ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 523, primo
 comma, del codice penale (Ratto a fine  di  libidine),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il 9 ottobre 1987 dal Giudice istruttore presso il
 Tribunale di Roma  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Manzella
 Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  54,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  del  procedimento  penale  a  carico di
 Federico Manzella, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma,
 con  ordinanza  in  data  9  ottobre  1987, ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.   3   Cost.,
 dell'art.  523,  primo  comma,  codice penale, nella parte in cui non
 prevede tra le persone offese dal reato anche il  soggetto  di  sesso
 maschile maggiore di eta';
    Considerato  che  la questione sollevata con la predetta ordinanza
 e' stata gia' dichiarata infondata da questa Corte  con  sentenza  n.
 523 del 1987;
      che  nella  predetta sentenza si e' osservato che il trattamento
 diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen. trova il proprio  razionale
 fondamento  nel  particolare  disvalore  della violazione suindicata,
 attesoche' il ratto a fine di libidine di  donna  coniugata  attenta,
 oltre  che  alla  liberta'  sessuale  della  donna rapita, anche alla
 famiglia e alla sua unita';
      che   nell'ordinanza   di  rimessione  non  sono  stati  dedotti
 ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con  la  citata
 sentenza;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;