ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 18 dicembre 1970, n. 1138 ("Nuove norme in  materia  di  enfiteusi"),
 cosi'  come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270
 ("Norme in materia di enfiteusi"), promosso con ordinanza emessa il 6
 marzo  1985 dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti civili riuniti
 vertenti tra Carissimo Rosa e Elia Martino ed altri, iscritta  al  n.
 473 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 293- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto   che  il  Tribunale  di  Brindisi,  nel  corso  di  piu'
 procedimenti, riuniti per  connessione,  per  la  determinazione  del
 capitale  di  affrancazione,  ha  sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2 della legge 18  dicembre  1970,  n.  1138,
 cosi'  come  modificato  dall'art.  1 della legge n. 270 del 1974, in
 riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione;
      che,  secondo  il  Tribunale  di  Brindisi,  la  norma impugnata
 equipara irrazionalmente  le  affrancazioni  succedutesi  nel  tempo,
 senza   tener   conto,   neppur   nei   limiti   di  una  ragionevole
 approssimazione, dei mutamenti  dei  valori  monetari  nel  frattempo
 verificatisi  e  della  realta'  economica  dei  terreni  oggetto  di
 affrancazione, in contrasto con il  principio,  affermato  da  questa
 Corte  con  sentenza  n.  145 del 1973, del necessario riferimento al
 valore  attuale  del  fondo  nella  determinazione  del  capitale  di
 affrancazione;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha
 chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;
    Considerato  che  questa  Corte  con  sentenza  n. 406 del 1988 ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14
 giugno  1974,  n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), "nella parte
 in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per
 la   determinazione   del   canone   enfiteutico  sia  periodicamente
 aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti  di  maggiorazione
 idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la
 corrispondenza con la effettiva realta' economica";
      che, pertanto, in conseguenza di detta sentenza, la questione si
 deve ritenere manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;