ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art.170 del codice
 penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 1›  ottobre
 1987  dal  Tribunale  militare  di  Padova  nel procedimento penale a
 carico di Meloni Giovanni, iscritta al n. 862 del registro  ordinanze
 del 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 1›
 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e  52,
 terzo  comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 170 del codice penale militare di pace, nella parte in cui commina la
 pena  detentiva  per il reato di distruzione o deterioramento colposo
 di cose mobili militari;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
    Considerato   che   la   questione   e'   gia'   stata  dichiarata
 inammissibile  con  sentenza  n.  280  del  1987   e   manifestamente
 inammissibile  con  ordinanza n. 143 del 1988 e che nell'ordinanza di
 rimessione non vengono addotti argomenti diversi  rispetto  a  quelli
 gia' esaminati dalla Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;