ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.10, settimo
 comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo
 trattamento  quiescenza  e  assegni  straordinari  al  personale  del
 lotto"), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo  1981  dalla  Corte
 dei  conti  -  Sezione  III giurisdizionale - sul ricorso proposto da
 D'Errico Maria, iscritta al n. 218  del  registro  ordinanze  1983  e
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.239 dell'anno
 1983;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza  emessa  il 25 ottobre 1974 (r.o. n. 570 del
 1976) nel corso di un giudizio promosso da D'Errico Maria, alla quale
 era stata negata la pensione quale vedova del ricevitore del lotto Di
 Chiara Francesco per mancanza del requisito relativo alla  differenza
 di  eta'  (non  maggiore  di  anni  20) prevista dall'art.10, settimo
 comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, la Corte dei conti  Sezione
 III   giurisdizionale   sollevava  questione  di  legittimita'  della
 riferita norma, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 36 Cost.
    Deduceva  il  Collegio che il subordinare il diritto alla pensione
 di riversibilita' alla  vedova,  coniugata  al  dipendente  dopo  che
 costui aveva raggiunto il 65› anno di eta', alla condizione che tra i
 coniugi non sussistesse differenza di  eta'  superiore  ad  anni  20,
 opererebbe un irrazionale condizionamento della liberta' matrimoniale
 (artt.3  e  29,  primo  comma,  Cost.),  oltreche'   violazione   dei
 successivi artt. 31 e 36 per incidenza sulle garanzie retributive.
    2.  -  Restituiti  gli  atti al giudice a quo per un riesame della
 rilevanza alla luce della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n.  903
 (Parita'  di  trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) la
 Corte dei conti reiterava la rimessione (ord. n. 218  del  1983)  per
 "la  permanente validita' delle argomentazioni gia' svolte" in ordine
 alla  riversibilita'  alla  vedova,  circoscrivendo,   tuttavia,   il
 riferimento  ai  parametri  costituzionali  di  cui  agli artt. 3, 29
 (primo comma), 36 (primo comma).
                         Considerato in diritto
    1.  -  L'art.10,  settimo  comma della legge 6 agosto 1967, n. 699
 (Disciplina  dell'Ente  "Fondo  trattamento  quiescenza   e   assegni
 straordinari  al  personale  del  lotto") stabilisce che la vedova ha
 diritto  all'assegno  di  riversibilita'   a   condizione   che   nel
 matrimonio,  contratto  dal  dipendente  dopo il 65› anno d'eta', non
 sussista una differenza di eta' tra i coniugi maggiore di anni 20.
    La  norma  e'  sospettata  di  illegittimita'  costituzionale  dal
 remittente poiche'  condizionante  la  liberta'  matrimoniale  "avuto
 riguardo  al  pur  necessario  aspetto economico del matrimonio", con
 negativa connessa incidenza sulle garanzie retributive (artt. 3;  29,
 primo comma; 36, primo comma, Cost.).
    2. - La questione e' fondata.
    La  Corte  ha  in  passato  deciso  nel senso della non fondatezza
 questioni analoghe, in quanto i profili  della  rimessione  restavano
 limitati  ad  una  assunta  disparita', peraltro insussistente per la
 diversita' di disciplina, con il rapporto di lavoro privato assistito
 dall'assicurazione   generale  obbligatoria  per  la  vecchiaia  e  i
 superstiti (sentenza n.72 del 1986).
    Ma   per   i  trattamenti  pubblici  e  assimilati,  in  ordine  a
 disposizioni limitative della riversibilita'  contenute  nelle  varie
 inerenti  normative,  la  Corte  ha  gia'  tratto convincimento della
 irrazionalita' di restrizioni a  mero  fondamento  naturalistico  con
 conseguente  esigenza  di una necessita' di parificazione, sul punto,
 dei sistemi pensionistici stessi. Ed e' da considerare che il  potere
 legiferante  dello  Stato  non  puo'  certo spingersi sino a incidere
 nella sfera personale di chi siasi risolto  a  contrarre  il  vincolo
 familiare,   cosi'  comprimendo  valori  costituzionalmente  protetti
 (sentt. n.15 del 1980 e n.73 del 1987).
    E' palese pertanto l'ingiustificata irrazionalita' ex art. 3 Cost.
 della norma oggetto del presente esame, restando assorbita ogni altra
 prospettazione in causa.
    La  declaratoria di illegittimita' va estesa - ex art. 27 legge 11
 marzo 1953, n. 87 - alle consimili disposizioni  contenute  nell'art.
 81,  terzo  comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza  dei  dipendenti  civili  e
 militari dello Stato), nonche' nell'art. 6, secondo comma, modificato
 per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980,  n.  15,
 della  legge  22  novembre  1962,  n.1646 (Modifiche agli ordinamenti
 degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).