ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 codice di procedura penale e 12, l. 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Marzilli Tonino, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ord. 12 febbraio 1986, sollevava questione di legittimita' costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), nella parte in cui rendono applicabili sanzioni sostitutive per il delitto di furto aggravato soltanto ai fatti commessi successivamente al 29 novembre 1984; e cio' con riferimento all'art. 3 Cost.; che l'ordinanza di rimessione, pur dando atto delle ragioni che hanno indotto il legislatore a stabilire un termine per il trasferimento al Pretore della competenza su taluni reati, ritiene che la disposizione vada ad incidere in modo assai rilevante sulla posizione dell'imputato, che non puo' usufruire di sanzioni sostitutive per il solo fatto di aver commesso il reato prima del suddetto limite temporale, mentre sarebbe piu' ragionevole che l'interesse punitivo dello Stato si affievolisse proprio nei confronti dei reati commessi in epoca piu' lontana; Considerato innanzitutto che semmai la questione di legittimita' cosi' dedotta appare comunque limitata agli effetti prodotti dall'art.12 della l. 31 luglio 1984 n. 400, ma non investe gli altri articoli che l'ordinanza denunzia soltanto per la loro connessione formale, senza peraltro motivare sulla pretesa loro illegittimita', in realta' insussistente; che l'Avvocatura, intervenuta nel giudizio, ritiene che la questione possa essere risolta sulla base del principio ex art. 2 cod. pen.: soluzione che, peraltro, ammesso che sia praticabile (si vedano, pero', le riserve di cui alla sentenza di questa Corte n. 268 del 1986, paragrafo 6 della motivazione) non riguarda la legittimita' costituzionale ma il giudizio di ordinaria legittimita' affidato ai giudici di merito; che, comunque, pero', va ricordato che il diritto vivente, rappresentato sia dalla prevalente giurisprudenza di merito quanto da interventi, anche recentissimi, della Corte di Cassazione, esclude l'applicabilita' di sanzioni sostitutive quando il reato sia punito con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria; che dello stesso avviso e' stata questa Corte con sentenza n. 330 del 1985, confermata in termini identici al caso di specie dalla sentenza n. 268 del 1986 sopra citata; che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;