ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 ("Nuove norme in materia di enfiteusi"), cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1985 dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Carissimo Rosa e Elia Martino ed altri, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, nel corso di piu' procedimenti, riuniti per connessione, per la determinazione del capitale di affrancazione, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione; che, secondo il Tribunale di Brindisi, la norma impugnata equipara irrazionalmente le affrancazioni succedutesi nel tempo, senza tener conto, neppur nei limiti di una ragionevole approssimazione, dei mutamenti dei valori monetari nel frattempo verificatisi e della realta' economica dei terreni oggetto di affrancazione, in contrasto con il principio, affermato da questa Corte con sentenza n. 145 del 1973, del necessario riferimento al valore attuale del fondo nella determinazione del capitale di affrancazione; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate; Considerato che questa Corte con sentenza n. 406 del 1988 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica"; che, pertanto, in conseguenza di detta sentenza, la questione si deve ritenere manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;