ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e specificamente degli artt. 1 quinquies, sexies e decies, concernente fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, comma decimo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 23 novembre 1978, depositato in Cancelleria il 29 novembre successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1978; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 23 novembre 1978 la Provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 quinquies, 1 sexies, 1 decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, recante norme integrative della disciplina degli enti di cui all'art. 113 d.P.R. 616/1977, nel presupposto denegato o indubbiato della sua applicabilita' ad essa provincia di Bolzano. L'art. 1 quinquies, in particolare, in quanto prevede la soppressione dell'E.A.G.A.T. (Ente autonomo di gestione delle aziende termali) ed il trasferimento delle relative partecipazioni all'E.F.I.M. (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) - in cui saranno inquadrati societa' e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, gia' inquadrati nell'E.A.G.A.T. - risulterebbe lesivo delle competenze esclusive della provincia ricorrente in tema di acque minerali e termali (art. 8, n. 14, Statuto speciale) e sottrarrebbe al suo patrimonio beni che, ai sensi dell'art. 68 del medesimo Statuto speciale, dovrebbero essere ad essa trasferiti. Argomenta al riguardo la provincia che con precedente decreto presidenziale (d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 12) erano state ad essa trasferite trasferite le analoghe partecipazioni della societa' "SALVAR" ed ancora prima, le aziende termali di Levico e Roncegno (d.P.R. 15 novembre 1952, n. 3599) e che il trasferimento del pacchetto azionario e' una modalita' di trasferimento dei beni (acque termali). Il detto art. 1 quinquies, per il fatto di prevedere, in riferimento a previsione da parte della legge di riforma sanitaria, l'ulteriore devoluzione dei beni inerenti alla gestione delle acque termali agli enti locali, violerebbe le competenze provinciali in ordine alla (soltanto possibile) delega delle sue funzioni ai Comuni (art. 18 cpv. Statuto). L'art. 1 sexies, facendo salvo il disposto dell'art. 119 d.P.R. 616/1977, che prevede, per le Regioni a Statuto speciale, un ufficio stralcio degli enti di cui all'art. 113 del medesimo d.P.R., fino a diversa disposizione delle norme attuative dei relativi statuti, non risulterebbe in nessun modo applicabile alla provincia ricorrente; e, tuttavia, ove si ritenesse diversamente, prevedendo la ripartizione tra le Regioni dei patrimoni dell'O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati di Italia), dell'E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani) e dell'E.N.A.L. (Ente nazionale assistenza lavoratori), e fra i comuni delle entrate di quest'ultimo ente violerebbe le competenze provinciali, cosi' come determinate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 ed esercitate con successiva legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, in relazione all'E.N.A.L., e cosi' come determinate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 in relazione agli altri enti. La provincia, infatti, con legge menzionata avrebbe gia' assunto i compiti ed acquisito il patrimonio dell'E.N.A.L.; il d.P.R. n. 469 del 1975, d'altra parte, prevede (art. 6) che spetti alla provincia disporre la cessazione degli enti nazionali e sovraprovinciali operanti nel settore dell'assistenza e beneficenza (su cui la provincia medesima gode di competenza esclusiva: art. 8, n. 25, Statuto speciale) e fra questi enti dovrebbero esser ricompresi l'O.N.P.I. e l'E.N.A.O.L.I. Illegittima sarebbe poi la sottrazione alla provincia dei proventi dell'Enalotto, da considerare parte integrante dell'E.N.A.L. e ricompresi nel trasferimento operato con la menzionata legge provinciale n. 29 del 1978. Cio' violerebbe anche le attribuzioni provinciali in materia finanziaria (art. 78 dello Statuto speciale). Tale art. 1 sexies, infine, prevedendo la devoluzione ulteriore ai Comuni del patrimonio dei detti enti violerebbe le competenze organizzative della provincia autonoma (art. 18, secondo comma, Statuto speciale). L'art. 1 decies, stabilendo che l'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, venga erogato, a partire dal primo aprile 1979, dall'I.N.A.I.L. (Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro), anziche' dall'A.N.M.I.L. (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro), violerebbe le competenze provinciali in materia di assistenza e beneficenza, cosi' come attribuite dall'art. 8, n. 25 dello Statuto speciale e trasferite dall'art. 6 del d.P.R. n. 469 del 1975, menzionato. 