anziche' il semplice fatto che egli viva a carico della
 moglie:  situazione  considerata  invece  sufficiente,   nell'ipotesi
 inversa, ove l'infortunato fosse il marito.
    Tale disparita' di trattamento, secondo il Pretore, violerebbe gli
 artt. 3 e 29 della Costituzione che pongono il principio  di  parita'
 tra  uomo  e donna, e segnatamente fra i conuigi. In realta' l'art. 9
 della legge n. 903 del 1977 ha disposto che alla donna lavoratrice  o
 pensionata   debbano   essere   corrisposte  le  maggiorazioni  delle
 pensioni, per i familiari a carico, alle stesse condizioni e con  gli
 stessi  limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Ma non avendo
 tale disposizione effetto retroattivo, resterebbe tuttora in  vigore,
 fino al 18 dicembre 1977, l'art. 77 impugnato.
    Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Pretore
 si richiama ai precedenti di questa Corte costituiti  dalle  sentenze
 nn. 6 e 105 del 1980.
    2.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente notificata, comunicata e
 pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale.   Dinanzi    alla    Corte
 Costituzionale   si   e'  costituita  la  signora  Partenopea  Bagni,
 ricorrente nel giudizio  a  quo,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
 Franco  Agostini.  S'e'  costituito altresi' l'INAIL, rappresentato e
 difeso dagli  avv.ti  Vincenzo  Cataldi,  Carlo  Graziani  e  Antonio
 Catania.
    3.  -  La  difesa  della signora Bagni ricorda come la Corte abbia
 gia'  dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   di   normative
 previdenziali, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della
 legge n. 903 del 1977, a causa  della  mancata  retroattivita'  della
 legge stessa.
    L'ordinanza  di  rimessione  si  porrebbe  dunque in questa stessa
 linea, nella quale viene censurata  l'irrazionale  limitazione  della
 piena  eguaglianza  dei  coniugi in materia di prestazioni erogata in
 caso di infortuni sul lavoro.
    A   sua  volta  la  difesa  dell'INAIL  deduce,  in  primo  luogo,
 l'inammissibilita' della  questione  proposta,  sia  perche'  sarebbe
 formulata  in  termini  generici  sia  perche'  la  questione sarebbe
 irrilevante.
    Secondo  l'INAIL, infatti, la condizione della riduzione a meno di
 un  terzo  delle  capacita'  di  lavoro  del  marito  non  e'   posta
 dall'impugnato  art.  77  d.P.R.  n. 1124 del 1965, ma dal successivo
 art. 85, seconda ipotesi del n. 1, stesso d.P.R.,  cui  espressamente
 rinvia  la  prima  disposizione. Peraltro, a far data dal 18 dicembre
 1977, quest'ultimo articolo  non  sarebbe  piu'  operante  nella  sua
 originaria  portata,  bensi'  in quella ricavabile dall'art. 12 della
 legge 9 dicembre 1977, n. 903, entrata in vigore appunto il giorno 18
 successivo.
    In  tale  situazione,  non  sarebbe piu' possibile disquisire, nei
 termini prospettati dall'ordinanza, sul contenuto di  una  norma  non
 piu'   esistente   nel   nostro   ordinamento,  e  percio'  non  piu'
 applicabile.
    Nel  merito  l'INAIL  afferma  che  i  precedenti di questa Corte,
 riguardando le assicurazioni gestite dall'INPS,  si  fonderebbero  su
 presupposti  diversi da quelli che regolano la particolare situazione
 dell'assicurazione infortuni: mentre, d'altra parte, la legge n.  903
 del 1977 (art. 9 in particolare) non avrebbe espressamente modificato
 il regime delle quote integrative di rendita infortunistica.
    In ogni caso, poi, sarebbe palesemente infondato l'assunto, che si
 evince dall'ordinanza,  secondo  cui  ogni  qualvolta  intervenga  un
 trattamento   piu'   favorevole   debba  necessariamente  conseguirne
 l'incostituzionalita' delle norme anteriori.
    La  difesa  della  signora  Bagni  ha  presentato  memoria con cui
 ribadisce le gia' rassegnate conclusioni.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Non  sembra  che  l'eccezione  di inammissibilita' proposta
 dall'INAIL abbia fondamento.
    In  realta',  non  puo'  dirsi  che  la  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 77, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n.
 1124,  sia  formulata  in  modo  generico.  Lamentando  che  la donna
 infortunata non possa ricevere, per l'epoca  antecedente  all'entrata
 in  vigore  della l. 9-12-1977 n. 903, quelle quote integrative della
 rendita infortunistica che le vengono corrisposte a far epoca dal  18
 dicembre  1977,  l'ordinanza  ha  correttamente  messo in luce che la
 disparita' di trattamento tra uomini e donne (che la legge citata  ha
 eliminato  da  quel momento) permane pero' per il periodo precedente,
 fino ai  limiti  della  prescrizione  quinquennale:  e  cio'  perche'
 l'INAIL  eccepiva la vigenza dell'art. 77, secondo co., del D.P.R. 30
 giugno 1965 n. 1124, fino all'entrata in vigore  della  citata  nuova
 legge.  Secondo  tale  articolo,  infatti, le quote integrative della
 rendita infortunistica dovevano essere corrisposte anche nel caso  in
 cui  l'infortunio  fosse  occorso ad una donna, sempreche', pero', il
 coniuge versasse nelle condizioni di cui al  secondo  e  terzo  comma
 dell'art.  85  n. 1 della stessa legge: e cioe' che la sua attitudine
 al lavoro fosse ridotta  a  meno  di  un  terzo.  Laddove  al  marito
 venivano  corrisposte  per  il solo fatto che la moglie vivesse a suo
 carico, senza ulteriori condizioni.
