ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 956 del codice
 civile,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  17  ottobre  1984  dal
 Tribunale  di  Castrovillari  nel  procedimento  civile  vertente tra
 Liguori Rita ed altri e Tarsia Angelo, iscritta al n. 3 del  registro
 ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 119 bis dell'anno 1985;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza emessa
 il 17 ottobre 1984  (R.O.  n.  3/1985),  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  956  del  codice  civile, in
 riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui
 non   prevede,   secondo  l'interpretazione  seguita  dalla  costante
 giurisprudenza della Corte di cassazione, il  divieto  di  proprieta'
 separata   delle   piantagioni   anche  per  i  diritti  superficiari
 preesistenti alla entrata in vigore del codice civile;
      che,  ad  avviso  del Tribunale di Castrovillari, l'esistenza di
 diritti superficiari agricoli e' di impedimento o di  grave  ostacolo
 al  godimento  del  suolo  e  ad  ogni  iniziativa  economica  per il
 razionale sfruttamento dello stesso;
    Considerato che la sopravvivenza dei diritti superficiari agricoli
 anteriori all'entrata in vigore del codice civile ha la sua razionale
 giustificazione  nell'intento  del  legislatore di limitare l'effetto
 dell'innovazione introdotta non incidendo sui rapporti gia' esistenti
 in ossequio al principio della salvezza dei diritti quesiti;
      che   il   razionale  esercizio  del  potere  discrezionale  del
 legislatore  e',  per  costante  giurisprudenza  di   questa   Corte,
 insindacabile  e che solo il legislatore puo', eventualmente, con una
 serie  di  disposizioni  coordinate,  regolare  i  rapporti  tra   il
 proprietario  del suolo ed il superficiario, nel caso di soppressione
 del diritto di superficie agricola;
      che,   pertanto,   la   questione   proposta  si  deve  ritenere
 manifestamente  inammissibile  comportando  il  sindacato  su  scelte
 discrezionali riservate al legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;