ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9,
 10, 11, 13, 14 e 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni
 per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 Legge finanziaria 1986 -) promossi con ordinanze emesse il 18  giugno
 1987  dal Pretore di Lecco, il 5 maggio (n.3 ordinanze) e il 17 marzo
 1987 dal Pretore di Messina, il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio
 e il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, iscritte rispettivamente al
 n. 845 del registro ordinanze 1987 e ai nn. 1, 2, 3, 4, 24 e  28  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica nn. 2, 3, e 7, prima serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con le ordinanze n. 845/1987 emessa il 18 giugno 1987
 dal Pretore di Lecco, nn. 1, 2, 4/1988 emesse il 5 maggio 1987  e  n.
 3/1988  emessa  il  17  marzo  1987 dal Pretore di Messina, n.24/1988
 emessa il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio, n. 28/1988 emessa il
 19  ottobre  1987  dal  Pretore  di Pisa, nei rispettivi procedimenti
 civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale  di
 malattia  da  parte di liberi professionisti ovvero anche da parte di
 cittadini c.d. non mutuati, e' stata sollevata questione  incidentale
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  31  (in  particolare,  a
 seconda dei casi, nei commi 1, 8, 9, 10, 11,  13,  14  e  15)  l.  28
 febbraio  1986  n. 41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote
 di  contribuzione  per  i  lavoratori  dipendenti,   per   i   liberi
 professionisti  e  per  i cittadini c.d. non mutuati, l'esenzione per
 alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di  sotto
 dei  quattro  milioni,  la minor aliquota oltre i quaranta milioni di
 reddito e l'esenzione oltre i cento, l'obbligo di contribuzione fissa
 annua   per   i   lavoratori  autonomi  (cosiddetto  "minimale"),  in
 riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. ed anche  all'art.  81  Cost.
 (ord.  nn.  1-4/88), avendo la impugnata normativa eluso i limiti, in
 tale disposto sanciti, in ordine  all'imposizione  di  nuovi  tributi
 nelle leggi di bilancio;
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti in quanto concernenti
 questioni identiche o comunque connesse;
      che  preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilita'
 delle questioni sollevate dalle ordinanze n. 1-4/1988, R.O. avendo il
 giudice   rimettente  omesso  ogni  motivazione  e  ogni  riferimento
 specifico, idoneo a sorreggere, quanto  alla  rilevanza,  le  dedotte
 questioni;
      che  le  altre  ordinanze  in  epigrafe  sollevano  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14
 e  15  l.  28  febbraio 1986 n. 41 in relazione agli artt. 3, 36 e 53
 Cost., questione che questa Corte (con la sentenza n. 431  del  1987,
 relativamente  all'art. 31, nn. 8, 9, 11, 13, 14 e 15 legge predetta,
 in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e  81  Cost.)  ha
 avuto  modo  di dichiarare non fondata, pur dando atto delle rilevate
 caratteristiche  di  "incertezza  e   disarmonia"   della   normativa
 denunciata,  "ultimo  e  definitivo  anello  di  congiunzione  per la
 attuazione della disciplina", che dovra' essere "ispirata a chiara  e
 puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi
 oneri";
      che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 31 n. 1, 8, 9, 11, 13, 14  e
 15  l.  n.  41  del 1986 sollevata con profili e argomenti analoghi a
 quelli gia' presi in esame e comunque non tali (art.  36  Cost.),  in
 quanto  ultronei  o  non specificamente conferenti, tali - cioe' - da
 indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
      che  peraltro  con  la  stessa sentenza n. 431 del 1987 e' stata
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31, n. 10 l.  n.
 41 del 1986, nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti
 di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non
 inferiore  rispettivamente a L. 648.000 e a L.  324.000, non consente
 prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito  effettivo
 determinato ai sensi del precedente comma 8;
      che  pertanto  la  questione  relativa  al cosiddetto "minimale"
 (art. 31 n. 10 l. n.  41  del  1986)  sollevata  dalle  ordinanze  in
 epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;