    Ebbene,  tutto  questo  ad avviso del Pretore si pone in contrasto
 sia con il principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.) sia con la  parita'
 fra   coniugi  nella  famiglia  (art.  29  Cost.).  Non  e',  dunque,
 consistente la censura di genericita'.
    Nemmeno    puo'    essere    accolto   il   secondo   profilo   di
 inammissibilita', secondo cui si sarebbe verificata  aberratio  ictus
 in  quanto  la  condizione  che  non consente la corresponsione delle
 quote  integrative  non  e'  posta  dall'articolo  impugnato  ma  dal
 successivo art. 85 della legge. Articolo che e' stato abrograto dalla
 l. n. 903 del  1977,  mentre  la  disciplina  sarebbe  ora  contenuta
 nell'art.  12  della nuova legge. Ma l'assunto non e' esatto, perche'
 e'  proprio  il  secondo  comma  dell'art.  77  impugnato  che   pone
 l'esclusione  ove  non ricorrano le condizioni descritte nell'art. 85
 successivo: dove  appare  evidente  che  il  rinvio  all'art.  85  e'
 ricettizio, e che quelle condizioni vanno lette come se fossero parte
 integrante dell'art. 77 che le recepisce interamente.
    2. - Nel merito la questione e' fondata.
    E' vero, infatti, come oppone l'INAIL, che le sentenze nn. 6 e 105
 del 1980 di questa Corte hanno provveduto  nei  sensi  ora  richiesti
 dall'ordinanza  in  esame,  ma in materia di pensioni d'invalidita' e
 vecchiaia e, rispettivamente, di assegni famigliari. Non sono, pero',
 condivisibili  le conseguenze che l'INAIL vorrebbe trarne. Secondo la
 difesa  di  quest'ultima,  infatti,  trattandosi  in  quei  casi   di
 assicurazioni  gestite  dall'INPS,  i  presupposti  che  regolano  la
 particolare assicurazione infortuni sarebbero  diversi.  Non  spiega,
 pero',   la  difesa  dell'Ente  per  quali  ragioni  quei  differenti
 presupposti   dovrebbero   comportare   la   legittimita'   di    una
 disuguaglianza fra i coniugi, tale da giustificare la disapplicazione
 dei principi  costituzionali  sanciti  negli  art.li  3  e  29  della
 Costituzione.
    Ed  e'  strano  che  si  faccia riferimento all'art. 9 della nuova
 legge n. 903 del 1977 per escludere che la legge stessa abbia  inteso
 modificare  anche  la  speciale disciplina delle quote integrative di
 rendita infortunistica, quando dalla  stessa  ordinanza  risulta  che
 alla  parte  privata  ricorrente proprio l'INAIL corrisponde le quote
 integrative a far epoca dal  18  dicembre  1977,  giusto  sulla  base
 dell'art. 9 della l. 9 dicembre 1977 n. 903: ne' la difesa dell'INAIL
 ha  contestato  questa  affermazione,  che  rappresenta  la  premessa
 dell'ulteriore   pretesa   della  ricorrente  in  ordine  al  periodo
 precedente.
    In  effetti, il punto non e' in contestazione; tant'e' vero che la
 questione sollevata  dal  Pretore  riguarda  soltanto  il  tempo  che
 precede  l'entrata  in  vigore  della  legge  fino alla prescrizione.
 Evidentemente gli Uffici amministrativi dell'INAIL, come  il  Pretore
 nell'ordinanza, hanno dato all'art. 9 un'interpetrazione estensiva in
 relazione   alla   voce   "pensioni   per   famigliari   a   carico",
 ricomprendendovi anche le rendite per infortunio sul lavoro.
    D'altra  parte,  lo  spirito  generale  della  legge  e' quello di
 eliminare qualunque disparita' di trattamento fra uomini e  donne  in
 materia  di  lavoro,  e  la  nuova  legge  non si riferisce, percio',
 soltanto agl'istituti previdenziali  ed  assistenziali,  ma  anche  a
 quelli  delle  assicurazioni  contro  gl'infortuni  sul  lavoro (cfr.
 art.li 10 e 12).
    3.  -  Cio'  chiarito,  appare di tutta evidenza che gl'interventi
 operati  dalla  Corte  con  le  precedenti   sentenze   per   rendere
 applicabile  la  parita'  al  marito  superstite (quando sia venuta a
 morte la moglie  assicurata)  anche  per  il  periodo  precedente  al
 decesso,  devono  ora  essere estesi, nell'ambito della stessa ratio,
 anche alle quote integrative della  rendita  infortunistica,  per  il
 periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 903/1977.
    Tale  risultato  non  puo'  essere  ottenuto  in altro modo se non
 dichiarando l'illegittimita' dell'art. 77 nella parte  impugnata,  in
 modo da eliminare l'operativita' per il tempo antecedente all'entrata
 in vigore della legge.