2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri contestando le deduzioni di parte ricorrente. Il trasferimento delle partecipazioni azionarie dell'E.A.G.A.T. innanzi tutto, non comportando trasferimento di competenze amministrative, ai sensi dell'art. 113 del d.P.R. n. 616/1977, risulterebbbe estraneo alla materia degli enti pubblici e, dunque, nessun limite territoriale, in favore delle regioni a Statuto speciale, potrebbe essere invocato. Altra cosa, d'altra parte, sarebbe il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei diritti pubblici sui beni patrimoniali indisponibili concernenti le acque minerali e termali e gli impianti relativi ed altra il trasferimento dei diritti e del patrimonio del concessionario, la cui attivita' di imbottigliamento delle acque minerali avrebbe carattere meramente commerciale. L'art. 68 dello Statuto speciale prevederebbe, del resto, il trasferimento dallo Stato alla provincia autonoma dei soli diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare, mentre si trasferirebbero alla provincia tutti i diritti, anche di carattere mobiliare, della Regione; le partecipazioni azionarie in societa' di natura privata, d'altra parte, avrebbero carattere chiaramente non immobiliare. L'avvenuto trasferimento dei compendi relativi alle acque termali dovrebbe dunque aver soddisfatto tutte le legittime pretese della provincia autonoma, mentre ogni pretesa al trasferimento di diritti di natura mobiliare, configurabile nei confronti della Regione (e da questo punto di vista risulterebbe spiegato l'avvenuto trasferimento del pacchetto azionario della societa' Salvar, menzionato da parte ricorrente), risulterebbe destituita di fondamento nei confronti dello Stato. Lo Stato concorda circa l'inapplicabilita' alla provincia autonoma dell'art. 1 sexies della legge n. 641 del 1978, nel senso che il trasferimento alla provincia di Bolzano delle competenze di enti che svolgono attivita' di assistenza e beneficenza (come l'O.N.P.I. e l'E.N.A.O.L.I.) e ricreativa (come l'E.N.A.L.) risulterebbe disciplinato dal d.P.R. n. 469 (art. 6) e 475 (art. 4) del 1975; tuttavia anche ai sensi di tale specifica normativa risulterebbe escluso dal trasferimento il concorso gestito dall'Enalotto, che non rientra nelle finalita' specifiche dell'E.N.A.L. ma veniva da questo gestito per conto del Ministro delle Finanze, in base a convenzione del 6 marzo 1975, approvata con decreto del 26 marzo stesso anno. Per motivi analoghi dovrebbe ritenersi infondata ogni censura relativa all'art. 1 decies della menzionata legge n. 641 del 1978. Considerato in diritto 1. - La Provincia di Bolzano propone questione di legittimita' costituzionale in via principale degli artt. 1 quinquies, 1 sexies, 1 decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, per violazione degli artt. 8, nn. 14 e 25, 18, 68, 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, oltreche' delle relative norme di attuazione in materia di "assistenza e beneficenza" (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469) e di attivita' ricreative (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475). La legge n. 641 del 1978 non dovrebbe essere applicabile, secondo l'assunto della provincia ricorrente, alle Regioni a Statuto speciale e dunque neppure dovrebbe interferire con le competenze provinciali; cio' avuto riguardo al suo carattere generale di legge (di conversione di decreto legge) recante proroga del termine previsto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 e, dunque, di legge che, in qualche modo, accede ad atto normativo concernente le Regioni a Statuto ordinario, e avuto altresi' riguardo al richiamo, contenuto nell'art. 1 sexies, dell'art. 119 del detto d.P.R. n. 616 del 1977 che, per le Regioni ad autonomia differenziata, prevede il funzionamento di un ufficio-stralcio degli enti da sottoporre al procedimento di "regionalizzazione", fino a diversa disposizione della legge o delle norme di attuazione degli statuti speciali. Per l'ipotesi che la legge sia ritenuta, invece, applicabile alla provincia ricorrente, sono censurate le seguenti norme: a) l'art. 1 quinquies perche', prevedendo il trasferimento del pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T. (Ente autonomo di gestione delle aziende termali, istituito con d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576, ed investito, con legge 21 giugno 1960, n. 649, della titolarita' delle partecipazioni azionarie anche di societa' aventi per oggetto lo sfruttamento di acque minerali ed attivita' connesse), all'E.F.I.M. (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera) con inquadramento in tale secondo ente anche delle societa' e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, prima inquadrati nell'E.A.G.A.T., violerebbe le competenze esclusive della provincia di Bolzano in materia di acque minerali e termali (art. 8, n. 14, dello Statuto speciale). Alla provincia stessa, invece, dovrebbe essere trasferito il pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T., come del