ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23, ultimo
 comma, del d.P.R.26 ottobre 1972, n.  643  (Istituzione  dell'imposta
 comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con n. 3
 ordinanze emesse l'8 aprile 1987 dalla Commissione tributaria  di  2›
 grado  di  La  Spezia  sui ricorsi proposti dalla s.r.l. Nuova Spezia
 contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritte ai nn. 20, 21 e 22
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con tre ordinanze emesse l'8 aprile 1987 (pervenute
 il 15 gennaio 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di  La
 Spezia, nei rispettivi giudizi, ha sollevato questione incidentale di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23,  ultimo  comma,  d.P.R.  26
 ottobre    1972    n.    643   (Istituzione   dell'imposta   comunale
 sull'incremento  di  valore  degli  immobili),  nella  parte  in  cui
 "prevede  identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o
 infedele dichiarazione sia in quello di tardivita' di  dichiarazione,
 senza  neppure  in tale ultima ipotesi prendere in considerazione una
 qualsiasi graduazione della sanzione in  relazione  alla  durata  del
 ritardo",  per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione alla legge
 delega 9 ottobre 1971 n. 825, art. 10 n. 11;
      che nei rispettivi giudizi e' intervenuta, per il Presidente del
 Consiglio dei ministri, l'Avvocatura  generale  dello  Stato  che  ha
 concluso per la inammissibilita' ovvero per la manifesta infondatezza
 della questione;
    Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talche'
 i relativi  giudizi  possono  essere  riuniti  ai  fini  di  un'unica
 pronuncia;
      che  la  Commissione  tributaria  rimettente  solleva  questione
 analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella gia' presa in esame da
 questa  Corte  con  ordinanza  n.  418  del 1987, che ne dichiaro' la
 manifesta infondatezza  (anche  con  riguardo  al  parametro  di  cui
 all'art. 3 Cost.);
      che  pertanto,  non  sussistendo ragioni di sorta per modificare
 quanto gia' deciso, va dichiarata  la  manifesta  infondatezza  della
 sollevata questione;
    Visti gli artt.26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;