ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 392, secondo
 comma, e 296, secondo e terzo comma, del codice di procedura  penale,
 promosso  con  ordinanza  emessa  l'8  marzo  1985 dal Pretore di San
 Giovanni  Valdarno  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Vellani
 Giovanna  ed  altri, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1985 e
 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  226  bis
 dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che, nel corso di un procedimento penale, il Procuratore
 della Repubblica presso il  Tribunale  per  i  minorenni  di  Firenze
 delegava  il  Pretore di San Giovanni Valdarno a contestare ai minori
 Betti Alessio e Failli Paolo l'imputazione di furto pluriaggravato;
      che  il  Pretore  di San Giovanni Valdarno, con ordinanza dell'8
 marzo 1985 (R.O. n. 319/1985), sollevava  questioni  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e
 terzo, del codice di procedura penale, in riferimento agli  artt.  3,
 25,  primo  comma, e 31 della Costituzione, e degli stessi artt. 392,
 comma secondo, e 296, comma secondo, in riferimento  agli  artt.  97,
 112, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;
      che,  ad  avviso  del  Pretore  di  San  Giovanni  Valdarno,  la
 delegazione di atti della istruzione sommaria da parte  del  pubblico
 ministero minorile ad altra autorita' giudiziaria opera una deroga al
 principio generale del giudice specializzato per i reati commessi dai
 minori, garantito costituzionalmente come da sentenza di questa Corte
 n. 222 del 1983;
      che,  secondo  il  giudice  a  quo, potendo l'autorita' delegata
 compiere non  solo  gli  atti  delegati,  ma  anche  tutti  gli  atti
 probatori  necessari  o utili per l'accertamento della verita', senza
 possedere la competenza tecnica del giudice specializzato e senza che
 quest'ultimo  possa valutare direttamente la personalita' del minore,
 sarebbero violati i principi del giudice naturale  precostituito  per
 legge e quello della tutela del minore;
      che,  secondo il giudice rimettente, la delegazione in genere di
 atti   processuali    inciderebbe    negativamente    sui    principi
 dell'imparzialita'  e  buon  andamento  dell'amministrazione ritenuti
 applicabili anche all'amministrazione della giustizia e  sul  diritto
 di  difesa  che  verrebbe reso economicamente piu' gravoso o limitato
 per la necessita' di spostamenti imposta al difensore  di  fiducia  e
 per  la  possibilita'  del  difensore  di  ufficio  di  esercitare la
 facolta' di non comparire;
      che  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, rappresentato
 dall'Avvocatura dello  Stato,  ha  chiesto  che  le  questioni  siano
 dichiarate inammissibili od infondate;
    Considerato  che  questa Corte con sentenza n. 52 del 1972 ha gia'
 dichiarato infondata  analoga  questione,  anche  relativamente  alla
 delegazione di atti istruttori da parte del pubblico ministero presso
 il Tribunale per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, 25,  primo
 comma,  101,  secondo  comma,  102,  primo comma, e 107, terzo comma,
 della Costituzione, con la motivazione che la delegazione istruttoria
 risponde  ad  effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia
 senza modificare  la  competenza  in  ordine  alla  cognizione  della
 imputazione, rimanendo le valutazioni definitive riservate al giudice
 delegante;
      che  la  nuova  prospettazione  della  questione  non e' tale da
 indurre a modificare il giudizio espresso dalla Corte con  la  citata
 sentenza  per  quanto  riguarda  gli artt. 392, secondo comma, e 296,
 secondo e terzo comma, del codice di procedura penale;
      che  l'art.  24 della Costituzione non e' violato in quanto agli
 atti istruttori compiuti  per  delegazione  si  applicano  le  regole
 generali in tema di partecipazione della difesa;
      che  non  sussiste  violazione dell'art. 112 della Costituzione,
 poiche' la delegazione presuppone pur sempre l'esercizio  dell'azione
 penale da parte del pubblico ministero;
      che,  pertanto,  le  questioni  sollevate  dal  Pretore  di  San
 Giovanni Valdarno risultano manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.