resto tutti i diritti demaniali e patrimoniali dello Stato in corrispondenza delle materie attribuite alla competenza provinciale (art. 68 dello Statuto speciale); b) ancora l'art. 1 quinquies, ultimo comma, lett. c), perche', prevedendo il trasferimento alle Regioni delle attivita', pertinenze, personale delle aziende termali, ivi comprese le attivita' ed i patrimoni alberghieri, con il vincolo di ulteriore destinazione agli enti locali, violerebbe le competenze della provincia nei rapporti con questi (art. 18, cpv., dello Statuto speciale); c) l'art. 1 sexies, comma primo, perche', prevedendo il trasferimento alle Regioni del patrimonio dell'O.N.P.I. e dell'E.N.A.O.L.I., violerebbe le competenze della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza (art. 8, n. 25, dello Statuto speciale), cosi' come trasferite con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, che attribuisce alla provincia stessa (art. 6) il potere di disporre la cessazione dell'attivita' degli enti nazionali e sovranazionali operanti nel settore; perche', prevedendo il trasferimento alla Regione del patrimonio dell'E.N.A.L., violerebbe le competenze provinciali in tema di attivita' ricreativa (art. 9, n. 11, dello Statuto speciale), cosi' come trasferite con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, che, analogamente, attribuisce alla Provincia (art. 4) il potere di disporre sulla acquisizione dei patrimoni degli enti che operano nel settore, potere esercitato con legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, che ha disposto l'effettiva acquisizione delle attivita' e dei beni e perche', prevedendo come destinatari ultimi del trasferimento dei beni dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.L. e dell'E.N.A.O.L.I. agli enti locali, violerebbe le competenze della provincia in materia di rapporti con questi (art. 18, cpv. dello Statuto speciale); d) ancora l'art. 1 sexies, comma nono, perche', ripartendo fra i Comuni le entrate dell'E.N.A.L. e riservando allo Stato i proventi dell'Enalotto, violerebbe le competenze provinciali in materia di attivita' ricreative, trasferite senza restrizioni con il detto d.P.R. n. 475 del 1975, oltreche' le attribuzioni provinciali in materia finanziaria (art. 78 dello Statuto speciale); e) l'art. 1 decies della legge n. 641 del 1978, perche', prevedendo che l'assegno d'incollocabilita', prima erogato dall'A.N.M.I.L. (art. 180 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), venga erogato dall'I.N.A.I.L., anziche' dalla provincia, violerebbe le competenze esclusive di questa in tema di assistenza e beneficenza (art. 8, n. 25, dello Statuto speciale). 2. - La legge 21 ottobre 1978, n. 641 converte, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, di proroga del termine previsto dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione agli enti di cui all'allegata tabella B. La legge, peraltro, non si limita alla pura conversione, ma contiene (sotto forma di articoli aggiuntivi) un insieme di norme nuove rispetto a quanto dispone il decreto legge convertito. Deve, anzitutto, ritenersi, stante il richiamo fatto dall'art. 1 sexies all'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente il funzionamento di "uffici stralcio" per l'esercizio delle funzioni degli enti pubblici trasferiti, che la nuova normativa si riferisce anche alle Regioni a Statuto speciale e che i precetti di cui essa si compone sono applicabili alle medesime, salvo che sia specificamente disposto in senso contrario (cfr., del resto, sentenze di questa Corte nn. 31/1983; 219/1984; 165/1986; 51/1987). Specificamente in senso contrario dispone, appunto, l'art. 1 sexies, primo comma, il quale, ribadendo la regola enunciata per le Regioni a Statuto speciale dall'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977, esclude la propria operativita' per quanto concerne il trasferimento del patrimonio dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.O.L.I. e dell'E.N.A.L. nei confronti della Provincia di Bolzano. La questione relativa all'art. 1 sexies, primo comma, e' pertanto inammissibile. Analoghe ragioni d'inammissibilita', stante la correlazione fra trasferimento delle funzioni, devoluzione del patrimonio ed attribuzione delle entrate, valgono per la questione relativa alla prima parte del comma nono dello stesso art. 1 sexies, che prevede la ripartizione fra i Comuni delle entrate dell'E.N.A.L. (non, invece, per la questione relativa alla parte del medesimo comma nono che concerne la riserva allo Stato dei proventi dell'Enalotto su cui vedi, infra, n. 5). 