ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.170 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1987 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni Giovanni, iscritta al n. 862 del registro ordinanze del 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 1 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 170 del codice penale militare di pace, nella parte in cui commina la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata; Considerato che la questione e' gia' stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e manifestamente inammissibile con ordinanza n. 143 del 1988 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;