3. - Per quanto concerne il trasferimento all'E.F.I.M. del pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T., nonche' delle attivita' e degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali (commi terzo e quarto dell'art. 1 quinquies del decreto-legge n. 481 del 1978, cosi' come convertito nella legge n. 641 del 1978) la questione non e' fondata. Il terzo comma dell'art. 1 quinquies citato riserva all'E.F.I.M. le partecipazioni azionarie delle societa' prima "inquadrate" nell'E.A.G.A.T.. Il quarto comma del medesimo articolo, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte in sede di conversione, provvede (lett. c) a trasferire alle Regioni "attivita', patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attivita' ed i patrimoni alberghieri"; mentre nella precedente lett. b) prevede l'inquadramento nell'E.F.I.M. "delle societa' e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali, gia' inquadrati nell'E.A.G.A.T.". Si determina cosi' un trasferimento delle aziende termali, prima inquadrate nell'E.A.G.A.T., comprendendosi in esso anche elementi accessori (quali sono i patrimoni alberghieri). Cio' in aggiunta al trasferimento gia' avvenuto in favore della Provincia di Bolzano del bene pubblico "acqua termale" e delle relative funzioni (art. 4 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115). Per quel che riguarda le acque minerali la normativa di cui si tratta non contiene ulteriori trasferimenti, mentre e' chiaro che la provincia di Bolzano continua ad essere titolare del bene pubblico "acque minerali" - ad essa trasferito, con le relative funzioni, congiuntamente alle acque termali e alle funzioni relative a queste ultime, dal detto art. 4 del d.P.R. n. 115 del 1973 - in attuazione degli artt. 8, n. 14, 68 e 108 dello Statuto speciale. Ora le pretese che la provincia autonoma puo' vantare in relazione alle sue competenze in materia non possono estendersi alle partecipazioni azionarie delle societa' concessionarie dello sfruttamento delle acque minerali e termali prima "inquadrate" nell'E.A.G.A.T., partecipazioni che sono cosa ben diversa dalla titolarita' del bene pubblico "acque minerali e termali" e dalle relative funzioni amministrative. Analoghe ragioni valgono ad escludere che le pretese statutarie della Provincia di Bolzano possano estendersi alle "societa' e stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali", gia' "inquadrate" nell'E.A.G.A.T. (art. 1 quinquies, comma quarto, lett. b), perche' anche tali complessi o elementi aziendali, attinenti ad un'attivita' connessa allo sfruttamento delle acque minerali, sono cosa diversa dal bene pubblico "acque minerali" e dalle relative funzioni amministrative. 4. - Non e' fondata la questione relativa alla lett. c) del quarto comma dell'art. 1 quinquies della legge n. 641 del 1978, nella parte in cui prevede la devoluzione agli enti locali delle aziende termali, vale a dire dei complessi aziendali predisposti all'uso delle acque termali, secondo la legge di riforma sanitaria (cfr. art. 36, comma quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con cui tali aziende termali sono dichiarate presidi e servizi delle unita' sanitarie locali). Infatti tale devoluzione, da un lato, non priva la Provincia del bene pubblico "acque termali", dall'altro non preclude alla medesima l'esercizio delle sue potesta' legislative e amministrative in materia, ma al piu' pone indirettamente alle dette potesta' il solo limite - da ritenere essenziale alla realizzazione della riforma economico-sociale sanitaria - della destinazione del bene termale alla tutela della salute. 5. - Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma nono dell'art. 1 sexies, per la parte che riserva al Tesoro i proventi dell'Enalotto; si tratta, infatti, di "concorso-pronostici" (facente capo al Ministero delle Finanze e gestito attraverso l'E.N.A.L., ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, secondo la disciplina data dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 ottobre 1957 e successive modificazioni) estraneo alla materia delle attivita' ricreative ed, a maggior ragione, delle attivita' assistenziali, e avente, inoltre, carattere nazionale (in quanto comporta una scommessa relativa ai numeri del lotto estratti su tutte le ruote locali). 6. - Non e' fondata, infine, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 decies, comma primo, della legge n. 641 del 1978, che prevede sia erogato dall'I.N.A.I.L. l'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a quel momento erogato dall'A.N.M.I.L. Si tratta, infatti, di prestazione che presuppone un rapporto assicurativo con l'I.N.A.I.L. e si inserisce, come elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza; data la sua stretta connessione con la materia previdenziale deve ritenersi estranea alla materia "assistenza e beneficenza" attribuita alla Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 8, n. 25, dello Statuto speciale e trasferita con d.P.R. n. 469 del 1975 (cfr. sent. di questa Corte n. 174 del 1981 per considerazioni che, toccando anche l'art. 38 della Costituzione, non possono essere prive di valore per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome).